Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:123
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 1° marzo 2005
(1)
Causa C‑458/03
[OSCURATO:SOCIETA] GmbH
(Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale amministrativo – Sezione autonoma per la provincia di Bolzano)
«Appalti pubblici – Direttiva 92/50/CEE – Distinzione tra appalto e concessione di servizi – Distinzione tra affidamento esterno e affidamento diretto («affidamento in house») – Gestione di un parcheggio a pagamento ad opera di una società controllata di un'amministrazione aggiudicatrice»
I –
Introduzione
1.
Una delle questioni principali della disciplina degli appalti pubblici riguarda il confine tra procedure di aggiudicazione
per le quali è obbligatorio l’espletamento di una gara ad evidenza pubblica e procedure per le quali siffatto espletamento
non è obbligatorio. A tal proposito è di particolare attualità la distinzione tra l’affidamento esterno di appalti ed il cosiddetto
affidamento diretto, chiamato anche «affidamento in house».
2.
Gli affidamenti in house in senso stretto
sono procedure con cui una pubblica amministrazione affida un appalto ad un suo ente strumentale non dotato di personalità
giuridica propria.
In senso lato
, possono rientrare nell’ambito degli affidamenti in house anche particolari casi in cui amministrazioni aggiudicatrici stipulano
contratti con società loro controllate dotate di propria personalità giuridica. Mentre gli affidamenti in house in senso stretto
non sono affatto rilevanti per la disciplina in materia di aggiudicazione di appalti, dato che essi costituiscono vere e proprie
procedure amministrative interne
(2)
, per quanto riguarda gli affidamenti in house in senso lato (da alcuni chiamati anche affidamenti quasi in house
(3)
) si pone sovente la difficile questione diretta ad accertare se per essi esista o meno l’obbligo di svolgere una procedura
ad evidenza pubblica. In questa causa la Corte di Giustizia si occupa per l’ennesima volta
(4)
della suddetta problematica.
3.
Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha trasferito la gestione di due parcheggi pubblici a pagamento ad una sua società controllata, l’[OSCURATO:SOCIETA] [in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»], senza aver precedentemente indetto alcuna
pubblica gara di aggiudicazione. La società privata [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato ricorso avverso tale modalità di affidamento.
Il giudice italiano adito, il Tribunale amministrativo, Sezione autonoma per la provincia di Bolzano (in prosieguo anche:
il «giudice del rinvio»), ha sottoposto alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali riguardanti, sostanzialmente,
da un lato, la distinzione tra concessione e affidamento di pubblici servizi e, dall’altro, la distinzione tra affidamento
esterno, per il quale esiste l’obbligo di svolgere una gara ad evidenza pubblica, e affidamento in house, che non soggiace
a tale obbligo.
II –
Contesto normativo
A –
La normativa comunitaria
4.
Nel caso di specie il contesto normativo comunitario è costituito, da un lato, dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992,
92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi
(5)
(in prosieguo: la «direttiva 92/50»), e, dall’altro, dagli artt. 43 CE, 49 CE e 86, n. 1, CE.
5.
Le lett. a) e b), citate per estratto, dell’art. 1 della direttiva 92/50, prevedono quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva s’intendono per:
a)
“
appalti pubblici di servizi
”, i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice
(…)
b)
“
amministrazioni aggiudicatrici
”, lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di
diritto pubblico.
(…)».
6.
L’art. 43 CE garantisce la libertà di stabilimento, mentre l’art. 49 CE garantisce la libertà di prestazione di servizi. Ai
sensi degli artt. 48, n. 1, CE e 55 CE, le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi
la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno della Comunità sono equiparate,
riguardo ad entrambe le suddette libertà fondamentali, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
7.
Infine, i primi due numeri dell’art. 86 CE prevedono quanto segue:
«1.
[OSCURATO:PERSONA] membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti
speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12
e da 81 a 89 inclusi.
2.
Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono
sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione
di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo
degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità».
B –
La normativa nazionale
8.
In Italia, l’art. 115, primo comma, del decreto legislativo
(6)
18 agosto 2000, n. 267 (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 267/2000»)
(7)
, autorizza i Comuni e gli altri enti locali a trasformare, per atto unilaterale, le proprie aziende autonome (chiamate anche
aziende speciali) in società per azioni. Tali società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione,
subentrando così in tutti i rapporti attivi e passivi delle precedenti aziende speciali. Ai sensi della disposizione suddetta,
ciascun ente locale può restare unico azionista di una di queste società, anche se per un periodo non superiore a due anni
dalla trasformazione.
9.
L’art. 88, sesto comma, del Testo coordinato delle disposizioni sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«Ordinamento dei Comuni»), dispone quanto segue:
«I Comuni disciplinano con regolamento le procedure e i criteri per la scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi
pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale tra le seguenti:
a)
costituzione di aziende speciali;
b)
costituzione o partecipazione ad apposite società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale;
c)
affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi, prevedendo adeguate procedure concorrenziali per la loro individuazione
(…)»
(8)
.
10.
Inoltre, l’art. 88, comma 18, dell’Ordinamento dei Comuni prevede la possibilità che in qualunque momento gli enti locali
soci affidino – a determinate condizioni ivi specificate – alle società costituite ai sensi del sesto comma lo svolgimento
di ulteriori servizi pubblici che siano compatibili con l’oggetto della società.
III –
[OSCURATO:PERSONA] e procedimento principale
11.
Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], situato nella regione autonoma Trentino‑[OSCURATO:PERSONA], trasferiva alla [OSCURATO:SOCIETA] negli anni
2001 e 2002 – entrambe le volte senza avere precedentemente indetto alcuna pubblica gara di aggiudicazione – la gestione di
due parcheggi pubblici. Tali parcheggi sono collegati alla piscina pubblica comunale, la cui costruzione e la cui gestione
erano già state precedentemente affidate, nell’anno 2000, alla [OSCURATO:PERSONA] municipalizzati [OSCURATO:PERSONA]. Come però è emerso nel
corso dell’udienza di discussione, questi parcheggi non vengono utilizzati esclusivamente dagli utenti della piscina.
12.
[OSCURATO:SOCIETA] le indicazioni del giudice del rinvio, i parcheggi si trovano su due diverse particelle fondiarie, la 491/6 e la 491/11.
13.
Nel dicembre 2001 il Comune
(9)
concedeva alla [OSCURATO:SOCIETA], sulla particella fondiaria 491/11, il diritto di edificazione del suolo e del sottosuolo
per la realizzazione di posti auto. Fino al completamento del garage sotterraneo era stato ivi previsto inizialmente un provvisorio
parcheggio all’aperto. A tale scopo l’area (fino ad allora un campo di calcio) era stata consolidata e trasformata temporaneamente
in un parcheggio con circa 200 posti auto.
14.
Nel novembre 2002, al fine di predisporre ulteriori posti auto, alla [OSCURATO:SOCIETA] veniva affidata anche la gestione,
per la durata di nove anni, del limitrofo parcheggio all’aperto situato sulla particella 491/6
(10)
. Tale parcheggio, anch’esso con una capienza di circa 200 posti auto, era stato precedentemente gestito per oltre dieci anni
direttamente dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].
15.
In base ad un accordo concluso con il Comune di [OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 2002, la [OSCURATO:SOCIETA] veniva autorizzata a
riscuotere un corrispettivo dagli utenti del parcheggio situato sulla particella 491/6 per l’utilizzazione di quest’ultimo.
A sua volta essa si obbligava a versare al Comune un indennizzo annuale pari a EUR 151 700, che sarebbe stato aumentato di
una determinata percentuale nel caso di aumento del prezzo del biglietto di parcheggio
(11)
. Inoltre la [OSCURATO:SOCIETA] si obbligava a continuare ad impiegare il personale del suddetto parcheggio, fino ad allora
alle dipendenze del Comune di [OSCURATO:PERSONA], a sopportare i costi della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area, assumendosene
tutte le responsabilità. Infine la [OSCURATO:SOCIETA] si dichiarava disponibile a continuare all’interno dell’area del parcheggio
la gestione del noleggio di biciclette, precedentemente effettuata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché a consentirvi anche in
futuro lo svolgimento del mercato settimanale.
16.
[OSCURATO:SOCIETA] le indicazioni del giudice del rinvio, non veniva invece concluso alcun accordo concernente l’utilizzo del parcheggio
all’aperto sulla particella fondiaria 491/11.
17.
[OSCURATO:PERSONA], che già gestisce un altro autosilo in un’altra zona di [OSCURATO:PERSONA] ed è altrettanto interessata alla
gestione dei due parcheggi oggetto della presente controversia, si è opposta a siffatta assegnazione della gestione del parcheggio
alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] gennaio 2003 ha presentato ricorso dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo l’annullamento
del relativo atto d’assegnazione.
Ulteriori elementi sulla [OSCURATO:SOCIETA] e sulla precedente azienda autonoma
18.
[OSCURATO:SOCIETA] è succeduta giuridicamente alla [OSCURATO:PERSONA] municipalizzati [OSCURATO:PERSONA], originariamente un’azienda autonoma
(chiamata anche azienda speciale) del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Nell’ottobre 2001 il Comune, in applicazione dell’art. 115 del
decreto legislativo n. 267/2000, ha trasformato tale azienda autonoma, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale
sin dal 1° gennaio 1999, in una società per azioni, la [OSCURATO:SOCIETA]
(12)
.
19.
Le attività della [OSCURATO:SOCIETA] sono elencate nell’art. 4 del suo Statuto, ai sensi del quale essa è autorizzata ad operare
sia sul piano locale che su quello nazionale ed internazionale in numerosi settori dell’approvvigionamento in senso ampio,
in particolare in quelli del rifornimento e dello smaltimento delle acque, della fornitura di calore e di energia, della costruzione
di strade, dello smaltimento dei rifiuti, del trasporto di persone e di merci, nonché in quelli dell’informatica e delle telecomunicazioni.
Anche la gestione di parcheggi e di autosili, con tutte le attività ad essa collegate, rientra nei suoi compiti.
20.
Azionista unico dell’[OSCURATO:SOCIETA], sia all’epoca del trasferimento dei due parcheggi, sia in seguito era il Comune di
[OSCURATO:PERSONA]. L’art. 5, n. 2, dello Statuto dell’[OSCURATO:SOCIETA] prevede che la quota di partecipazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA]
al capitale sociale non debba essere mai inferiore alla maggioranza assoluta delle azioni ordinarie.
21.
Ai sensi dell’art. 17 del suo Statuto, la [OSCURATO:SOCIETA] è amministrata da un Consiglio d’amministrazione composto da
tre a sette membri nominati dall’assemblea degli azionisti, anche se al Comune di [OSCURATO:PERSONA]
(13)
è in ogni caso riconosciuta la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio d’amministrazione. Ai sensi
dell’art. 18 dello Statuto, l’amministrazione ordinaria della società è delegata al Consiglio di amministrazione, che, tuttavia,
soggiace a numerose restrizioni e, in alcuni casi particolari, deve limitarsi alla conclusione di negozi giuridici fino ad
un valore massimo di EUR 5 000 000 per affare. Inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, è previsto un Collegio sindacale
composto di tre membri effettivi e due supplenti, dei quali il Comune di [OSCURATO:PERSONA] nomina almeno due membri effettivi ed
un supplente.
22.
La precedente azienda speciale [OSCURATO:PERSONA] municipalizzati [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto di fatto compiti simili a quelli dell’attuale
[OSCURATO:SOCIETA], seppur limitatamente all’ambito di competenza territoriale del Comune e alla cooperazione extraterritoriale
con altre aziende. La gestione di parcheggi e autosili rientrava già nei settori di sua competenza, mentre non ne facevano
ancora parte, ad esempio, i settori dell’informatica e delle telecomunicazioni. Il Consiglio d’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]
municipalizzati [OSCURATO:PERSONA] era nominato dal Consiglio comunale ed era tenuto a svolgere la sua attività nel rispetto degli
obiettivi generali stabiliti dal Consiglio comunale.
IV –
Rinvio pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
23.
Con ordinanza 23 luglio 2003 il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento, sottoponendo alla Corte due questioni pregiudiziali.
Con tali questioni pregiudiziali, nella cui introduzione viene fatto riferimento agli artt. 43 CE e segg., 49 CE e segg. e
86 CE, si intende accertare:
1)
se il contestato affidamento della gestione di parcheggi pubblici a pagamento costituisca un appalto di pubblico servizio
ai sensi della direttiva 92/50/CEE, oppure una concessione di pubblico servizio, a cui si applicano le norme comunitarie sulla
concorrenza, in particolare gli obblighi della parità di trattamento e della trasparenza;
2)
se – qualora si dovesse effettivamente trattare di una concessione di pubblico servizio avente ad oggetto la gestione di un
servizio pubblico locale – l’affidamento della gestione di parcheggi pubblici a pagamento, che può essere effettuata anche
senza svolgimento di pubblica gara ai sensi dell’art. 44, sesto comma, lett. b), della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1,
come modificata dall’art. 10 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 10, e ai sensi dell’art. 88, sesto comma, lett. a)
e b), del Testo coordinato delle disposizioni sull’ordinamento dei Comuni, sia compatibile con il diritto comunitario e, in
particolare, con i principi della libera prestazione dei servizi e della libera concorrenza, del divieto di discriminazione
e con gli obblighi di parità di trattamento e di trasparenza da esso derivanti, nonché con il principio di proporzionalità,
nel caso in cui tale gestione venga affidata ad una società per azioni costituita, conformemente all’art. 115 del decreto
legislativo n. 267/2000, mediante la trasformazione di un’azienda speciale di un Comune detentore del 100% del suo capitale
sociale al momento dell’affidamento, ma il cui Consiglio di amministrazione dispone dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione
fino ad un valore di EUR 5 000 000 per affare.
24.
Con comunicazione 16 dicembre 2004 la cancelleria della Corte ha messo le parti processuali a conoscenza del fatto che l’11
gennaio 2005 la Corte avrebbe pronunziato sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA]
(14)
, affinché esse potessero prendere posizione al riguardo nel corso dell’udienza di discussione sulla presente causa fissata
per il 13 gennaio 2005.
25.
Nel corso del procedimento pregiudiziale la [OSCURATO:SOCIETA] AG, la [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA], i governi italiano
e austriaco, nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni sia scritte che orali. Inoltre, il governo olandese ha presentato
osservazioni all’udienza.
V –
Analisi giuridica
26.
Con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale il giudice del rinvio intende sostanzialmente accertare se e quali criteri direttivi
sono previsti dal diritto comunitario per i negozi giuridici tra amministrazioni aggiudicatrici e loro società controllate;
ciò costituisce l’oggetto della seconda questione pregiudiziale. Prima però, nell’ambito della prima questione pregiudiziale,
sarà necessario verificare da quali norme di diritto comunitario – dalla direttiva 92/50 o, in generale, dai principi giuridici
fondamentali contenuti nel Trattato CE – si possano ricavare i suddetti eventuali criteri direttivi; a tale scopo è necessario
distinguere tra pubblici appalti e pubbliche concessioni di servizi.
A –
Sulla prima questione: distinzione tra pubblico appalto e pubblica concessione di servizi
27.
Con la sua prima questione il giudice del rinvio vuole essenzialmente accertare se si è in presenza di un pubblico appalto
di servizi nel significato accolto dalla direttiva 92/50 oppure di una pubblica concessione di servizi qualora un’amministrazione
aggiudicatrice incarichi una società della gestione di un parcheggio pubblico, autorizzandola a riscuotere un corrispettivo
per l’utilizzazione del parcheggio, e tale società, a sua volta, si obblighi a versare al Comune un indennizzo annuale.
28.
Per risolvere la suddetta questione non è al momento rilevante la distinzione all’inizio effettuata tra procedure di attribuzione
a terzi, per le quali è obbligatorio l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, ed affidamenti in house, per i
quali ciò non è obbligatorio
(15)
. Piuttosto, è qui sufficiente accertare se il semplice
oggetto
di un negozio giuridico, come quello concluso nel caso di specie tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], rientri
o meno nell’ambito di applicazione della direttiva 92/50. Esso vi rientrerebbe se il negozio giuridico in questione fosse
un
pubblico
appalto di servizi
, mentre non vi rientrerebbe se si trattasse, invece, di una
concessione di servizi
. Difatti, secondo la giurisprudenza della Corte, dapprima formatasi sulla cosiddetta direttiva di coordinamento settoriale
93/38/CEE
(16)
e successivamente estesa anche alla direttiva di coordinamento dei servizi 92/50, siffatte concessioni, anche nel caso in
cui riguardino i settori d’attività elencati negli allegati delle suddette direttive, non costituiscono
contratti scritti a titolo oneroso
nel significato accolto da entrambe le direttive
(17)
. Ciò, tra l’altro, trova una conferma a contrario nel fatto che le concessioni di servizi sono per la prima volta espressamente
menzionate
(18)
nella direttiva di futura attuazione 2004/18/CE.
29.
A differenza del
pubblico
appalto di servizi
, la
concessione di servizi
è caratterizzata dal fatto che la controprestazione che il gestore del servizio in questione ottiene dall’amministrazione
aggiudicatrice consiste nel
diritto di sfruttare, ai fini della sua remunerazione, la propria prestazione
(19)
.
30.
Come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai governi austriaco e italiano, nel caso di una
concessione di servizi
la società sopporta i rischi collegati alla prestazione del servizio ed ottiene la sua controprestazione – almeno in parte – dagli
utenti del servizio, attraverso la riscossione di un prezzo
(20)
. Esiste quindi un rapporto giuridico trilaterale tra affidante, affidatario ed utente del servizio. Al contrario, un pubblico
appalto di servizi
dà luogo esclusivamente ad un rapporto giuridico bilaterale, all’interno del quale il compenso per la prestazione eseguita
viene pagato dall’amministrazione aggiudicatrice medesima, che, tra l’altro, sopporta il rischio collegato alla fornitura
del servizio.
31.
Dai fatti qui noti, nella fattispecie la controprestazione ricevuta dalla [OSCURATO:SOCIETA] da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]
per la gestione del parcheggio sulla particella fondiaria 491/6 consiste esclusivamente nell’autorizzazione data alla [OSCURATO:SOCIETA] a riscuotere dagli utenti un corrispettivo per l’utilizzazione del parcheggio. Sotto l’aspetto economico la
[OSCURATO:SOCIETA] può percepire in questo modo i frutti delle prestazioni eseguite, ossia della gestione e della manutenzione
del parcheggio. Allo stesso tempo, però, essa sopporta anche il rischio economico della gestione del parcheggio, dato che
con l’incasso del corrispettivo per la sua utilizzazione deve coprire non soltanto le spese ordinarie, ma anche quelle di
manutenzione dell’area di parcheggio, nonché corrispondere al Comune l’indennizzo annuale. Tutti questi elementi contrastano
con la supposta esistenza di un pubblico appalto di servizi, rivelando, piuttosto, l’esistenza di una concessione di servizi.
32.
Dalle informazioni a disposizione non si può con sicurezza accertare se altrettanto valga per il parcheggio sulla particella
fondiaria 491/11. Del resto, è compito del giudice del rinvio, e non della Corte di Giustizia, applicare alla fattispecie
del procedimento principale i criteri derivanti dal diritto comunitario
(21)
. Il giudice del rinvio dovrà, segnatamente, accertare se la controprestazione che la [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto dal Comune
di [OSCURATO:PERSONA] per la gestione del parcheggio consista nell’autorizzazione a riscuotere dagli utenti del parcheggio un corrispettivo
per la sua utilizzazione.
33.
In conclusione, al pari della [OSCURATO:SOCIETA], dei governi austriaco e italiano e della [OSCURATO:PERSONA]
(22)
, sono anch’io dell’opinione che, qualora un’amministrazione aggiudicatrice incarichi una società della gestione di un parcheggio
pubblico, in cambio della cui utilizzazione tale società sia autorizzata a riscuotere un corrispettivo, obbligandosi, a sua
volta, a versare all’amministrazione aggiudicatrice un indennizzo annuale, non si tratti di un pubblico appalto di servizi
ai sensi della direttiva 92/50, bensì di una concessione di servizi, che non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta
direttiva.
B –
Sulla seconda questione pregiudiziale: criteri di diritto comunitario per l’assegnazione di concessioni di servizi a società
controllate da amministrazioni aggiudicatrici
34.
Con la seconda questione il giudice del rinvio vuole in sostanza conoscere a quali condizioni un’amministrazione aggiudicatrice
possa affidare ad una delle sue società controllate una concessione di servizi, quale la gestione di parcheggi pubblici a
pagamento contestata nel procedimento principale, senza dover ricorrere al previo espletamento di una procedura ad evidenza
pubblica.
1. Norme di diritto comunitario concernenti il divieto di discriminazione e l’obbligo di trasparenza, cogenti anche al di fuori
dell’ambito di applicazione delle direttive in materia di aggiudicazione di pubblici appalti
35.
Contrariamente a quanto sostenuto dal governo olandese, in giurisprudenza è ormai pacifico che le amministrazioni aggiudicatrici
sono sottoposte, anche al di fuori dell’ambito di applicazione delle direttive in materia di aggiudicazione di appalti pubblici
(23)
, ai vincoli del diritto comunitario derivanti dalle norme fondamentali del Trattato CE, segnatamente dalle libertà fondamentali
(24)
e dal divieto di discriminazione in esse contenuto
(25)
.
36.
Dal divieto di discriminazione deriva un obbligo di trasparenza. Difatti, solo allorché l’assegnazione di un appalto o di
una concessione viene effettuata secondo le regole sulla trasparenza si può determinare se nel caso concreto sia stato rispettato
il principio della parità di trattamento o se, invece, sia stata presa una decisione arbitraria a favore o contro un determinato
offerente
(26)
.
37.
Tutto ciò non significa affatto che si debba arrivare all’applicazione di una procedura del tutto identica a quella prevista
dalle direttive in materia di aggiudicazione di pubblici appalti. Tuttavia, come affermato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], l’obbligo di trasparenza cui è tenuta l’amministrazione aggiudicatrice
«consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura
degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione 27 –Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 17, punto 62).».
38.
Si menziona solo a margine che la [OSCURATO:SOCIETA] eccepisce al riguardo che gli artt. 43 CE e segg. non trovano alcuna
applicazione nel caso di specie, perché la fattispecie oggetto del procedimento principale sarebbe priva dell’elemento dell’extraterritorialità,
giacché tutte le parti processuali hanno la loro sede in Italia.
39.
A tale riguardo si deve osservare che è pur vero che le libertà fondamentali non possono trovare applicazione nei confronti
di fattispecie nazionali
(28)
, tuttavia, come hanno giustamente osservato la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] ed il governo austriaco, un’eventuale violazione
dell’obbligo di trasparenza derivante dalla disciplina in materia di pubblici appalti si ripercuote non solo su imprese nazionali,
come la [OSCURATO:SOCIETA], ma anche su tutti i potenziali interessati, inclusi i potenziali offerenti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri
(29)
. Quindi, un’eventuale mancanza di pubblicità pregiudica sempre al contempo anche le libertà fondamentali dei potenziali offerenti
di altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
2. Possibile deroga per i negozi conclusi con proprie società controllate: la giurisprudenza Teckal
40.
Rimane tuttavia ancora da accertare se un’amministrazione aggiudicatrice non possa essere eccezionalmente esonerata dal rispetto
della normativa comunitaria qualora affidi l’esecuzione di prestazioni a servizi da essa controllati.
41.
Qualora l’amministrazione aggiudicatrice intenda all’uopo incaricare un’impresa pubblica diventata autonoma sotto l’aspetto
organizzativo, ossia una delle sue società controllate, la soluzione appare chiara: sulla base del principio della parità
di trattamento di imprese pubbliche e private, segnatamente sancito dall’art. 86, n. 1, CE, un’impresa pubblica – fatte salve
le deroghe contenute nell’art. 86, n. 2, CE – non deve ricevere un trattamento migliore rispetto alla concorrenza privata.
Pertanto, un’amministrazione aggiudicatrice non può incaricare direttamente della prestazione di servizi una sua società controllata
senza aver prima valutato le offerte degli altri eventuali partecipanti ed avuto cura di espletare a tal fine una gara trasparente
di aggiudicazione.
42.
D’altro canto, la pubblica amministrazione rimane senz’altro libera di svolgere completamente i suoi compiti
con mezzi propri
, ossia di assolvervi direttamente, senza ricorrere affatto alle prestazioni di imprese – pubbliche o private – giuridicamente
autonome. In tal caso essa non è soggetta neppure ai vincoli fissati dalla normativa sugli appalti
(30)
e dall’art. 86 CE.
43.
Come già menzionato all’inizio, non di rado sorgono difficoltà nello stabilire nel caso concreto il confine tra siffatti affidamenti
in house e le procedure di affidamento esterno. Al riguardo la Corte nella sentenza Teckal
(31)
– in riferimento alla direttiva 93/36 – ha stabilito un principio fondamentale. Dalla suddetta sentenza deriva che, in linea
di principio, la disciplina comunitaria in materia di pubblici appalti trova applicazione ogniqualvolta venga raggiunto
un accordo tra due persone distinte
(32)
, ossia ogniqualvolta venga concluso un
contratto
.
44.
Determinante ai fini dell’applicazione della disciplina comunitaria in materia di pubblici appalti non è soltanto l’aspetto
meramente formale, ma anche una valutazione critica del negozio giuridico. Difatti, anche nel caso in cui entrambi i contraenti
siano formalmente dotati di personalità giuridica, cionondimeno il negozio giuridico da esse concluso può, in via del tutto
eccezionale, essere equiparato ad un affidamento in house, purché vengano rispettati entrambi i seguenti criteri cumulativi
elaborati dalla giurisprudenza
(33)
:
–
l’amministrazione aggiudicatrice
(34)
deve esercitare nei confronti della società contraente
(35)
un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi (
primo
criterio Teckal
), e
–
tale società contraente deve, a sua volta, realizzare la parte più importante della sua attività per
(36)
l’amministrazione o per le amministrazioni aggiudicatrici che la controllano (
secondo criterio Teckal
).
45.
La Corte di Giustizia ha nel frattempo applicato questa giurisprudenza non soltanto riguardo alla direttiva 93/36, ma anche
riguardo alle direttive 92/50 e 93/37
(37)
(38)
.
46.
I criteri Teckal sono applicabili anche a casi, come quello di specie, che non rientrano nell’ambito di applicazione di nessuna
delle direttive in materia di aggiudicazione di appalti pubblici
(39)
. Se difatti le suddette direttive, nonostante i loro dettagliati requisiti concernenti le gare di aggiudicazione, prevedevano
già deroghe per gli affidamenti in house, a maggior ragione devono essere ammesse deroghe laddove trovino applicazione requisiti
di gara meno dettagliati, ossia requisiti soltanto generali, derivanti dal divieto di discriminazione e dall’obbligo di trasparenza.
In caso contrario si arriverebbe all’assurdo risultato che le amministrazioni aggiudicatrici
al di fuori
dell’ambito di applicazione delle direttive sarebbero soggette a requisiti più rigorosi che all’interno, cioè ad un obbligo
inderogabile
di pubblicità e di trasparenza.
47.
Si deve inoltre tener presente che le suddette direttive in materia di aggiudicazione di appalti pubblici sono esclusivamente
strumentali alla realizzazione dei principi fondamentali del Trattato CE, quali in particolare risultano dalle libertà fondamentali
(40)
. Pertanto, deroghe alle direttive costituiscono in ultima analisi deroghe a tali principi. Anche ciò si pone a favore di
un’applicazione della giurisprudenza Teckal a casi in cui il divieto di discriminazione e l’obbligo di trasparenza discendono
direttamente da tali libertà fondamentali, e non soltanto allorché essi si concretizzano nelle direttive in materia di aggiudicazione
di appalti pubblici.
48.
Tuttavia, se in un caso concreto come quello di specie siano stati rispettati entrambi i criteri Teckal, cosicché – come sostengono
il Comune di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] ed il governo italiano – l’amministrazione aggiudicatrice non sarebbe obbligata
al rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, potrà essere accertato soltanto dopo una valutazione complessiva
delle circostanze del singolo caso.
a) Primo criterio Teckal: controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
49.
Ai sensi del primo criterio Teckal, l’equiparazione di un negozio giuridico ad un affidamento diretto presuppone che l’amministrazione
aggiudicatrice eserciti sull’altro contraente un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
50.
[OSCURATO:PERSONA] dubita che un siffatto controllo possa essere esercitato nei confronti di un’impresa quale la [OSCURATO:SOCIETA], per due ordini di motivi: in primo luogo perché il capitale della [OSCURATO:SOCIETA] deve per legge essere in futuro,
ove possibile, aperto alla partecipazione di terzi e, in secondo luogo, perché gli organi della suddetta società per azioni
possono gestire gli affari di ordinaria amministrazione in misura ampiamente autonoma. Questo secondo aspetto è stato sottolineato
anche dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dal governo austriaco.
i) L’esclusione di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nell’ipotesi della partecipazione di privati
51.
Punto di partenza di queste considerazioni deve essere la sentenza recentemente pronunciata nella causa [OSCURATO:PERSONA]. Difatti
in tale occasione la Corte ha precisato il primo criterio Teckal, nel senso che la partecipazione, anche minoritaria, di privati
esclude un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
(41)
.
52.
Tale chiarimento dimostra che con il criterio del controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi
la giurisprudenza ha stabilito un parametro più rigido di quello comunemente applicato, ad esempio, nell’ambito della disciplina
sulla concorrenza. Pertanto, il fatto che l’amministrazione aggiudicatrice detenga una partecipazione maggioritaria al capitale
della sua società controllata, disponga della maggioranza dei voti e nomini la maggioranza dei rappresentanti in seno agli
organi di tale società – così come eventuali accordi tra soci – può essere considerato indizio dell’esistenza di un controllo
conforme alle regole sulla concorrenza
(42)
e far diventare la società controllata un’impresa pubblica ai sensi dell’art. 86, n. 1, CE
(43)
; tuttavia siffatti elementi non sono da soli sufficienti ad ipotizzare l’esistenza di un più pregnante controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi
.
53.
Difatti, già la sola presenza di un terzo privato, benché soltanto in forma di partecipazione minoritaria senza diritto di
veto, impedisce all’amministrazione aggiudicatrice l’esercizio di un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi
. La presenza di un terzo privato presuppone sempre da parte della pubblica amministrazione un minimo di considerazione dei
suoi interessi economici, giacché soltanto in tal caso il terzo privato metterà a disposizione della pubblica amministrazione
il proprio know-how o le proprie risorse finanziarie. Perciò, qualora un terzo privato – eventualmente dopo l’espletamento
di una procedura di evidenza pubblica – acquisti quote di partecipazione di una società controllata, il fatto che la pubblica
amministrazione debba tenere conto degli interessi economici di quello potrebbe ostacolarla nella concreta realizzazione dell’interesse
pubblico, sebbene quest’ultimo rimanga realizzabile dal punto di vista meramente giuridico. Il suddetto intreccio tra interessi
pubblici e privati costituisce il principale criterio distintivo tra le cosiddette società a capitale misto pubblico privato
ed i servizi amministrativi veri e propri
(44)
.
54.
Dato che le società a capitale misto pubblico privato
non
possono essere sottoposte da parte della pubblica amministrazione ad un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi,
tutti i negozi giuridici di un’amministrazione aggiudicatrice con le sue società controllate a capitale misto sono in linea
di principio soggetti alla disciplina in materia di pubblici appalti e, in particolare, al divieto di discriminazione e all’obbligo
di trasparenza.
ii) La futura apertura del capitale della società alla partecipazione di terzi
55.
La [OSCURATO:SOCIETA], sia prima che dopo il rilevamento della gestione di entrambi i parcheggi,
non
era una società a capitale misto pubblico privato, bensì una società controllata al 100% dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia
sul Comune gravava l’obbligo di cedere la sua posizione di azionista unico in cambio di una mera partecipazione di maggioranza
entro e non oltre il decorso del termine di due anni dalla trasformazione della precedente azienda autonoma
(45)
.
56.
Dal principio della certezza del diritto deriva l’obbligo di accertare sempre
ex ante
, ossia al momento della conclusione del negozio giuridico, se esista o meno l’obbligo di effettuare una gara di aggiudicazione.
Difatti, già al momento della stipulazione del contratto, sia l’amministrazione aggiudicatrice sia l’impresa contraente sia,
infine, le imprese le cui offerte non sono state prese in considerazione debbono essere messe in condizione di accertare se
fosse o meno necessaria una procedura ad evidenza pubblica. Le circostanze future debbono senz’altro essere prese in considerazione
qualora il loro verificarsi fosse con sicurezza prevedibile già al momento dell’assegnazione.
57.
Ad ogni modo, la perdita da parte del Comune del 100% delle partecipazioni al capitale della sua società controllata sarebbe
stata prevedibile con sicurezza se l’acquisto di una partecipazione azionaria da parte di un
terzo concreto
fosse stata
già allora
imminente
.
58.
[OSCURATO:PERSONA] è inoltre dell’opinione che, in un caso come quello di specie, la perdita da parte del Comune del 100% delle
quote societarie sarebbe stata sufficientemente prevedibile già sulla base delle disposizioni legislative in vigore e che
quindi tale circostanza avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione fin dal momento dell’affidamento.
59.
Invero, da una disposizione quale l’art. 115 del decreto legislativo n. 267/2000 deriva – tutt’al più
(46)
– soltanto un
obbligo
di vendere le azioni entro un determinato termine. Se e quando si arrivi
effettivamente
alla vendita e al trasferimento a terzi delle partecipazioni azionarie dipende da numerose altre circostanze, sul cui verificarsi
tale disposizione nulla dice. In particolare, non si può affatto escludere che non si riesca a trovare un terzo interessato
che sia disposto ad acquistare quote di partecipazione della suddetta società alle condizioni che gli vengono offerte. Ciò
è dimostrato con estrema chiarezza nel caso di specie: secondo quanto affermato nel corso dell’udienza di discussione dal
Comune di [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA], ad oggi nessun terzo detiene quote di partecipazione al capitale della [OSCURATO:SOCIETA].
60.
Neppure l’assetto degli interessi delle parti in causa all’epoca dell’affidamento è equiparabile a quello di una società a
capitale misto pubblico privato. Difatti, finché esiste soltanto un obbligo alla
futura
apertura del capitale della società controllata, ma non si è ancora fatto avanti alcun terzo concreto che voglia diventarne
socio, l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a prendere in considerazione gli interessi di questo privato investitore.
61.
[OSCURATO:PERSONA] manifesta preoccupazione riguardo al fatto che
nell’arco della durata
di una concessione (eventualmente a lungo termine
(47)
) così affidata, un terzo possa diventare socio della società per azioni e possa pertanto partecipare attraverso la sua quota
societaria anche agli utili derivanti dalla concessione. Il pericolo connesso ad una preferenza accordata al futuro investitore
privato rispetto ad altre imprese private
(48)
non deve però sussistere neppure al momento dell’affidamento della concessione alla società controllata del Comune stesso,
mentre sono sufficienti adeguate
misure al momento della scelta del terzo
, ossia prima del trasferimento ad esso della quota di partecipazione. Difatti dalle libertà fondamentali
(49)
discende che, qualora un terzo privato diventi socio di un’impresa pubblica, debbono essere rispettati il divieto di discriminazione
e l’obbligo di trasparenza e, in particolare, deve essere garantito un adeguato livello di pubblicità
(50)
.
62.
Per le suddette ragioni, il mero obbligo di legge di aprire alla partecipazione di terzi il capitale di una società entro
un determinato termine non osta a che l’amministrazione aggiudicatrice continui ad esercitare su tale società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi.
iii) Autonoma gestione degli affari di ordinaria amministrazione da parte degli organi di una società per azioni
63.
Tuttavia, lasciando da parte i rapporti societari, in generale dubbi sull’esistenza nei confronti di un’impresa quale la [OSCURATO:SOCIETA] di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi possono sorgere dal fatto che essa è una società
per azioni i cui organi sono autorizzati a compiere operazioni di ordinaria amministrazione nella più ampia autonomia
(51)
. Siffatti dubbi sono stati avanzati non soltanto dalla [OSCURATO:SOCIETA], dal governo austriaco e dalla [OSCURATO:PERSONA], ma
anche dal giudice del rinvio.
64.
A questo punto è opportuno effettuare una distinzione tra le relazioni esterne dell’impresa pubblica con gli altri operatori
economici e le sue relazioni interne con il Comune.
65.
L’esistenza in capo agli organi di un’impresa pubblica di ampi poteri gestionali
nelle relazioni esterne
non impedisce affatto a che il Comune eserciti su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Siffatti
poteri sono anzi, di regola, necessari nelle relazioni esterne per garantire la sua capacità d’agire, per non ostacolare la
gestione degli affari di ordinaria amministrazione nonché per tutelare gli interessi dei terzi
(52)
. Inoltre, nell’ambito della pubblica amministrazione medesima non è affatto raro che a singoli pubblici ufficiali, quali
il Sindaco di un Comune, il Presidente di una Provincia o i dirigenti di enti pubblici statali, vengano attribuiti poteri
relativamente ampi di rappresentanza
esterna
del proprio ente.
66.
Maggior significato per la questione che qui rileva del
controllo
rivestono quindi
le relazioni interne
tra un Comune ed un’impresa quale la [OSCURATO:SOCIETA]. A tal proposito il giudice del rinvio è dell’opinione che l’autonomia
di cui dispone la [OSCURATO:SOCIETA] rispetto alla precedente azienda autonoma, la [OSCURATO:PERSONA] municipalizzati [OSCURATO:PERSONA], sia
notevolmente aumentata. Mentre infatti tale azienda autonoma sarebbe stata soggetta al controllo e all’influenza diretti del
Consiglio comunale, il Comune avrebbe adesso a disposizione nei confronti della società per azioni unicamente gli strumenti
del diritto societario. Anche la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sostengono una tesi simile.
67.
Sotto l’aspetto giuridico, il controllo della pubblica amministrazione sui propri servizi è caratterizzato in prevalenza da
poteri di direzione e di vigilanza. All’interno dell’ente medesimo spetta di regola al dirigente il potere di impartire ordini
ed istruzioni agli uffici subordinati. Allo stesso modo esiste, in genere, nei confronti degli enti subordinati, un potere
direttivo o, quantomeno, la possibilità di controllare e correggere le decisioni attraverso i poteri di vigilanza.
68.
Riguardo agli organi direttivi di imprese pubbliche, almeno nei casi in cui queste siano organizzate in forma di società per
azioni o a responsabilità limitata, simili poteri di direzione e di vigilanza dovrebbero costituire l’eccezione. Se si pretendesse
che l’azionista pubblico abbia nei confronti dell’altro contraente le stesse possibilità
giuridiche
di influenza che esso ha sui propri servizi, le società di capitali di diritto privato si troverebbero sovente nell’impossibilità
di soddisfare il primo criterio Teckal. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima di stipulare contratti con loro società controllate
organizzate in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, sarebbero dunque obbligate a rispettare sempre,
anche nel caso in cui esse siano il loro unico socio
, i requisiti imposti dalla disciplina in materia di appalti e ad affidare, ove possibile, l’esecuzione dei loro servizi ai
terzi privati migliori offerenti. In tal modo, attraverso il semplice affidamento di servizi a siffatte società in settori
così sensibili quali, ad esempio, l’approvvigionamento idrico, si arriverebbe in ultima analisi al coattivo avvio
della privatizzazione di tali servizi
.
69.
È vero che in determinati casi la trasformazione di aziende autonome in società per azioni o a responsabilità limitata può
essere intesa come il primo passo concreto in direzione della privatizzazione dei relativi settori di intervento. Non è detto
però che ciò debba sempre accadere. Si potrebbe, infatti, trattare anche di una semplice misura organizzativa interna, con
cui si mira ad una fornitura di servizi più efficiente ed economica e ad una disciplina del pubblico impiego più flessibile
per gli impiegati, senza che in questo modo l’ente interessato necessariamente deleghi anche lo svolgimento dei propri compiti.
Inoltre, grazie all’applicabilità delle relative disposizioni in materia di bilancio, la scelta della forma giuridica della
società per azioni oppure di quella della società a responsabilità limitata può portare ad un aumento della trasparenza sempre
accolto con favore
(53)
.
70.
Se si applicasse la disciplina in materia di aggiudicazione di pubblici appalti anche a negozi giuridici tra amministrazioni
aggiudicatrici e loro società controllate al 100%, le forme giuridiche di diritto privato della società per azioni o della
società a responsabilità limitata non potrebbero essere più utilizzate ai fini di una mera riorganizzazione interna. Al relativo
ente resterebbe soltanto l’alternativa tra la privatizzazione dei suoi servizi
(54)
e l’esecuzione diretta di essi per mezzo dei propri servizi amministrativi oppure di aziende autonome, integrate nella gerarchia
amministrativa e prive di significativa autonomia. In taluni casi le società controllate esistenti potrebbero addirittura
essere ritrasformate in aziende autonome.
71.
Tuttavia, un intervento così incisivo sulla supremazia organizzativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri e segnatamente sull’autogoverno di
tanti Comuni
(55)
non sarebbe affatto necessario neppure alla luce della funzione di apertura dei mercati svolta dalla disciplina sugli appalti.
Difatti, lo scopo della normativa sugli appalti è di garantire una scelta trasparente ed imparziale dei contraenti ogniqualvolta
la pubblica amministrazione decida di svolgere i propri compiti con la collaborazione di terzi. Non rientra invece nella ratio
della disciplina sugli appalti la realizzazione di una privatizzazione «di straforo» anche di quei servizi pubblici che la
pubblica amministrazione voglia continuare a fornire con mezzi propri
(56)
; a questo scopo sarebbe necessario che il legislatore compisse passi più concreti verso la liberalizzazione
(57)
.
72.
Con l’espressione «un controllo
analogo
a (…)»
(58)
, la sentenza Teckal vuole sottolineare che le possibilità di influenza esercitate su imprese pubbliche non debbono necessariamente
essere identiche a quelle esercitate sui propri servizi. Determinante ai fini dell’equiparazione di un’impresa ad un servizio
amministrativo oppure ad altri operatori economici non è tanto il fatto che la pubblica amministrazione,
sotto l’aspetto formale
, abbia le stesse possibilità
giuridiche
di influenza che essa ha nei confronti dei propri servizi, come, ad esempio, un potere di direzione nel caso concreto. Determinante
è piuttosto il fatto che all’interno di tale società l’amministrazione aggiudicatrice sia in qualunque momento
concretamente
in grado di realizzare pienamente gli obiettivi fissati nell’interesse pubblico. Solo quando un’impresa concretamente si
emancipa (si rende autonoma) al punto
(59)
da mettere l’amministrazione aggiudicatrice nell’impossibilità di far valere appieno i propri interessi all’interno dell’impresa
suddetta non si potrà più parlare di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
73.
Questa tesi che tiene conto del perseguimento dell’interesse pubblico risulta particolarmente chiara nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]
(60)
, nella quale in occasione dell’interpretazione del primo criterio Teckal si fa concreto riferimento al
perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico
. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza [OSCURATO:PERSONA], la necessità di realizzare il suddetto interesse pubblico determina quali sono le possibilità
di influenza di fatto necessarie alle istituzioni pubbliche nei confronti dei loro servizi
(61)
.
74.
Per quel che riguarda tali concrete possibilità di influenza, trova applicazione quanto detto al riguardo nel paragrafo 53
di queste conclusioni: qualora un terzo privato sia socio di un’impresa, anche se in forma di mera partecipazione di minoranza,
il fatto che la pubblica amministrazione debba tenere conto degli interessi economici di questi può costituire un impedimento
alla piena realizzazione degli obiettivi propri dell’interesse pubblico, malgrado quest’ultimo possa apparire realizzabile
sotto l’aspetto giuridico. Se invece l’amministrazione aggiudicatrice è azionista unico della sua società controllata, allora
i suoi interessi e quelli della società controllata possono in linea di principio essere considerati sostanzialmente coincidenti,
anche qualora la società controllata sia organizzata in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, dato che
l’azionista unico partecipa al 100% degli utili realizzati e può autonomamente decidere sul loro impiego.
75.
Laddove invece non sia necessario tenere conto degli interessi economici di terzi privati, dato che la pubblica amministrazione
detiene il 100% delle quote societarie, l’affermazione dell’interesse pubblico all’interno della società è garantita anche
senza un potere direttivo in senso tecnico già con gli strumenti del diritto societario e, in particolare, per mezzo della
presenza all’interno degli organi societari del rappresentante nominato esclusivamente dalla pubblica amministrazione. Difatti
risulterebbe alquanto insolito che tali organi, che, di regola, si caratterizzano anche per lo stretto legame personale con
la pubblica amministrazione, si discostassero nella gestione degli affari di ordinaria amministrazione dalle direttive impartite
dall’ente locale che li ha nominati in misura tale da poter pregiudicare la realizzazione degli obiettivi stabiliti nell’interesse
generale. Inoltre i rappresentanti dovrebbero temere per l’avvenire la revoca o, in ogni caso, la non riconferma del loro
mandato.
76.
Dalla semplice circostanza che una società quale la [OSCURATO:SOCIETA] sia una società per azioni i cui organi sono dotati
di ampi poteri gestionali negli affari di ordinaria amministrazione non si può dedurre che tale società sia autonoma rispetto
all’azionista pubblico e che questo non eserciti più su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
b) [OSCURATO:SOCIETA] criterio Teckal: attività dell’altro contraente in prevalenza svolta per il suo o per i suoi azionisti pubblici
77.
Conformemente al secondo criterio Teckal, l’equiparazione ad un affidamento in house presuppone che il contraente dell’amministrazione
aggiudicatrice svolga la maggior parte della sua attività per l’amministrazione o per le amministrazioni aggiudicatrici che
la controllano.
78.
Nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale il giudice del rinvio cita semplicemente le disposizioni dello [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] tali disposizioni l’ambito materiale di azione di tale società è costituito da un fitto elenco di attività prevalentemente
rientranti tra i servizi di interesse economico generale, che possono essere svolte non solo a livello locale, ma anche nazionale
ed internazionale
(62)
.
79.
Tali disposizioni statutarie, tuttavia, sono poco indicative. Da un lato, infatti, non di rado le disposizioni statutarie
sono caratterizzate da una formulazione particolarmente ampia, atta a comprendere non necessariamente soltanto le attuali,
ma anche le possibili future attività della società. Dall’altro, siffatte
limitazioni
statutarie del campo di attività di una società per azioni non sono opponibili ai terzi
(63)
; con lo Statuto gli azionisti assegnano alla società, limitatamente alle relazioni interne, l’ambito entro cui essa è autorizzata
ad esercitare la sua attività.
80.
Se si ritenessero determinanti i settori di attività che dal punto di vista esclusivamente giuridico (secondo la legge e lo
Statuto della società) rientrano nel raggio d’azione generalmente abbastanza ampio di una società per azioni o anche in quello
di una società a responsabilità limitata, allora sarebbe praticamente impossibile il rispetto del secondo criterio Teckal
da parte di siffatte imprese. Prima di concludere contratti con le loro società controllate che siano organizzate in forma
di società per azioni o a responsabilità limitata, le amministrazioni aggiudicatrici sarebbero dunque sempre obbligate a rispettare
le direttive in materia di appalti. Ciò renderebbe decisamente meno attraente la scelta della forma giuridica della società
per azioni o di quella della società a responsabilità limitata
(64)
. Un intervento così incisivo sulla supremazia organizzativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri e segnatamente sull’autogoverno di tanti Comuni
non è necessario alla luce della funzione di apertura del mercato alla concorrenza svolta dalla disciplina dei pubblici appalti.
81.
Piuttosto basta prendere come punto di riferimento la
concreta attività
di ciascuna impresa
(65)
. Difatti, indipendentemente dalla forma giuridica in cui essa è organizzata, l’attività svolta concretamente da un’impresa
è il migliore criterio per accertare se tale impresa si muova all’interno del mercato come le altre o se, al contrario, sia
così strettamente collegata alla pubblica amministrazione che i contratti con l’amministrazione aggiudicatrice possano essere
equiparati a procedure interne e dunque giustificare una deroga alla disciplina in materia di aggiudicazione di pubblici appalti.
82.
A tal proposito si deve notare come sulla base del secondo criterio Teckal sia già possibile una deroga alle direttive in
materia di appalti quando l’impresa in questione svolga la sua attività
essenzialmente
per l’amministrazione o per le amministrazioni aggiudicatrici che la controllano. L’eventuale svolgimento di un’attività
affidatale da terzi non è quindi pregiudizievole, purché tale attività rivesta un’importanza meramente subordinata.
83.
Come è già stato rilevato nell’introduzione, per poter esprimere un giudizio in proposito è necessario procedere ad una valutazione
complessiva di tutte le circostanze del caso concreto. Affinché un negozio giuridico possa essere equiparabile ad un affidamento
interno, il contraente dell’amministrazione aggiudicatrice deve svolgere dal punto di vista sia
quantitativo
che
qualitativo
la maggior parte della sua attività per l’amministrazione o per le amministrazioni aggiudicatrici che la controllano
(66)
. Un primo indizio in tal senso può essere costituito dalla quota del volume d’affari realizzato da tale società con gli appalti
affidatile dal suo azionista pubblico. Inoltre, nel caso in cui un’impresa – come, ad esempio, la [OSCURATO:SOCIETA] – sia
presente con la sua attività in numerosi settori, bisognerà accertare in quanti di questi settori d’attività tale impresa
eserciti la maggior parte della sua attività per il suo azionista pubblico e quale importanza ciascuno di tali settori rivesta
per l’impresa suddetta
(67)
.
84.
Anche il raggio di azione territoriale di imprese come la [OSCURATO:SOCIETA] richiede un’analisi approfondita. Difatti, la
semplice circostanza che un’impresa pubblica locale svolga o possa svolgere la sua attività al di fuori del territorio di
un Comune non esclude necessariamente che essa svolga la sua attività
in prevalenza per quel Comune
. Piuttosto bisognerebbe accertare che importanza rivesta dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo un’eventuale
attività della suddetta impresa al di fuori del territorio comunale rispetto all’attività svolta per il suo o per i suoi azionisti
pubblici.
85.
Il solo fatto che l’ambito di attività stabilito dallo Statuto di una società per azioni quale la [OSCURATO:SOCIETA] sia ampio
dal punto di vista contenutistico e le permetta da quello territoriale di esercitare la sua attività anche al di fuori del
territorio comunale non esclude comunque che tale società per azioni svolga la maggior parte della sua attività per il Comune
che la controlla.
c) Conclusioni provvisorie
86.
Riassumendo si deve quindi affermare:
Un Comune non viola gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE affidando la gestione di un parcheggio pubblico a pagamento ad una società
per azioni di cui esso costituisca l’unico azionista, senza previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, purché
eserciti sulla suddetta società per azioni un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e tale società svolga
la maggior parte della sua attività prevalentemente per il Comune.
Il solo fatto che il Comune sia obbligato per legge ad aprire in futuro, entro un determinato termine, il capitale di tale
società per azioni alla partecipazione di terzi o il fatto che gli organi di tale società per azioni godano di ampi poteri
di ordinaria amministrazione non esclude che il Comune eserciti su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi.
Il solo fatto che, ai sensi dello Statuto di tale società per azioni, il suo potenziale raggio di attività sia ampio sotto
l’aspetto sia contenutistico che territoriale non esclude a priori che tale società svolga la maggior parte della sua attività
per il Comune
,
essendo piuttosto rilevanti, al riguardo, le attività che di fatto essa svolge.
VI –
Conclusioni
87.
Sulla base delle suesposte considerazioni propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali poste dal Tribunale
amministrativo, Sezione autonoma per la provincia di Bolzano nel modo seguente:
1)
Non si è in presenza di un pubblico appalto di servizi ai sensi della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, bensì di una concessione di servizi non contemplata
dalla suddetta direttiva, qualora un’amministrazione aggiudicatrice affidi ad una società la gestione di un parcheggio pubblico
e tale società sia autorizzata a riscuotere un corrispettivo per l’utilizzazione del parcheggio, obbligandosi, a sua volta,
a versare all’amministrazione aggiudicatrice un indennizzo annuale.
2)
Un Comune non viola gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE affidando la gestione di un parcheggio pubblico a pagamento ad una società
per azioni di cui costituisca l’unico azionista, senza previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, purché eserciti
su tale società per azioni un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la suddetta società svolga la maggior
parte della sua attività per il Comune.
L’esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi non è a priori escluso per il solo fatto che il
Comune sia obbligato per legge ad aprire in futuro, entro un determinato termine, il capitale di tale società per azioni alla
partecipazione di terzi oppure che gli organi di tale società per azioni godano di ampi poteri di ordinaria amministrazione.
Il solo fatto che, ai sensi dello Statuto di tale società per azioni, il suo potenziale raggio di attività sia ampio sotto
l’aspetto sia contenutistico che territoriale non esclude a priori che tale società svolga la maggior parte della sua attività
per il Comune
,
essendo piuttosto rilevanti, al riguardo, le attività che di fatto essa svolge.
1
–
Lingua originale: il tedesco.
2
–
Sentenza 18 novembre 1999, causa C‑107/98, Teckal (Racc. pag. I‑8121, punti 49 e 50), riguardante la direttiva del Consiglio
14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1;
in prosieguo: la «direttiva 93/36»).
3
–
V., al riguardo, paragrafo 49 delle conclusioni dell’avvocato generale Stix-Hackl 23 settembre 2004, causa C‑26/03, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑0000).
4
–
V. la fondamentale sentenza Teckal (cit. alla nota 2). Solo di recente, l’11 gennaio 2005, è stata pronunziata sentenza nella
causa C‑26/03, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑0000). Attualmente sono ancora pendenti, ad esempio, le cause C‑231/03 (Coname),
C‑29/04 ([OSCURATO:PERSONA]/Austria) e C‑216/04 (Saba Italia).
5
–
Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi
(GU L 209, pag. 1). Questa direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114; in prosieguo: la «direttiva 2004/18»). Tuttavia, sotto il profilo temporale, rimane
applicabile alla fattispecie la direttiva 92/50.
6
–
Decreto legislativo o legge delegata.
7
–
Il decreto legislativo n. 267/2000, «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», è pubblicato in GURI n. 227
del 28 settembre 2000, Suppl. ord. n. 162.
8
–
Questa disposizione deriva dall’art. 44 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (BUR Trentino‑[OSCURATO:PERSONA] n. 3 del 19 gennaio
1993, Suppl. ord. n. 1), modificato dall’art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (BUR Trentino-[OSCURATO:PERSONA] n. 45
del 27 ottobre 1998, Suppl. n. 2).
9
–
Delibera del Consiglio comunale 18 dicembre 2001, n. 118.
10
–
Delibera del Consiglio comunale 28 novembre 2002, n. 107.
11
–
Da quanto risulta dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale, un aumento del prezzo del biglietto di parcheggio avrebbe determinato
un aumento dell’indennizzo annuale «nella misura dell’80% del corrispondente aumento percentuale del prezzo».
12
–
Delibera del Consiglio comunale 25 ottobre 2001, n. 97.
13
–
Da quanto è emerso durante l’udienza, il responsabile è il Consiglio comunale.
14
–
Cit. alla nota 4.
15
–
V., al riguardo, paragrafi 1 e 2 di queste conclusioni.
16
–
Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni
(GU L 199, pag. 84), nel frattempo abrogata e sostituita dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004,
2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).
17
–
Sull’art. 1, lett. a), della direttiva di coordinamento dei servizi 92/50, v. ordinanza 30 maggio 2002, causa C‑358/00, Buchhändler-Vereinigung
(Racc. pag. I‑4685, punti 29 e 30); sull’art. 1, n. 4, della direttiva di coordinamento dei settori 93/38/CEE, v. sentenza
7 dicembre 2000, causa C‑324/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10745, punti 57 e 58).
18
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Art. 1, n. 4, della direttiva 2004/18.
19
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Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punto 58, secondo trattino) e ordinanza Buchhändler-Vereinigung (punto 27), entrambe
citate alla nota 17. In tal senso anche la definizione legale in futuro applicabile contenuta nell’art. 1, n. 4, della direttiva
2004/18.
20
–
A tal proposito la [OSCURATO:PERSONA] rimanda anche alla sua comunicazione 29 febbraio 1999, concernente l’interpretazione delle
concessioni nel diritto comunitario (GU 2000, C 121, pag. 2); v. ivi, in particolare, sezione 2.2.
21
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V., in tal senso, per tutte, sentenza 16 luglio 1998, causa C‑235/95, Dumon e Froment (Racc. pag. I‑4531, punto 25); similmente
sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 17, punto 63).
22
–
Gli altri partecipanti non hanno invece approfondito tale problematica. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] negano
piuttosto l’esistenza di una concessione di servizi sulla base del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] non è impresa terza rispetto
al Comune di [OSCURATO:PERSONA].
23
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Sull’inapplicabilità della direttiva 92/50 in un caso come quello di specie, v. le considerazioni effettuate sulla prima questione
(paragrafi 27‑33 di queste conclusioni).
24
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In un caso come il presente possono assumere rilevanza la libertà di prestazione di servizi (art. 49 CE) e – qualora un offerente
straniero si voglia stabilire in Italia per ivi gestire parcheggi – anche la libertà di stabilimento (art. 43 CE).
25
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In tal senso – in particolare nel caso di una concessione di servizi – la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 17,
punto 60); v., inoltre, sentenza 23 gennaio 2003, causa C‑57/01, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1091, punto 69),
e ordinanza 3 dicembre 2001, causa C‑59/00, Vestergaard (Racc. pag. I‑9505, punti 20 e 21); similmente, sentenza 18 giugno
2002, causa C‑92/00, HI (Racc. pag. I‑5553, punto 47).
26
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[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 17, punto 61) e HI (cit. alla nota 25, punto 45); sentenza 18 novembre
1999, causa C‑275/98, [OSCURATO:PERSONA] e 3‑S (Racc. pag. I‑8291, punto 31).
27
–
Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 17, punto 62).
28
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Giurisprudenza costante: v., da ultimo, sentenza 16 dicembre 2004, causa C‑293/03, My (Racc. pag. I‑0000, punto 40). Specialmente
sulla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi v. sentenza 7 febbraio 1979, causa 115/78, Knoors (Racc. pag. 399,
punto 24, prima parte della prima frase).
29
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V. anche sentenza 25 aprile 1996, causa C‑87/94, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. I‑2043, punto 33), secondo cui è sempre possibile
che imprese stabilite in altri [OSCURATO:PERSONA] membri siano riguardate, direttamente o indirettamente, dall’assegnazione di un appalto.
Sicché gli obblighi relativi alla gara d’assegnazione debbono essere rispettati indipendentemente dalla nazionalità o dal
luogo di stabilimento degli offerenti. Questa considerazione non riguarda soltanto i requisiti delle direttive in materia
di aggiudicazione di appalti pubblici, ma può valere anche riguardo a casi, come quello di specie, in cui si devono applicare
i principi fondamentali del diritto comunitario.
30
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[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 4, punto 48).
31
–
Sentenza Teckal (cit. alla nota 2, punti 46, 49 e 50).
32
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Per quanto riguarda l’applicazione ratione personae è dunque necessario, e nello stesso tempo sufficiente, che una delle parti
contraenti sia un’amministrazione aggiudicatrice (sentenze Teckal, cit. alla nota 2, punto 42, seconda frase, e [OSCURATO:PERSONA],
cit. alla nota 4, punto 47; v., inoltre, sentenza 7 dicembre 2000, causa C‑94/99, ARGE, Racc. pag. I‑11037, punto 40).
33
–
La versione originale di tali criteri è contenuta nel punto 50, seconda frase, della sentenza Teckal (cit. alla nota 2).
Tali criteri vengono menzionati anche nella sentenza 13 gennaio 2005, C‑84/03, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Racc. pag. I‑0000, punto 38),
nonché nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 4, punto 49, seconda frase), sebbene in forma leggermente diversa. Salvo
diversa indicazione, le considerazioni che seguono si basano su quest’ultima versione.
34
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Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] viene utilizzata l’espressione macchinosa «un’autorità pubblica che sia un’amministrazione aggiudicatrice»,
mentre nella sentenza Teckal – in relazione alla fattispecie ivi esaminata – si parla di un «ente locale».
35
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Il contraente viene definito nella sentenza Teckal letteralmente «persona di cui trattasi», mentre nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]
«entità in questione».
36
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L’uso della preposizione «con» nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e nella maggior parte delle versioni linguistiche della sentenza
Teckal è insolito sotto l’aspetto linguistico, se si riflette sul fatto che non si è in presenza di una cooperazione tra due
società, bensì di un rapporto nel quale un’azienda pubblica svolge determinati compiti oppure presta determinati servizi per
l’ente pubblico da cui dipende, di regola un ente locale.
37
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Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori
(GU L 199, pag. 54), nel frattempo abrogata e sostituita dalla direttiva 2004/18.
38
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Sulla direttiva 92/50 v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 4, punti 47 e 49); un accenno in tal senso è contenuto già
in sentenza ARGE (cit. alla nota 32, punto 40). Sulla direttiva 93/37, v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (cit. alla nota 33,
punto 39).
39
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Sull’inapplicabilità della direttiva 92/50 ad un caso come quello presente, v. le considerazioni svolte sulla prima questione
(paragrafi 27‑33 di queste conclusioni).
40
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V., al riguardo, sesto ‘considerando’ della direttiva 92/50 e secondo ‘considerando’ della direttiva 2004/18, come pure sentenze
3 ottobre 2000, causa C‑380/98, University of Cambridge (Racc. pag. I‑8035, punto 16), e 12 dicembre 2002, causa C‑470/99,
Universale-Bau e a. (Racc. pag. I‑11617, punto 51). V. inoltre paragrafi 35‑37 di queste conclusioni.
41
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[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 4, punti 49 e 52).
42
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V. in proposito – riguardo alla nozione di controllo nel caso di concentrazione di imprese – punti 13, 14, 18 e segg. della
comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2 marzo 1998, sulla nozione di concentrazione a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del
Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU C 66, pag. 5).
43
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V. anche art. 2 della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 25 giugno 1980, 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie
tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le loro imprese pubbliche (GU L 195, pag. 35), da ultimo modificata dalla direttiva della [OSCURATO:PERSONA]
26 luglio 2000, 2000/52/CE (GU L 193, pag. 75).
44
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Un tale riferimento è contenuto anche nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 4, punto 50). Per la definizione di società
a capitale misto pubblico privato v., ad esempio, paragrafo 58 delle conclusioni dell’avvocato generale Stix-Hackl nella causa
[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3).
45
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V., da una parte, art. 115 del decreto legislativo n. 267/2000 e, dall’altra, art. 88, n. 6, lett. b), dell’Ordinamento dei
Comuni, come pure l’art. 5, n. 2, dello [OSCURATO:SOCIETA].
46
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Come è emerso nel corso dell’udienza di discussione, nella specie i partecipanti non concordano sul fatto che l’art. 115 del
decreto legislativo n. 267/2000 obblighi il Comune all’apertura del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo alcune
che il Comune possa rimanere anche per lungo tempo azionista unico. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] cita in proposito l’art. 2362
del codice civile italiano (codice civile, nella versione contenuta nel decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, pubblicato
in GURI n. 17 del 22 gennaio 2003, suppl. ord. n. 8), a norma del quale in Italia le società per azioni possono essere costituite
anche da un unico azionista.
47
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Nella fattispecie era stato concordato un termine di nove anni per la concessione della gestione del parcheggio sulla particella
491/6, v. paragrafo 14 di queste conclusioni.
48
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[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 4, punto 51).
49
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Libertà di stabilimento (art. 43 CE) o libertà di circolazione dei capitali (art. 56, n. 1, CE).
50
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V., al riguardo, paragrafi 35‑39 di queste conclusioni.
51
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Come rileva il giudice del rinvio nella sua seconda questione, il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] dispone
«(…) dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione fino ad un valore di EUR 5 000 000 per affare».
52
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V. art. 9 e secondo ‘considerando’ della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per
renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli [OSCURATO:PERSONA] membri, alle società a mente dell’art. 58, secondo comma,
del trattato, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8; in prosieguo: la «direttiva 68/151»).
53
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V., in particolare, artt. 2 e segg. della direttiva 68/151, come pure gli artt. 2 e 47 della quarta direttiva del Consiglio
25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull’art. 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, e relativa ai conti annuali di taluni
tipi di società (GU L 222, pag. 11).
54
–
In tal caso un’impresa organizzata in forma di società per azioni o a responsabilità limitata controllata dalla pubblica amministrazione
dovrebbe, al pari degli altri potenziali offerenti, presentare la propria offerta relativa all’appalto o alla concessione
in questione.
55
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Come punto di riferimento può qui trovare applicazione la Carta europea dell’autonomia locale del 15 ottobre 1985, ratificata
dalla maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri del Consiglio d’Europa (STCE, n. 122), che all’art. 6, n. 1, stabilisce che le collettività
locali debbono «poter definire esse stesse le strutture amministrative interne di cui intendono dotarsi, per adeguarle alle
loro esigenze specifiche in modo tale da consentire un’amministrazione efficace». Inoltre, l’importanza dell’autonomia locale
viene sottolineata attraverso la sua espressa menzione nell’art. I‑5, n. 1, del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa,
firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (GU C 310, pag. 1).
56
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V. al riguardo anche paragrafo 42 di queste conclusioni.
57
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Si pensi qui, ad esempio, ai primi passi verso la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni; v., da ultimo, direttiva
della [OSCURATO:PERSONA] 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica (GU L 249, pag. 21). V., inoltre, proposta modificata della [OSCURATO:PERSONA] 21 febbraio 2002, COM (2002) 107 def.,
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’azione degli [OSCURATO:PERSONA] membri in tema di obblighi di servizio
pubblico e di aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri per ferrovia, su strada
e per via navigabile interna (GU C 151 E, pag. 146).
58
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Il corsivo è mio. A differenza della maggior parte delle versioni linguistiche della sentenza Teckal, nella versione tedesca
mancava il termine «analogo». Questa discrepanza è stata eliminata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA].
59
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Nella sentenza Teckal (cit. alla nota 2, punto 51) si trova al riguardo l’espressione autonomo potere decisionale rispetto
all’amministrazione aggiudicatrice (nella versione francese viene impiegato l’aggettivo autonome, mentre in quella italiana
viene utilizzato l’aggettivo autonomo).
60
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[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 4, punto 50).
61
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A tenore della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 4, punto 50): «[I]l rapporto tra un’autorità pubblica, che sia un’amministrazione
aggiudicatrice, ed i suoi servizi sottostà a considerazioni e ad esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di interesse
pubblico».
62
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V. al riguardo, in particolare, paragrafo 19 di queste conclusioni.
63
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Art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva 68/151.
64
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V., al riguardo, anche paragrafi 68‑71 di queste conclusioni.
65
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Anche l’avvocato generale Stix-Hackl, nel paragrafo 83 delle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3), sottolinea
che assumono rilievo le attività effettive e non anche le attività astrattamente consentite dalla legge o dallo statuto sociale.
66
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In tal senso anche l’avvocato generale Stix-Hackl nel paragrafo 89 delle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla
nota 3).
67
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Nel presente caso si dovrebbe accertare, ad esempio, quale importanza rivestano nell’ambito delle attività di tale impresa,
rispetto ai settori già di competenza della precedente azienda speciale, i nuovi settori d’attività (ossia quello dell’informatica
e delle telecomunicazioni), che con lo Statuto sono stati successivamente affidati alla [OSCURATO:SOCIETA], e chi sono i suoi
committenti.