CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 30083/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 della Corte d'appello di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto dimotivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penaleresponsabilità dell’imputato per le condotte di indebito utilizzo di carta di creditocontestate nonché in relazione al mancato riconoscimento della pena sostitutivadella pena detentiva ex art. 20-bis cod. pen., è finalizzato ad ottenere unarivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità eavulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenzeprocessuali già valorizzate dai giudici di merito; ed infatti questi hannoesplicitato, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, le ragionidel loro convincimento sulla completezza e attendibilità del compendio probatorioai fini della riconducibilità dei fatti al ricorrente (si vedano, in particolare, pagg. 1e 2 della motivazione sul riconoscimento dell’imputato effettuato dal teste [OSCURATO:PERSONA] dell’attività di indagine, corroborato da quello operato dal testeSalpietro e della compatibilità dei tempi e luoghi di esecuzione degli acquisti);rilevato che il motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato poiché,secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, in temadi pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito dellemodifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'eserciziodel suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato come nellaspecie (si veda, in proposito, pag. 2 della motivazione sull’inidoneità della penapecuniaria a determinare un reale processo di risocializzazione e sulla vitapregressa del prevenuto che non offriva garanzie rispetto all’effettivoadempimento della pena pecuniaria), sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3,n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01);ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente