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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 51223/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12/01/2023; visti gli atti e la sentenza impugnati; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano accolti, con annullamento con rinvio riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio, riguardo a [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie scritte depositate dai difensori delle imputate che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 12 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 20 gennaio) ha confermato quella di condanna in primo grado a carico delle due imputate in relazione ai reati di cui agli artt. 588, comma 2, e 110, 337 cod. pen. 2.

Avverso detta sentenza le imputate, a mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorso nei quale deducono:

2.1. [OSCURATO:PERSONA], la nullità assoluta del giudizio di appello, atteso che il relativo decreto di citazione non è stato notificato al difensore dell'imputata.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge in ordine all'omessa valutazione della richiesta, tempestivamente formulata prima del giudizio di appello, di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione di quella di mesi otto di reclusione (pena non sospesa), sostituzione in ordine alla quale sussistevano tutti i presupposti.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

2. Per quanto concerne il ricorso in favore di C:astrogiovanni Francesca, dall'esame del fascicolo di appello - consentito a questa Corte essendo stata dedotta una nullità di natura processuale (ex plurímis, v.

Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017- dep. 2018, F., Rv. 273525- 01) - non risulta che il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado sia stato notificato al difensore di fiducia dell'imputata ([OSCURATO:PERSONA]) ma solo alla [OSCURATO:PERSONA], detenuta per altra causa.

Né risultano conclusioni scritte inviate dal difensore in vista dell'udienza cartolare di appello, dalle quali poter dedurre che la stessa fosse comunque a conoscenza del giudizio del gravame.

2.1. Sussiste dunque la nullità invocata dalla ricorrente, atteso che l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata eventualmente effettuata al difensore d'ufficio (evento comunque nella specie non risultante), non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013 - dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615 - 01).Va dunque disposto nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte territoriale affinchè - instaurato ritualmente il contraddittorio con le parti - proceda al giudizio di secondo grado.

3. In relazione al ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA], rileva il Collegio che dagli atti risulta che, con nota inviata via pec alla cancelleria della Corte di appello il 29 dicembre 2022, il difensore di fiducia dell'imputata ([OSCURATO:PERSONA]) aveva chiesto - in via subordinata rispetto all'assoluzione invocata già nell'atto di appello - la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

3.1. La sentenza impugnata - emessa in sede di giudizio di appello cartolare - ha dato atto che erano state "acquisite le conclusioni delle parti", ma non si è pronunciata sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva.

3.2. Detta richiesta risulta ammissibile, attesa l'applicabilità nel caso in esame della disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022.

Invero, ancorchè al momento dell'invio dell'istanza - 29 dicembre 2022 - ancora non era entrata in vigore la "riforma Cartabia" (lo sarebbe diventata il giorno successivo) tuttavia al momento della celebrazione dell'udienza la disciplina era vigente e, dunque, il Giudice di appello avrebbe dovuto prendere in considerazione la richiesta di sostituzione.

3.2. Questa Sezione ha già avuto occasione di stabilire che «In terna di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello» (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 - 01).

Trattandosi di appello definito con rito cartolare, nel quale non è prevista la partecipazione fisica delle parti nell'udienza in camera di consiglio che definisce il gravame, il momento ultimo per detta formalizzazione coincide con le richieste - nel caso di specie tempestive - formulate in vista dell'udienza di definizione del giudizio di appello (in tal senso, Sez. 6, n. 49319 del 30/10/2023, Sanna).

A ciò consegue, in relazione all'imputata [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso il 22 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12/01/2023; visti gli atti e la sentenza impugnati; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano accolti, con annullamento con rinvio riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio, riguardo a [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie scritte depositate dai difensori delle imputate che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 12 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 20 gennaio) ha confermato quella di condanna in primo grado a carico delle due imputate in relazione ai reati di cui agli artt. 588, comma 2, e 110, 337 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza le imputate, a mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorso nei quale deducono: 2.1. [OSCURATO:PERSONA], la nullità assoluta del giudizio di appello, atteso che il relativo decreto di citazione non è stato notificato al difensore dell'imputata. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge in ordine all'omessa valutazione della richiesta, tempestivamente formulata prima del giudizio di appello, di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione di quella di mesi otto di reclusione (pena non sospesa), sostituzione in ordine alla quale sussistevano tutti i presupposti. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. Per quanto concerne il ricorso in favore di C:astrogiovanni Francesca, dall'esame del fascicolo di appello - consentito a questa Corte essendo stata dedotta una nullità di natura processuale (ex plurímis, v. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017- dep. 2018, F., Rv. 273525- 01) - non risulta che il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado sia stato notificato al difensore di fiducia dell'imputata ([OSCURATO:PERSONA]) ma solo alla [OSCURATO:PERSONA], detenuta per altra causa. Né risultano conclusioni scritte inviate dal difensore in vista dell'udienza cartolare di appello, dalle quali poter dedurre che la stessa fosse comunque a conoscenza del giudizio del gravame. 2.1. Sussiste dunque la nullità invocata dalla ricorrente, atteso che l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata eventualmente effettuata al difensore d'ufficio (evento comunque nella specie non risultante), non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013 - dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615 - 01).Va dunque disposto nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte territoriale affinchè - instaurato ritualmente il contraddittorio con le parti - proceda al giudizio di secondo grado. 3. In relazione al ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA], rileva il Collegio che dagli atti risulta che, con nota inviata via pec alla cancelleria della Corte di appello il 29 dicembre 2022, il difensore di fiducia dell'imputata ([OSCURATO:PERSONA]) aveva chiesto - in via subordinata rispetto all'assoluzione invocata già nell'atto di appello - la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. 3.1. La sentenza impugnata - emessa in sede di giudizio di appello cartolare - ha dato atto che erano state "acquisite le conclusioni delle parti", ma non si è pronunciata sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva. 3.2. Detta richiesta risulta ammissibile, attesa l'applicabilità nel caso in esame della disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022. Invero, ancorchè al momento dell'invio dell'istanza - 29 dicembre 2022 - ancora non era entrata in vigore la "riforma Cartabia" (lo sarebbe diventata il giorno successivo) tuttavia al momento della celebrazione dell'udienza la disciplina era vigente e, dunque, il Giudice di appello avrebbe dovuto prendere in considerazione la richiesta di sostituzione. 3.2. Questa Sezione ha già avuto occasione di stabilire che «In terna di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello» (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 - 01). Trattandosi di appello definito con rito cartolare, nel quale non è prevista la partecipazione fisica delle parti nell'udienza in camera di consiglio che definisce il gravame, il momento ultimo per detta formalizzazione coincide con le richieste - nel caso di specie tempestive - formulate in vista dell'udienza di definizione del giudizio di appello (in tal senso, Sez. 6, n. 49319 del 30/10/2023, Sanna). A ciò consegue, in relazione all'imputata [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 22 nov
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