CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 15889/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]nonché daNicolo' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Nicolo' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Nicolo' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Martino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 27/05/2025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l’annullamento con rinvio del decreto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità diproposta; dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse dei terzi interessati NicolòAlessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto del ricorso proposto nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA].Letta la memoria difensiva depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di MartinoAnna [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal Procuratoregenerale, o il rigetto dello stesso;Letti i motivi nuovi proposti dal medesimo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA].L etta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dei terzi interessatiRITENUTO IN FATTO1.Con il decreto impugnato, emesso in relazione a due procedimenti di prevenzione riuniti -definiti con distinti decreti del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], del 16 maggio 2018 e del 5dicembre 2018, riguardanti rispettivamente la misura di prevenzione personale patrimonialenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- la Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura di sorveglianzaspeciale di pubblica sicurezza per anni quattro, con obbligo di soggiorno nel comune diresidenza e relativa cauzione, e la confisca su beni immobili e mobili del prevenuto e dei figliAlessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che la confisca della società “[OSCURATO:PERSONA] di MartinoA.R. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, formalmente riconducibile al figlio [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] RosaMartino; in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la confiscadei beni a lei intestati.1.1. La Corte territoriale - acquisite le sentenze di merito e di legittimità, emesse nell’ambitodi un parallelo procedimento penale, compresa la sentenza di annullamento con rinvio emessada questa Corte in data 10 marzo 2022 e la successiva sentenza rescissoria emessa in data 14novembre 2024, con la quale era stata confermata la responsabilità del prevenuto in ordine alreato di intestazione fittizia, ma non la condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen - haritenuto che l’assoluzione del prevenuto dal reato di cui all’art. 416-bis cod.pen., in base aplurime fonti probatorie, pregresse e più recenti.È stato dato risalto a due precedenti misure di prevenzione, emesse nel 1991 nel 1998,e al decreto di confisca emesso nel 2014 per la vicinanza del prevenuto alla cosca [OSCURATO:PERSONA]; adue precedenti condanne definitive riportate dal medesimo per il reato di cui all’art. 416-biscod. pen. che ne hanno riconosciuto il ruolo apicale nell’ambito della medesima cosca, finoall’anno 1999; alle dichiarazioni convergenti dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Liuzzo; alleintercettazioni disposte nell’anno 2014, confluite nell’ambito di un parallelo procedimentopenale, ritenute indicative di una persistente adesione del proposto alle dinamiche dellacriminalità organizzata mafiosa presente nel territorio. A tale proposito, è stato, in particolare,dato risalto alla vicenda del “bar Malavenda”, nell’ambito della quale il prevenuto - dopo avernedeciso l’acquisto ed avere subito due attentati ad opera dei fratelli Stillitano, esponenti di unadiversa cosca criminale e titolari a loro volta di altro locale sito nelle vicinanze- preso attodell’opposizione di questi ultimi ha acconsentito di cedere la medesima attività ad altro soggetto(Nocera).La Corte territoriale ha evidenziato che gli elementi acquisiti definiscono con chiarezzauna condizione di appartenenza “esistenziale” e attuale, non smentita dall’intervenutaassoluzione per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen., in ragione dei comportamenti assunti,durante le trattative per la cessione del bar e i contatti con vertici criminali, stante la mancatadenuncia degli attentati esplosivi subiti ed il rispetto manifestato rispetto alle decisioni delleconsorterie mafiose.In merito alle statuizioni patrimoniali, sono stati respinti gli appelli proposti dai terziinteressati ritenendosi che la società “[OSCURATO:PERSONA]” sia da sempre nella disponibilità effettivadel prevenuto il quale l’ha gestita utilizzando come prestanomi i familiari ( il figlio Alessandroe la cognata [OSCURATO:PERSONA]); inoltre, i figli del prevenuto non hanno disposto di capacitàreddituale idonea a giustificare gli acquisti immobiliari effettuati essendo derivata la provvistanecessaria agli investimenti da flussi economici connessi alle attività del proposto.La sproporzione patrimoniale, superiore alla somma di euro 600.000 nel periodoconsiderato (1997–2015), è risultata accertata dalle verifiche della polizia giudiziaria e dallerisultanze peritali.1.2. L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di destinataria di proposta diprevenzione, è stato accolto con rigetto della proposta di confisca ( venendo dato atto dellarinuncia da parte dell’accusa alla richiesta di misura personale) sul presupposto che la stessa,benchè ritenuta concorrente con il proposto [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui all'art. 512-bis cod.pen., in relazione all’intestazione fittizia delle quote della società di famiglia [OSCURATO:PERSONA] adAlessandro [OSCURATO:PERSONA], non sia stata in concreto portatrice di una pericolosità sociale effettiva suapropria.2.Il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione relativamente ad [OSCURATO:PERSONA] denunciando violazione di legge ededucendo che la Corte di appello avrebbe utilizzato uno schema di ragionamento che si attagliaalla figura del pericoloso generico, essendosi soffermata sulla natura istantanea del reato diintestazione fittizia ma trascurando di considerarne gli effetti permanenti e che l'impresaoggetto di confisca è stata ritenuta appannaggio da sempre della famiglia mafiosa “[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]” operante sul mercato secondo dinamiche di egemonia territoriale mafiosa.3. Hanno proposto ricorso con atto del loro difensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAlessandro [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con primo motivo denunciano violazione di legge in relazione al giudizio di pericolositàqualificata espresso dalla Corte territoriale relativamente ad [OSCURATO:PERSONA]. Deducono che,nei confronti del prevenuto, è intervenuta una pronuncia assolutoria definitiva non soltanto peril reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ma anche in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod.pen. contestato in ordine alla cessione del 50% delle quote sociali della società [OSCURATO:PERSONA] favore di [OSCURATO:PERSONA] al figlio [OSCURATO:PERSONA], con il consenso di [OSCURATO:PERSONA] ( titolaredel residuo 50%), realizzata nell’anno 2006; la condotta tenuta dal prevenuto in relazione atale operazione sarebbe stata erroneamente ritenuta dimostrativa di un giudizio diappartenenza del prevenuto all'associazione mafiosa in contrasto con l’autonoma valutazionecompiuta dal giudice di merito; il giudizio di appartenenza è stato espresso e ricondotto ad unacondizione di pericolosità esistenziale, senza tenere conto della mancanza di un apportofunzionale al sodalizio mafioso, così come richiesto dalle Sezioni Unite Gattuso.3.2. Con secondo motivo denunciano violazione di legge in relazione al giudizio dipericolosità riferito al delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. in contrasto con l'accertamentodefinitivo assolutorio. Deducono che la Corte territoriale ha giudicato sul presupposto che ilprevenuto, per tale reato, abbia riportato una condanna definitiva, per effetto della ritenutamancata impugnazione avverso la pronuncia di conferma, in appello, della condanna di primogrado; a seguito di ricorso per cassazione la pronuncia di condanna, tuttavia, è stata annullatasenza rinvio da questa Corte di legittimità con sentenza in data 12 dicembre 2025.La contestazione di interposizione fittizia, inoltre, a tutto concedere dovrebbe esserericondotta all'anno 2006, non sussistendo i presupposti per una attualizzazione della condottaai fini del giudizio di pericolosità.3.3. Con terzo motivo denunciano violazione di legge in relazione alla perimetrazionetemporale della pericolosità sociale. La pericolosità del prevenuto deve sussistere al momentodell'acquisto del bene e la Corte d’appello si sarebbe sottratta ad ogni obbligo di motivazionerifugiandosi dietro il giudizio di pericolosità esistenziale del proposto.Con particolare riferimento alla società “[OSCURATO:PERSONA]” - già oggetto di proposta diconfisca, tuttavia rigettata in ragione della dimostrazione della congruità dei redditi impiegatiper l'acquisto della stessa- la Corte territoriale si sarebbe trincerata dietro la nozione di impresamafiosa ritenendola confiscabile in quanto “di proprietà del mafioso”; tale giudizio sarebbestato espresso, tuttavia, sulla base degli esiti di un procedimento penale concluso con unapronuncia di annullamento senza rinvio e l’assoluzione del prevenuto; in ogni casomancherebbero i presupposti per ritenere che l'impresa confiscata abbia agito con metodomafioso e che le ingerenze dal soggetto pericoloso abbiano inquinato il ciclo produttivodell’attività, determinandone un accrescimento.Con particolare riferimento ai beni intestati ai figli del proposto, la Corte di appello avrebbeoperato una sorta di inversione dell'onere dimostrativo in contrasto con gli insegnamenti dilegittimità.3.4.Nell’interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati motivi nuovi con i quali la difesa,ricollegandosi ai motivi principali, ha denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 4,comma 1, lett. a) e b), nonché degli artt. 16, comma 1, lett. a), e 24, comma 1, del d.lgs. n.159/2011 deducendo l’erroneità del giudizio di pericolosità sociale qualificata, espresso intermini di “appartenenza esistenziale” e la qualificazione della sua azienda come “impresamafiosa”.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore.4.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 16, comma 1, lett.a) del d. lgs. n. 159 del 2011. Deduce che la Corte di appello ha ritenuto erroneamente che lasocietà “[OSCURATO:PERSONA]” rientri nella disponibilità indiretta del prevenuto partendo dalpresupposto che il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestato nell'ambito del paralleloprocedimento penale, sia stato oggetto di annullamento con rinvio da parte della Corte dilegittimità soltanto ai fini del trattamento sanzionatorio; in realtà l'annullamento avevariguardato anche il giudizio di responsabilità penale del prevenuto, in corrispondenza con ilsimmetrico annullamento per la fattispecie associativa mafiosa.Tale erronea valutazione avrebbe inciso sul giudizio constatativo rispetto al presuppostodella pericolosità sociale qualificata dal proposto, riverberandosi anche sulla ricostruzione delpresupposto applicativo della confisca di prevenzione; l'errore compiuto aveva reso apparentela motivazione; il proposto è stato condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. finoalla data del 19 gennaio 1999, in quanto per il periodo successivo sono intervenute solopronunce assolutorie; a partire dall'anno 1999 non sussisterebbero segnali indicativi di unapericolosità sociale; ciò avrebbe determinato una violazione dell'art. 24 del d.lgs. 159/2011 el’inosservanza delle regole probatorie stabilite in capo al terzo interessato, formalmente titolaredel bene ablato.Stante la sussistenza di plurimi giudicati favorevoli di prevenzione, la Corte di appelloavrebbe dovuto utilizzare un nuovo materiale indiziario così da effettuare una diversaperimetrazione cronologica della pericolosità sociale.5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiestol’annullamento con rinvio del decreto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proposta;dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di AntoninoNicolò.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva con la quale hachiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso del Procuratore generale.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi ed insistito nell’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di AnnaRosa [OSCURATO:PERSONA], sono fondati per le ragioni di seguito indicate che impongono un annullamentocon rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Èinfondato il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di ReggioCalabria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].1.Le doglianze sollevate dai ricorrenti impongono, in via preliminare, di ricordare che Il concettodi appartenenza si differenzia da quello di partecipazione ed i rispettivi procedimenti, diprevenzione e penali, trovano la loro autonomia in ragione del diverso oggetto dell’indagine che,in un caso, mira all’accertamento di situazioni di contiguità al sodalizio mafioso, mentre nell’altroè volto ad accertare il ruolo organico che il soggetto ha svolto in seno ad esso.La diversità della nozione di appartenenza alla associazione di tipo mafioso, di cui all’art. 4,comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011) rispetto alla nozione di partecipazione ( evocatrice del“fare parte”) contenuta nella disposizione incriminatrice di carattere penale, è stata«ridimensionata» dalle Sezioni Unite Gattuso (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018,Gattuso, Rv. 271512), essendo stato affermato che il concetto di "appartenenza" ad unaassociazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, deve comprenderela condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, ancheisolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o divicinanza al gruppo criminale, così da determinare il superamento della possibile rilevanza disituazioni di vicinanza meramente ideologica o espressive di cultura comune.In tema di misure di prevenzione, l'appartenenza ad una associazione mafiosa integraun'ipotesi di pericolosità sociale qualificata quando la condotta del proposto, pur nonriconducibile ad una vera e propria partecipazione al gruppo criminale, sia apprezzabile tuttaviain termini di vicinanza all'associazione tale da risultare, attraverso un contributo fattivo alledel 22/03/2019,Rv. 277402 – 01).2. Relativamente allo specifico tema della valenza degli elementi fattuali suscettibili diessere posti a sostegno del giudizio di pericolosità in rapporto con gli accertamenti e i diversielementi acquisiti nei paralleli procedimenti penali conclusi con epilogo assolutorio.Occorre ricordare, sulla scia di una costante linea interpretativa di legittimità, che èlegittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché nonancora conclusi e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, ancheindipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penaleresponsabilità dell'imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, noncomporta un’ automatica esclusione della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016,Pandico, Rv. 266364). È stato affermato come sia inapplicabile il principio del divieto di bis inidem tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, poiché «il presupposto perl'applicazione di una misura di prevenzione è una "condizione" personale di pericolosità, la qualeè desumibile da più fatti, anche non costituenti illecito, mentre il presupposto tipico perl'applicazione di una sanzione penale è un fatto reato accertato secondo le regole tipiche delprocesso penale» (Sez. 6, n. 44608 del 06/10/2015, Cincinnato, Rv. 265056). Più in particolare,l’esito penale latamente assolutorio non può sempre e indistintamente vincolare il giudice dellaprevenzione, dovendosi distinguere a seconda del tipo di accertamento compiuto: qualunquestatuizione favorevole che non abbia negato, “in modo assoluto”, l’esistenza storica del fatto ola sua riferibilità all’imputato, permette al giudice della prevenzione di “utilizzare” i medesimifatti, dando ad essi «una qualificazione (incidentale) giuridica» finalizzata ad inscrivere ilsoggetto nella categoria tipica di pericolosità (Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Rv. 287063-01;Sez.2, n. 15704 del 25/01/2023,Rv. 284488-01; Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023,Rv. 284166–01; Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Rv. 282655–01; Sez. 2, n. 31549 del06/06/2019, Rv. 277225-05; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438; Sez. 2,n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496; Sez. 6, n. 36216 del 13/7/2017, Schiraldo,Rv. 271372).L'eventuale giudizio di assoluzione, per la diversa "grammatica probatoria" che connotal'accertamento di prevenzione, diretto a verificare la pericolosità del proposto, finisce per nonostacolare l'applicazione della misura di prevenzione; la linea di confine non superabile è,tuttavia, rappresentata dalla negazione del fatto, assunto a presupposto del giudizio diappartenenza, da parte del giudice penale che ne abbia escluso l’ontologica sussistenza (Sez. U,n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 - 01 ; Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv.282655 - 01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862; Sez. 5, n. 48090 del08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908 - 01; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano, Rv. 254417- 01; Sez. 5, n. 1968 del 31/03/2000, Mannone, Rv. 216054 - 01).3. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale - dopo avere richiamato le precedenti condannedefinitive subite dal prevenuto per il reato di cui all’art.416-bis cod. pen. (per le quali il medesimoè stato sottoposto ininterrottamente a detenzione in carcere dal 1988 e fino al 2005) e le dueprecedenti misure di prevenzione (del 1991 e 1998), nonché il ruolo attribuitogli dai collaboratori([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ecc.) come soggetto stabilmente inserito nella cosca [OSCURATO:PERSONA]- ha ritenutola vicenda del bar Malavenda, delineata da successivi elementi di indagine svolta nell’anno 2014,il dato rivelatore più significativo dell’attualità della pericolositàA tale proposito, ha evidenziato che il prevenuto, a seguito dell'acquisto del suddetto bar,all'interno di un quartiere riconducibile al controllo di uno schieramento mafioso diverso dal clanSerraino, ha subito un attentato da parte dei fratelli Stillitano, contrari al fatto che altro soggetto,già al vertice di diversa cosca criminale, potesse aprire una propria attività ( peraltro inprossimità spaziale ad altra omologa di loro esclusivo interesse) all'interno della zona sottopostaal loro dominio criminale, in violazione degli accordi di ripartizione territoriale raggiunti fra lecosche; a seguito di tale esplicita opposizione, e di contatti con gli esponenti di altro clan mafiosoi quali avevano imposto una definizione bonaria del contrasto a condizione che il prevenuto siritirasse dall'affare, quest’ultimo si è determinato a cedere il bar, appena acquisito, a terzosoggetto (Nucera).In tale sequenza di accadimenti, il core del giudizio di appartenenza è stato individuatonell’avere il prevenuto prestato adesione alle regole di rigida ripartizione territoriale, impostedalle cosche della criminalità organizzata non già per un atteggiamento rinunciatario, ma peruna consapevole presa di coscienza di non potere fare altro (pag.76); in tale contesto è statodato, altresì, risalto al fatto che il divieto di aprire il bar Malavenda nel territorio degli Stillitanovalesse soltanto per il prevenuto, non anche per il Nucera estraneo alla criminalità organizzata,per il fatto di avere osato violare le regole di ripartizione condivise dalla criminalità organizzatacittadina.È stato escluso che l’atteggiamento di quiescenza, da parte del proposto, sia riconducibile ad unpiuttosto, il ritiro dall’affare interpretato in termini di “accettazione e adesione alle regole dellacriminalità organizzata da parte di un suo appartenente” (pag.77)4. Richiamati gli snodi argomentativi sviluppati dai giudici di merito a giustificazione del giudiziodi appartenenza espresso nei confronti del prevenuto, deve rilevarsi che, a giudizio del Collegio,appaiono ravvisabili nell’iter motivazionale del provvedimento impugnato profili di carenzaargomentativa, rispetto a circostanze dirimenti, tali da risolversi in una carenza censurabile nellapresente sede.A tale proposito, occorre ricordare che, in tema di misure di prevenzione, pur essendo il sindacatodi questa Corte limitato alla violazione di legge e non per vizi di motivazione, è tuttaviaconfigurabile una mancanza di motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi insenso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, ove si profili la totaleesclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittimal'applicazione della misura (Sez. U., n. 111, del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511). Secondol’insegnamento di questa Corte, la motivazione deve considerarsi apparente anche quando, inparticolare, pur essendo graficamente esistente, sia del tutto scollegata, per così dire, "pigra"rispetto alle questioni poste dalle parti (sul tema Sez. 5, n. 17175 del 26/01/2024, nonmassimata; Sez. 6,n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 – 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014,Rv. 263100 – 01).4.1.Nella fattispecie, il provvedimento impugnato, nell’individuare il presupposto costitutivodell’appartenenza del medesimo al sodalizio mafioso di riferimento, ha fatto riferimento adelementi indiziari emersi nell’anno 2014, essenzialmente ricavati dal tenore di conversazioni,aventi ad oggetto la suindicata acquisizione e cessione del bar Malavenda, rispetto alle quali ilprevenuto è rimasto estraneo e dal tenore non univoco, non essendo stata, peraltro, ricostruitala portata delle interlocuzioni avute dal medesimo con i vertici attuali delle cosche‘ndranghestiche di riferimento.Il fulcro del giudizio di attuale pericolosità del proposto, ritenuto peraltro riferibile all’interosuo percorso “esistenziale”, è stato incentrato esclusivamente sulla superiore vicenda, senzal’indicazione di altro elemento indiziario riferibile all’intervallo temporale intercorso dal momentodella scarcerazione del prevenuto ( anno 2005) a quello delle ulteriori indagini penali correlateall’acquisizione del bar Malavenda ( risalenti all’anno 2014), eventualmente desumibili da altredichiarazioni di collaboratori di giustizia, qualora idonee a consentire una ulteriore proiezione inavanti, in termini di attualità, del giudizio di pericolosità sociale già in precedenza espresso.4.2.Le superiori considerazioni devono, altresì, essere correlate alle doglianze difensiveespresse fondatamente in relazione alla valenza delle emergenze acquisite nell’ambito delparallelo procedimento penale, definito con sentenza di assoluzione dal reato di cui all’art. 416-bis cod.pen.Premessa l’irrilevanza delle deduzioni difensive espresse in ordine all’erronea ricostruzionefornita dalla Corte d’appello rispetto al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. (ritenuto già copertoda giudicato, risultando invece il relativo procedimento definito con sentenza della Prima Sezionepenale di questa Corte solo in data 12 dicembre 2025 ( con pronuncia di estinzione perintervenuta prescrizione), in quanto ininfluenti sull’iter logico motivazionale seguito- deve,tuttavia, rilevarsi che il giudizio di pericolosità sociale espresso, in quanto fondato sui medesimifatti storici delineati nel processo penale e sulla medesima piattaforma probatoria, ricondotti nelgiudizio penale ad una valutazione di esclusivo interesse personale del proposto, non risultasupportato da elementi oggettivi che diano contezza di una maggiore persuasività rispetto aldiverso esito interpretativo adottato nell’ambito del giudizio penale, tanto più in mancanza diulteriori elementi, dotati di concretezza fattuale, che consentano di ritenere le evidenze acquisitein merito alla vicenda del bar Malavenda collegabili senza soluzione di continuità allapreesistente partecipazione mafiosa ( il cui accertamento si è arrestato all’anno 1999), così dadelineare una condizione di “pericolosità esistenziale estesa a tutto l’arco di vita del proposto”.Manca, in altri termini, l’esplicitazione delle ragioni per le quali l’atteggiamento di quiescenzaassunto dal prevenuto, a seguito degli attentati subiti, dopo l’acquisto del bar Malavenda, debbaessere interpretato come elemento di persistente appartenenza - e non piuttosto rispondente aduna mera logica di convenienza personale – e come un apporto funzionale per gli interessidelle cosche criminali nei termini declinati dalle Sezioni Unite Gattuso.Consegue dalle superiori considerazioni la fondatezza delle doglianze difensive espresse dalladifesa del proposto [OSCURATO:PERSONA] e l’assorbimento delle doglianze espresse nell’interesse deifigli terzi ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui beni in confisca risultano acquisiti negli anni2011- 2012, apparendo necessario un ulteriore approfondimento sul punto.5. Appaiono fondate anche le doglianze espresse rispetto alla confisca disposta relativamentealla società “[OSCURATO:PERSONA]” e del relativo patrimonio.Occorre ricordare che la confisca, secondo quanto stabilito dall’art. 24 del d.lgs. 159/2011, èdisposta relativamente a beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano ilreimpiego e dei quali il prevenuto non possa giustificarne la legittima provenienza e risultiesserne, anche per interposta persona fisica o giuridica, titolare (o avere la disponibilità), aqualsiasi titolo, per il valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito.Il parametro della sproporzione, congiuntamente alla constatazione di attività illecite, consentedi ipotizzare che la formazione del patrimonio abbia derivazione da attività illecite similari, indifetto di idonea giustificazione contraria. La «sproporzione» di valori, come chiarito in più arrestidi questa Corte di legittimità e dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n.24 del 2019,altro non è che una «semplificazione probatoria» consentita dal sistema, rispettoall'accertamento 'pieno' del nesso di derivazione tra attività illecita, censita in sede diricognizione della pericolosità, e impiego delle risorse in tal modo prodotte : « [..] la circostanzache la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all'attività economica, da meroindicatore dell'origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia statoelevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazionedell'origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale dellasproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevolepresunzione relativa all'origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressapresupposti della confisca - non riesca a giustificarne la legittima provenienza [..] » ( così, inmotivazione, Corte cost. sent. n.24/2019)Deve, inoltre, ricordarsi che, secondo l’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite Montella(Sez. U. n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226492 – 01) proprio nell'ottica di unainterpretazione costituzionalmente orientata, «il giudice non è autorizzato ad espropriare unpatrimonio quando comunque sia di ingente valore, ma deve invece accertarne la sproporzionerispetto ai redditi ed alle attività economiche del condannato e ciò attraverso una ricostruzionestorica della situazione esistente al momento dei singoli acquisti»: la circostanza che l'indaginepatrimoniale debba essere effettuata per singolo bene, costituisce un'agevolazione per la difesache, in tal modo, può allegare e documentare la legittima provenienza del denaro servito peracquistarlo, cosa che sarebbe impossibile ove si pretendesse dall'indagato di dimostrare lalegittima acquisizione dell'intero suo patrimonio.5.1. Essendo stata disposta la confisca della società “[OSCURATO:PERSONA]” sulla base del rilievodella sua mafiosità, occorre ricordare, altresì, che il nucleo centrale che giustifica ilprovvedimento ablatorio, nell’ipotesi di “impresa mafiosa” o quantomeno “a partecipazionemafiosa”, è rappresentato dalla natura del metodo operativo dell’impresa che le consente dioperare e di conseguire illeciti guadagni.È legittima la confisca di un'impresa mafiosa in quanto costituente strumento di realizzazionesul territorio degli interessi economici del sodalizio, a prescindere dall'eventuale origineformalmente lecita dei beni aziendali, trattandosi di un'attività imprenditoriale inquinata in radicedai vantaggi illeciti basati sull'intimidazione mafiosa (Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò,Rv. 275225). L'eventuale origine formalmente 'pulita' dei beni aziendali non si pone comecondizione ostativa alla confisca allorchè risulti che l’impresa si sia avvantaggiata, in modo illecitoe con alterazione delle regole di mercato, attraverso metodi operativi basati sull'intimidazionemafiosa. È stato considerato che l'impresa mafiosa, infatti, non solo pratica forme più o menointense di intimidazione verso la concorrenza, ma deve la produzione di reddito a vantaggi diorigine illecita ( quali la disponibilità agevole di liquidità di fonte illecita, diffusa intimidazioneesercitata sul territorio) (Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278884).Tali indicazioni valgono sia che si tratti di impresa mafiosa "originaria", caratterizzata da unaforte individualizzazione intorno alla figura dominante del fondatore, che la gestisce direttamentecon metodo mafioso, sia di impresa di proprietà del mafioso, che non la gestisce direttamente,ma esercita in modo mediato la funzione di direzione, avvalendosi di un prestanome, ovvero diimpresa "a partecipazione mafiosa", nella quale il titolare non è un prestanome, ma rappresentaanche i propri interessi.In ogni caso è necessario accertare, ai fini della determinazione dei patrimoni confiscabili,se vi sia stato un inquinamento del ciclo aziendale e da quale momento ciò sia avvenuto (Sez.5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278884; Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018,Isgrò, Rv. 275225, in motivazione); solo laddove la vita dell'impresa sia stata fin dall'iniziocondotta con mezzi illeciti, nel senso che il consolidamento e l'espansione dell'attivitàimprenditoriale siano stati agevolati da un'organizzazione criminale, tutto il capitale sociale el'intero patrimonio aziendale ne risultano contaminati, divenendo essi stessi parti dell'impresamafiosa e, come tali, soggetti a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito della quoteversate dai diversi soci (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438).5.2.Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha evidenziato- con motivazione esaustiva-gli elementi che l’hanno indotta a ritenere che il prevenuto, rispetto alla suddetta società, haassunto atteggiamenti univoci da dominus, indipendentemente dalla riconducibilità formale dellequote della stessa società al figlio, [OSCURATO:PERSONA], e alla terza intestataria [OSCURATO:PERSONA].Il riassunto sinottico delle vicende inerenti alla suddetta società ( riportate a pag. 23 delprovvedimento impugnato ) individua le modifiche nella compagine societaria, nelle carichesociali e nella denominazione, evidenziando, sicuramente, un percorso stabile di sostanziale eprogressivo asservimento dei mutamenti degli assetti societari all’esigenza di mantenimentodell’attività al nucleo familiare di appartenenza in modo da evitare il rischio di un suoassorbimento nella spirale dell’azione preventiva, per effetto delle vicissitudini giudiziarie avutenegli anni novanta da quasi tutti i componenti della famiglia del proposto ( compresa la moglie,[OSCURATO:PERSONA] ed il cognato, [OSCURATO:PERSONA], figli di [OSCURATO:PERSONA] dal quale ha avutoavvio l’attività); in tale contesto, appare significativo il fatto che il subentro dell’impresaindividuale “[OSCURATO:PERSONA]”, alla società personale costituita fra i fratelliGiuseppa e [OSCURATO:PERSONA], risulta avvenuto nell’anno 1996 quando tutti i componenti attividella famiglia risultavano detenuti per ipotesi di reato connessi alla criminalità organizzata.Il medesimo provvedimento impugnato valorizza, inoltre, quale indice di “mafiosità”dell’impresa, e dell’illecita provenienza delle risorse utilizzate dal proposto, fatte confluire nellasocietà costituita nel 1995, il giudizio di sproporzione reddituale ricostruito con riferimento alperiodo 1997-2015, evidenziando che, in ragione della contestuale e parallela intraneità delproposto alla consorteria criminale mafiosa, la medesima attività si è espansa grazie alla forzadi intimidazione di tipo mafioso proprio della ‘ndrangheta.Tuttavia, il medesimo provvedimento ( a pag. 124) nel ripercorrere la storia del bar “VillaArangea”, limitandosi a richiamare il contenuto della relazione peritale (senza riportarne almenoper sintesi il contenuto), ha indicato che il bar è stato fondato, nel 1981, da [OSCURATO:PERSONA] (indicato come deceduto nel 1988) senza alcun ulteriore accenno rispetto a tale fase temporale,in tal modo non consentendo di comprendere le ragioni per cui la società personale ”VillaArangea”, costituita nell’anno 1996, fra la moglie del prevenuto ed il fratello, debba intendersifrutto o reimpiego di proventi conseguiti con attività mafiose.Tale annotazione fa ritenere che la società in confisca, costituita nell’anno 1996, sia laprosecuzione della suddetta attività iniziata nell’anno 1981 e proseguita dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] (moglie e cognato del proposto).La mancata ricostruzione delle vicende precedenti all’anno 1995, e la mancata specificazionedell’apporto fornito dai due soci originari- ferma rimanendo la pregnanza autonoma dei diversielementi acquisiti con riferimento all'anno 2014 indicativi di un atteggiamento da dominusassunto dal prevenuto rispetto alla società in esame- si risolve in un vuoto motivazionale rispettoal quale appare necessario un ulteriore approfondimento considerato che, ai fini della confiscadi prevenzione, l’accertamento dell’illiceità delle provviste utilizzate per l’acquisto del beneoggetto di vincolo ablatorio, deve essere compiuto con riferimento al momento di acquisto dellostesso (Sez. U. n. 920 del 17/12/2003, cit.).Sotto altro profilo, la stessa Corte territoriale definisce la società in confisca come impresamafiosa ammettendo, tuttavia, la possibilità che la stessa sia stata acquistata con redditi lecitie, d'altra parte, fa riferimento ad una implementazione dell'attività dovuta all'intraneità delproposto nella cosca [OSCURATO:PERSONA] senza, tuttavia, specificare da quali elementi concreti, in rapportoalla medesima attività, sia stata ricavata tale conclusione. Il giudizio espresso finisce, in talmodo, con l’apparire non allineato rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte sullanozione di impresa mafiosa nei termini sopra indicati.5.3. Si impone, pertanto, un annullamento del provvedimento impugnato in modo dastabilire il nesso di derivazione tra la società in sequestro e la preesistente impresa riconducibileal [OSCURATO:PERSONA] così da definire l’esatta portata dell’investimento effettuato dal prevenuto perconsentire alla moglie di intestarsi la metà delle quote della società [OSCURATO:PERSONA], anche avutoriguardo alla consistenza del patrimonio della stessa. Ciò al di là della sicura accertata intraneitàdel proposto nel periodo di riferimento e dell’accertata mancanza di redditi capienti nel medesimoperiodo. Tale ulteriore indicazione appare necessaria anche rispetto alla posizione della terzaintestataria [OSCURATO:PERSONA], titolare del 50% delle quote della medesima società, subentratain quanto moglie di [OSCURATO:PERSONA], essendo mancato un approfondimento rispetto allevicende dell’attività economica di cui trattasi, dalla sua costituzione e fino al momento delsubentro dei figli al fondatore, oltre che sugli ulteriori incrementi e migliorie che possano esserestati apportati nel tempo al patrimonio sociale e siano riconducibili all’apporto del prevenuto.6. Per le medesime ragioni appare fondato il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] RosaMartino. Le superiori considerazioni espresse in ordine ad una mancata motivazione sulle vicendeiniziali della società “[OSCURATO:PERSONA]”, costituita nel 2006 fra [OSCURATO:PERSONA] e AlessandroNicolò, ma sostanzialmente ritenuta riconducibile al prevenuto, conducono a ritenere fondate ledoglianze difensive.La Corte d’appello, peraltro, ha incentrato la sua motivazione sulle evidenze acquisite nel corsodelle indagini compiute nell’anno 2014, che hanno condotto ad una contestazione del reato dicui all’art. 512-bis cod.pen., nei confronti del proposto oltre che di [OSCURATO:PERSONA] e diAlessandro [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’attribuzione fittizia del 50% delle quote sociali al figlioAlessandro, realizzata, nell’anno 2006, con il consenso della [OSCURATO:PERSONA]; rispetto a talecontestazione è intervenuta, in diversi momenti, declaratoria di estinzione per prescrizione pertutti i soggetti rimasti coinvolti nel processo penale; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e diAlessandro [OSCURATO:PERSONA] giusta sentenza di questa Corte, della Sezione quinta del 10 marzo 2022 e,nei confronti del prevenuto, con sentenza della Sezione I del 12 dicembre 2025.Tuttavia, la conclusione espressa dalla Corte territoriale, secondo la quale gli elementi acquisiticonsentono di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia « sostanzialmente abdicato alla gestione della societàin nome collettivo della quale disponeva il 50% delle quote» in quanto il prevenuto gestiva«assolutamente da solo la società e le sue scelte, senza necessità di ricercare in alcun modo ilpermesso o almeno il consenso di [OSCURATO:PERSONA]» ( pag.107) risulta espressa sulla base dielementi riferibili all’anno 2014, senza che risultino evidenziati oggettivi e concreti elementiantecedenti da cui desumere la fittizietà dell’intestazione sia con riferimento all’anno 2006 (quando si verifica il passaggio dall’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] alla società “[OSCURATO:PERSONA] diMartino [OSCURATO:PERSONA], in confisca) sia con riferimento al periodo precedenteessendo la suddetta società posta in sostanziale prosecuzione di quella precedente, nata ( nel1987) da una società riconducibile ai due fratelli [OSCURATO:PERSONA] e, prima ancora, da una iniziativa delpadre di questi ultimi ( nel 1981).La mancata esplorazione rispetto agli sviluppi patrimoniali e gestionali della società, fin dalleorigini, da cui ritenere che la società dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] sia stata esclusivamente riconducibileal prevenuto, costituita con provviste illecite ed implementata con metodo operativo mafioso–al di là delle modifiche delle compagini soggettive e della successione di diversi schermisocietari, via via intervenuti nel tempo, evidentemente finalizzati a consentire il mantenimentodell’attività nell’orbita familiare attraverso la persona della [OSCURATO:PERSONA], in quanto unica della famigliaa non essere coinvolta in procedimenti penali per reati di criminalità organizzata mafiosa- sitraduce in un vuoto motivazionale, oltre che in una violazione dell’art. 24 d.lgs. 159/2011 inpunto di accertamento del requisito della disponibilità indiretta del bene in capo al proposto, cheil giudice di rinvio dovrà colmare.7.È infondato il ricorso proposto dal Procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diAnna [OSCURATO:PERSONA], quale destinataria di proposta di autonoma misura patrimoniale.La Corte territoriale ha considerato che la suddetta ha effettivamente “concorso con il cognatoNicolò [OSCURATO:PERSONA] per aiutarla a farsi scudo dietro il figlio [OSCURATO:PERSONA] per schermare e tutelare lesue proprietà avverso il rischio di confisca ” (pag.109) ed ha ritenuto, pertanto, sussistente ungrave quadro indiziario per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. evidenziando che questaCorte con la sentenza di annullamento del 10 Marzo 2022 aveva dichiarato prescritto il reato sianei confronti della [OSCURATO:PERSONA] che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, la stessa Corte di appello, oltre a prendere atto dell’intervenuta revoca dellarichiesta di proposta personale avanzata dalla Procura, ha ritenuto insussistenti i presuppostiper l'adozione di un'autonoma misura di prevenzione patrimoniale della confisca a carico dellaMartino escludendo un nesso tra il patrimonio della medesima e l'attività illecita compiutacod.pen.Rispetto a tale ragionamento, il ricorso si confronta in maniera parziale, muovendo censure chenon considerano la complessiva struttura argomentativa, unitariamente e inscindibilmenteconsiderata e che non si spingono fino a evidenziare il vizio di violazione di legge -unicoscrutinabile nella materia che ci occupa- rimanendo relegate nell'ambito di una critica allamotivazione adottata dai giudici di merito, volta ad ottenere una non consentita rivalutazionedel compendio acquisito.Non essendo individuabile, sotto tale profilo, una motivazione inesistente o meramenteapparente del provvedimento (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260241), deveconseguire l’infondatezza del ricorso.8. In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente alproposto [OSCURATO:PERSONA] ed ai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MartinoAnna [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversacomposizione. Deve essere rigettato il ricorso del Procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato limitatamente al proposto [OSCURATO:PERSONA] ed ai terziinteressati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizioalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Rigetta il ricorso del Procuratoregenerale.Così deciso il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]