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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 22579/2022

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1804/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Piacenza, Via R. Palmerio n. 9. — RICORRENTE— contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.. — INTIMATI— avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 381/2018, pubblicata in data 4.7.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: il ricorso risulta invalidamente notificato, sia al Ministero dell'Interno, che alla Prefettura di Lodi, presso l'Avvocatura distrettuale di Milano, in luogo che presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con conseguente nullità della notifica, di cui deve — quindi - disporsi la rinnovazione; P.Q.M. ordina la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero dell'Interno e alla Prefettura di Lodi presso l'Avvocatura Generale dello Stato, entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 8.6.2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1804/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Piacenza, Via R. Palmerio n. 9. — RICORRENTE— contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.. — INTIMATI— avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 381/2018, pubblicata in data 4.7.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: il ricorso risulta invalidamente notificato, sia al Ministero dell'Interno, che alla Prefettura di Lodi, presso l'Avvocatura distrettuale di Milano, in luogo che presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con conseguente nullità della notifica, di cui deve — quindi - disporsi la rinnovazione; P.Q.M. ordina la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero dell'Interno e alla Prefettura di Lodi presso l'Avvocatura Generale dello Stato, entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 8.6.2022.
Sentenza Cassazione n. 22579/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris