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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31821/2026

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ta la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Imperia, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha riconosciuto su istanza di [OSCURATO:PERSONA] il vincolo dellacontinuazione tra i delitti giudicati con le seguenti sentenze irrevocabili delmedesimo Tribunale, emesse in esito al giudizio abbreviato:- sentenza del 3 febbraio 2023, di condanna alla pena di mesi due direclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di cui agli artt. 648, comma 4, e474 cod. pen., commessi a Sanremo il 5 luglio 2019;- sentenza del 21 giugno 2024, di condanna alla pena di mesi due direclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di cui agli art. 648, comma 4, e474 cod. pen., commessi a Sanremo il 13 agosto 2019.Assunto come reato più grave ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.il fatto giudicato con la sentenza del 3 febbraio 2023, sulla pena irrogata in sededi cognizione con la predetta sentenza il giudice dell’esecuzione ha apportato unaumento di venti giorni di reclusione ed euro 100,00 di multa, già ridotto per ilrito prescelto, per i due delitti oggetto della sentenza del 21 giugno 2024,rideterminando la pena complessiva in mesi due e giorni venti di reclusione edeuro 300,00 di multa.2.

Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], haproposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura.2.1 Con il primo motivo ha denunciato l’erronea individuazione dellafattispecie più gravemente sanzionata, non avendo il giudice tenuto conto dellariduzione ex art. 442, comma2-bis, cod. proc. pen., apportata dal giudicedell’esecuzione, giusta ordinanza del 18 ottobre 2023, sulla pena irrogata con lasentenza del 3 febbraio 2023, rideterminata in mesi uno e giorni venti direclusione ed euro 167,00 di multa.2.2 Con il secondo motivo ha censurato il criterio di calcolo adottato,deducendo che il giudice avrebbe dovuto determinare le pene per i singoli reati allordo della riduzione per il rito e applicare la diminuente del terzo sulla penacomplessiva finale.2.3 Con il terzo motivo ha eccepito che il giudice non ha motivato sullaquantificazione degli aumenti irrogati per la continuazione, dei quali si è limitatoad affermare l’equità.3.

Con memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generalel’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita parziale accoglimento nei termini appresso chiariti.2.

Il primo e il secondo motivo di censura vanno trattati congiuntamente, inquanto strettamente connessi, concernendo la corretta individuazione dellanozione di "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave" aisensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.Sul punto occorre rammentare che, ai sensi della disposizione citata, «perl’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato daparte del giudice dell’esecuzione si considera violazione più grave quella per laquale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si èproceduto con giudizio abbreviato».L’interpretazione giurisprudenziale richiamata dal condannato, a tenore dellaquale, nella fattispecie in disamina, occorre individuare il reato più grave edeterminare la pena base nella sua entità precedente alla riduzione per la sceltadel rito alternativo, operando l’aumento per la continuazione su detta pena basee, infine, applicare la diminuente per il rito abbreviato sul computo in tal modoottenuto (in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276838 – 01), è stata disattesa dalle Sezioni Unite di questa Corte che,risolvendo il contrasto ermeneutico insorto, hanno affermato il principio secondocui, in tema di continuazione in sede esecutiva, ai fini dell’applicazione dell’art.187 disp. att. cod. proc. pen., per l’individuazione della "pena più grave inflitta",che identifica la "violazione più grave", deve aversi riguardo alla penaconcretamente inflitta in esito alla riduzione premiale per il giudizio abbreviato(Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 – 02).Va detto peraltro che l’invocazione del diverso criterio di calcolo, col secondomotivo di ricorso, si rivela nel caso concreto ininfluente, e come tale nonconsentita, atteso che, come osservato in parte motiva da Sez.

U Giampà, «ladisomogeneità delle interpretazioni in ordine alla norma in questione assumeprecipua rilevanza allorché vengano in considerazione reati puniti con la penadell’ergastolo o per i quali trovi applicazione il criterio moderatore di cui all’art.78 cod. pen.

Solo per questi, infatti, ha incidenza l’individuazione della pena basesulla quale operare gli aumenti a titolo di continuazione, potendo solo in tal casomutare il computo (così come la natura) della pena finale; viceversa, nessunaincidenza si determina per le pene temporanee, essendo sostanzialmenteirrilevante, per la medesimezza del risultato finale, che la riduzione per il ritovenga effettuata sui singoli addendi (le frazioni di pena da unificare) ovvero sullapena finale».della violazione più grave in ragione dell’omessa considerazione della riduzionedel sesto concessa ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. dalgiudice dell’esecuzione con ordinanza del 18 ottobre 2023 in relazione allacondanna pronunciata il 3 febbraio 2023.Ed invero, ove tra le pronunce interessate dall’istanza rivolta alriconoscimento della continuazione vi siano una o più sentenze di condannaemesse a seguito di giudizio abbreviato, avverso le quali non sia stato propostoappello dopo l’entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, del d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, il giudice deve tenere conto anche dell’ulteriore riduzione di penadi cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ai fini dell’individuazione delreato più grave e della commisurazione della pena base e degli aumenti (cfr., inparte motiva, Sez. 1, n. 232 del 18/12/2025, dep. 2026, Hakim, Rv. 289310 –02).Preso atto che le sentenze del 3 febbraio 2023 e del 21 giugno 2024afferiscono alla medesima tipologia di reati, sanzionati dal giudice dellacognizione con l’irrogazione di identiche pene, il giudice dell’esecuzione avrebbedovuto individuare la violazione in concreto più gravemente sanzionata in quellagiudicata con la sentenza del 21 giugno 2024, quantificando gli aumenti per lacontinuazione coi reati di cui alla sentenza del 3 febbraio 2023 al netto delladuplice riduzione premiale del terzo e del sesto.3.

Infondato risulta il terzo motivo di ricorso.È noto che, in tema di continuazione, il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e,nel caso di specie, è indubbio che, sia pure con motivazione stringata, siano staticomplessivamente rispettati il rapporto di proporzione tra le pene e i limitiprevisti dall’art. 81 cod. pen.; né può affermarsi che il giudice dell’esecuzioneabbia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr. Sez.

U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), censura, peraltro, neppureadombrata nel ricorso.Questa Corte, con precipuo riferimento alle pene determinate per i reatisatellite, ha già persuasivamente affermato che, «se per i reati satellite èirrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecielegale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la penacoincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura losuperi, l’obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare contospecificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la penabase per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quandoabbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenzadelle medesime fattispecie di reato» (così, in parte motiva, Sez. 3, n. 24979 del22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto).In altri termini, un aumento per la continuazione determinato in misuraesigua esclude l’abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. edimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivie subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione.Nel caso in esame non ricorre il lamentato difetto motivazionale, avendo ilGiudice dell’esecuzione specificato gli aumenti irrogati per i reati satellite di cuiagli artt. 474 e 648 cod. pen., avvinti dalla ritenuta continuazione ex art. 671cod. proc. pen., irrogando per ciascun delitto un aumento, reputato “equo”, assaicontenuto.4.

L’ordinanza deve essere, in conclusione, annullata senza rinvio, ai sensidell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen, limitatamente all’aumento di penastabilito in sede esecutiva per i reati satellite, che può essere rideterminato daquesta Corte, tenuto conto delle statuizioni del giudice di merito in relazione areati di identica natura, in giorni 16 ed euro 83,00 di multa, operando sullaquantificazione decretata dal giudice dell’esecuzione, già ridotta di un terzo,l’ulteriore riduzione del sesto ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.,con conseguente rideterminazione della pena complessiva in mesi due e giornisedici di reclusione ed euro 283,00 di multa, mentre l’impugnazione va nel restorigettata.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’aumento dipena per continuazione per i reati satellite, che ridetermina in giorni 16 direclusione ed euro 83,00 di multa e così ridetermina la pena complessiva in mesidue, giorni sedici di reclusione ed euro 283,00 di multa.Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Imperia, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha riconosciuto su istanza di [OSCURATO:PERSONA] il vincolo dellacontinuazione tra i delitti giudicati con le seguenti sentenze irrevocabili delmedesimo Tribunale, emesse in esito al giudizio abbreviato:- sentenza del 3 febbraio 2023, di condanna alla pena di mesi due direclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di cui agli artt. 648, comma 4, e474 cod. pen., commessi a Sanremo il 5 luglio 2019;- sentenza del 21 giugno 2024, di condanna alla pena di mesi due direclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di cui agli art. 648, comma 4, e474 cod. pen., commessi a Sanremo il 13 agosto 2019.Assunto come reato più grave ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.il fatto giudicato con la sentenza del 3 febbraio 2023, sulla pena irrogata in sededi cognizione con la predetta sentenza il giudice dell’esecuzione ha apportato unaumento di venti giorni di reclusione ed euro 100,00 di multa, già ridotto per ilrito prescelto, per i due delitti oggetto della sentenza del 21 giugno 2024,rideterminando la pena complessiva in mesi due e giorni venti di reclusione edeuro 300,00 di multa.2. Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], haproposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura.2.1 Con il primo motivo ha denunciato l’erronea individuazione dellafattispecie più gravemente sanzionata, non avendo il giudice tenuto conto dellariduzione ex art. 442, comma2-bis, cod. proc. pen., apportata dal giudicedell’esecuzione, giusta ordinanza del 18 ottobre 2023, sulla pena irrogata con lasentenza del 3 febbraio 2023, rideterminata in mesi uno e giorni venti direclusione ed euro 167,00 di multa.2.2 Con il secondo motivo ha censurato il criterio di calcolo adottato,deducendo che il giudice avrebbe dovuto determinare le pene per i singoli reati allordo della riduzione per il rito e applicare la diminuente del terzo sulla penacomplessiva finale.2.3 Con il terzo motivo ha eccepito che il giudice non ha motivato sullaquantificazione degli aumenti irrogati per la continuazione, dei quali si è limitatoad affermare l’equità.3. Con memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generalel’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita parziale accoglimento nei termini appresso chiariti.2. Il primo e il secondo motivo di censura vanno trattati congiuntamente, inquanto strettamente connessi, concernendo la corretta individuazione dellanozione di "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave" aisensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.Sul punto occorre rammentare che, ai sensi della disposizione citata, «perl’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato daparte del giudice dell’esecuzione si considera violazione più grave quella per laquale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si èproceduto con giudizio abbreviato».L’interpretazione giurisprudenziale richiamata dal condannato, a tenore dellaquale, nella fattispecie in disamina, occorre individuare il reato più grave edeterminare la pena base nella sua entità precedente alla riduzione per la sceltadel rito alternativo, operando l’aumento per la continuazione su detta pena basee, infine, applicare la diminuente per il rito abbreviato sul computo in tal modoottenuto (in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276838 – 01), è stata disattesa dalle Sezioni Unite di questa Corte che,risolvendo il contrasto ermeneutico insorto, hanno affermato il principio secondocui, in tema di continuazione in sede esecutiva, ai fini dell’applicazione dell’art.187 disp. att. cod. proc. pen., per l’individuazione della "pena più grave inflitta",che identifica la "violazione più grave", deve aversi riguardo alla penaconcretamente inflitta in esito alla riduzione premiale per il giudizio abbreviato(Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 – 02).Va detto peraltro che l’invocazione del diverso criterio di calcolo, col secondomotivo di ricorso, si rivela nel caso concreto ininfluente, e come tale nonconsentita, atteso che, come osservato in parte motiva da Sez. U Giampà, «ladisomogeneità delle interpretazioni in ordine alla norma in questione assumeprecipua rilevanza allorché vengano in considerazione reati puniti con la penadell’ergastolo o per i quali trovi applicazione il criterio moderatore di cui all’art.78 cod. pen. Solo per questi, infatti, ha incidenza l’individuazione della pena basesulla quale operare gli aumenti a titolo di continuazione, potendo solo in tal casomutare il computo (così come la natura) della pena finale; viceversa, nessunaincidenza si determina per le pene temporanee, essendo sostanzialmenteirrilevante, per la medesimezza del risultato finale, che la riduzione per il ritovenga effettuata sui singoli addendi (le frazioni di pena da unificare) ovvero sullapena finale».della violazione più grave in ragione dell’omessa considerazione della riduzionedel sesto concessa ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. dalgiudice dell’esecuzione con ordinanza del 18 ottobre 2023 in relazione allacondanna pronunciata il 3 febbraio 2023.Ed invero, ove tra le pronunce interessate dall’istanza rivolta alriconoscimento della continuazione vi siano una o più sentenze di condannaemesse a seguito di giudizio abbreviato, avverso le quali non sia stato propostoappello dopo l’entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, del d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, il giudice deve tenere conto anche dell’ulteriore riduzione di penadi cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ai fini dell’individuazione delreato più grave e della commisurazione della pena base e degli aumenti (cfr., inparte motiva, Sez. 1, n. 232 del 18/12/2025, dep. 2026, Hakim, Rv. 289310 –02).Preso atto che le sentenze del 3 febbraio 2023 e del 21 giugno 2024afferiscono alla medesima tipologia di reati, sanzionati dal giudice dellacognizione con l’irrogazione di identiche pene, il giudice dell’esecuzione avrebbedovuto individuare la violazione in concreto più gravemente sanzionata in quellagiudicata con la sentenza del 21 giugno 2024, quantificando gli aumenti per lacontinuazione coi reati di cui alla sentenza del 3 febbraio 2023 al netto delladuplice riduzione premiale del terzo e del sesto.3. Infondato risulta il terzo motivo di ricorso.È noto che, in tema di continuazione, il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e,nel caso di specie, è indubbio che, sia pure con motivazione stringata, siano staticomplessivamente rispettati il rapporto di proporzione tra le pene e i limitiprevisti dall’art. 81 cod. pen.; né può affermarsi che il giudice dell’esecuzioneabbia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr. Sez. U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), censura, peraltro, neppureadombrata nel ricorso.Questa Corte, con precipuo riferimento alle pene determinate per i reatisatellite, ha già persuasivamente affermato che, «se per i reati satellite èirrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecielegale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la penacoincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura losuperi, l’obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare contospecificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la penabase per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quandoabbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenzadelle medesime fattispecie di reato» (così, in parte motiva, Sez. 3, n. 24979 del22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto).In altri termini, un aumento per la continuazione determinato in misuraesigua esclude l’abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. edimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivie subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione.Nel caso in esame non ricorre il lamentato difetto motivazionale, avendo ilGiudice dell’esecuzione specificato gli aumenti irrogati per i reati satellite di cuiagli artt. 474 e 648 cod. pen., avvinti dalla ritenuta continuazione ex art. 671cod. proc. pen., irrogando per ciascun delitto un aumento, reputato “equo”, assaicontenuto.4. L’ordinanza deve essere, in conclusione, annullata senza rinvio, ai sensidell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen, limitatamente all’aumento di penastabilito in sede esecutiva per i reati satellite, che può essere rideterminato daquesta Corte, tenuto conto delle statuizioni del giudice di merito in relazione areati di identica natura, in giorni 16 ed euro 83,00 di multa, operando sullaquantificazione decretata dal giudice dell’esecuzione, già ridotta di un terzo,l’ulteriore riduzione del sesto ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.,con conseguente rideterminazione della pena complessiva in mesi due e giornisedici di reclusione ed euro 283,00 di multa, mentre l’impugnazione va nel restorigettata. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’aumento dipena per continuazione per i reati satellite, che ridetermina in giorni 16 direclusione ed euro 83,00 di multa e così ridetermina la pena complessiva in mesidue, giorni sedici di reclusione ed euro 283,00 di multa.Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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