CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 09789/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di Prato con ordinanza del 13/10/2025 nei confronti del Tribunale di Pistoia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il Tribunale di Prato è stato investito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi delitti di riciclaggio e ricettazione commessi dal giugno 2016 all’agosto 2017 a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Pistoia; il medesimo Tribunale di Prato ha declinato la propria competenza a decidere individuando quale giudice competente il Tribunale Napoli, sollevando, contestualmente, conflitto negativo ex art. 28 cod. proc. pen. e demandandone la decisione a questa Corte di cassazione; [OSCURATO:PERSONA] che: non si configura un conflitto negativo di competenza, allorquando il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278489 – 01; Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino, Rv. 232927 – 01; Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011, Rv. 249925 - 01); il conflitto debba essere dichiarato, quindi, insussistente e che gli atti debbano essere restituiti al Tribunale di Prato per l’ulteriore corso; P.Q.M Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Prato. Così è deciso, 05/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]