CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 16603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 13 dicembre del 2018 la Corte di appello di Ancona ha rigettato la richiesta di riparazione per errore giudiziario presentata da [OSCURATO:PERSONA] in quanto questi avrebbe con le proprie condotte dato causa all'errore giudiziario. 1.1. La Corte di Cassazione, con sentenza del 17 gennaio 2020, ha annullato l'ordinanza della Corte di appello di Ancona, ritenendo non motivate le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato causa all'errore, con rinvio per un nuovo esame, alla stessa Corte territoriale. 1.2. Con l'ordinanza del 7 ottobre 2021 la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile la richiesta di riparazione per errore giudiziario ritenendo essere decorso il termine di due anni ex art. 645, comma 1, cod. proc. pen. dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione (avvenuto in data 15 novembre 2009). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Con unico motivo si deduce che la Corte di appello, dichiarando l'inammissibilità ex art. 645, comma 1, cod. proc. pen., della richiesta di riparazione dell'errore giudiziario, avrebbe violato l'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. che preclude di rilevare nel giudizio di rinvio l'inammissibilità verificatasi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. La prima ordinanza della Corte territoriale, rigettando nel merito la richiesta, avrebbe precluso ogni ulteriore e successivo esame sull'ammissibilità della domanda. La Corte di appello di Ancona, inoltre, nel merito non avrebbe considerato la circostanza che l'estratto esecutivo della sentenza di revisione, che era divenuta irrevocabile, non sarebbe stato mai notificato fino al 2018, quando ciò avvenne su sollecitazione dello stesso ricorrente. 3. L'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui chiede che sia respinto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Ai sensi dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. la sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione preclude nel nuovo giudizio di rilevare le nullità, anche assolute, e le inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi. Tale principio è stato di recente applicato con riferimento alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione; cfr. Sez. 3, n. 22846 del 13/05/2021, Casillo, Rv. 281346 - 01, per cui nel giudizio di rinvio, il divieto di cui all'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. preclude la rilevabilità d'ufficio di cause di inammissibilità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione verificatesi nel corso dei precedenti giudizi. In fattispecie analoga, Sez. 5, n. 28499 del 10/04/2013, Corfù, Rv. 256529 - 01, ha affermato che la preclusione dettata dall'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen. - per la quale nel giudizio di rinvio non si possono dedurre nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi - riguarda anche l'ipotesi in cui nel giudizio di rinvio si eccepisca l'inammissibilità, per intempestiva proposizione, del ricorso in sede di legittimità a seguito del quale sia stato disposto l'annullamento con rinvio. 1.2. Ne consegue che la Corte di appello non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità ex art. 645, comma 1, cod. proc. pen., della richiesta di riparazione dell'errore giudiziario nel giudizio di rinvio, ma avrebbe dovuto decidere nel merito, rispondendo alle sollecitazioni della Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio con rinvio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione. I provvedimenti concernenti le spese dovranno essere adottati con il provvedimento definitivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione. Così deciso il 22/03/2022