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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 24259/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso ex art. 625-bis, cod. proc. pen., trattato de plano, relativo al procedimento nei confronti: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa nel proc. c/ [OSCURATO:PERSONA] (RG 35726/2022), ca- mera di consiglio del 16.01.2023, la Terza sezione penale di questa Corte ha di- sposto l'annullamento della "sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di L'Aquila".

2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Presidente titolare della Terza sezione penale ha disposto la correzione dell'errore materiale, contenuto nel dispositivo dell'udienza camerale (in quanto ad essere stata annullata è un'ordinanza con cui la Corte d'appello di l'Aquila aveva accolto un'istanza di ricusazione), con fissazione dell'udienza camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., con modalità "de plano".

4. Ritenuto di dover disporre la correzione dell'errore materiale del predetto dispositivo (che pertanto andrà letto come di seguito: "annulla l'ordinanza impu- gnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila"), atteso che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di provvedimenti camerali emessi dalla Corte di Cassazione, deve essere esperita la procedura di correzione degli errori materiali per rimediare alla difformità del di- spositivo riportato nel provvedimento depositato da quello immediatamente com- pilato a margine del ruolo d'udienza e sottoscritto dal Presidente, che prevale (Sez. 1, n. 10278 del 25/02/2010 - dep. 15/03/2010, Rv. 246787 - 01; Sez. 1, n. 21385 del 21/02/2007 - dep. 31/05/2007, Rv. 236768 - 01).

P.Q.M.

Dispone la correzione del dispositivo del ruolo della camera di consiglio dell'udienza del 16 gennaio 2023, in relazione al ricorso n. 35726/2022, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel senso che la parola "sentenza" deve essere sostituita con la parola "ordinanza"; la parola "ad" deve essere sostituita con la parola "alla" e le parole "altra sezione della" vanno eliminate.

Così deciso, il 21 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA], re daensore , C.CEAL Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso ex art. 625-bis, cod. proc. pen., trattato de plano, relativo al procedimento nei confronti: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa nel proc. c/ [OSCURATO:PERSONA] (RG 35726/2022), ca- mera di consiglio del 16.01.2023, la Terza sezione penale di questa Corte ha di- sposto l'annullamento della "sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di L'Aquila". 2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Presidente titolare della Terza sezione penale ha disposto la correzione dell'errore materiale, contenuto nel dispositivo dell'udienza camerale (in quanto ad essere stata annullata è un'ordinanza con cui la Corte d'appello di l'Aquila aveva accolto un'istanza di ricusazione), con fissazione dell'udienza camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., con modalità "de plano". 4. Ritenuto di dover disporre la correzione dell'errore materiale del predetto dispositivo (che pertanto andrà letto come di seguito: "annulla l'ordinanza impu- gnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila"), atteso che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di provvedimenti camerali emessi dalla Corte di Cassazione, deve essere esperita la procedura di correzione degli errori materiali per rimediare alla difformità del di- spositivo riportato nel provvedimento depositato da quello immediatamente com- pilato a margine del ruolo d'udienza e sottoscritto dal Presidente, che prevale (Sez. 1, n. 10278 del 25/02/2010 - dep. 15/03/2010, Rv. 246787 - 01; Sez. 1, n. 21385 del 21/02/2007 - dep. 31/05/2007, Rv. 236768 - 01). P.Q.M. Dispone la correzione del dispositivo del ruolo della camera di consiglio dell'udienza del 16 gennaio 2023, in relazione al ricorso n. 35726/2022, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel senso che la parola "sentenza" deve essere sostituita con la parola "ordinanza"; la parola "ad" deve essere sostituita con la parola "alla" e le parole "altra sezione della" vanno eliminate. Così deciso, il 21 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA], re daensore , C.CEAL Il Presidente
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