CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 16118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Trieste ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 12 settembre 2015 al 14 aprile 2016) in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il delitto di cui all'art. 12 d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 per aver trasportato in Italia dall'Austria quattro cittadini pakistani a bordo di un'autovettura e per averli condotti a Udine, ove era stato arrestato. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in primo grado con sentenza del Tribunale di Udine del 4 luglio 2016 ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.. La Corte di Appello, su impugnazione del Pubblico Ministero, aveva confermato la assoluzione con sentenza del 5 marzo 2019, irrevocabile il 21 maggio 2019. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda ravvisando la condizione ostativa della colpa grave nella condotta del ricorrente, consistita nell'avere prelevato i quattro cittadini suoi connazionali in Austria e nell'averli condotti alla stazione ferroviaria di Udine; nel silenzio dallo stesso serbato nel corso dell'interrogatorio di garanzia; nel rifiuto di fornire al momento del suo arresto agli operanti la password di accesso al suo telefono cellulare. 2. L'interessato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il difensore osserva che l'affermazione della Corte, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato imprudente nell'aver raccolto i richiedenti asilo in Austria e nell'averli condotti in Italia, si fonda su un travisamento del materiale probatorio. Invero nella sentenza di merito si era accertato, attraverso le dichiarazioni dei soggetti trasportati, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva effettuato alcun trasporto da oltre confine, ma si era limitato a dare un passaggio ai suoi connazionali mentre, già sul territorio italiano, stavano facendo l'autostop, e a condurli alla stazione ferroviaria di Udine. Il fraintendimento iniziale, in ordine a tale dato di fatto, era da ricollegare ad un difetto di comprensione e verbalizzazione, da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria, delle dichiarazioni rilasciate da uno dei trasportati, [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'arresto di Asbhar in data 12 settembre 2015 alle ore 9.25. In tal occasione l'ufficiale di polizia giudiziaria aveva egli stesso tradotto dall'inglese le dichiarazioni del teste, praticamente analfabeta e con scarsa conoscenza di tale lingua, sicché aveva verbalizzato che gli organizzatori del viaggio avevano indicato ad [OSCURATO:PERSONA] di contattare un sodale dell'organizzazione, il quale lo avrebbe caricato in auto per passare il confine; quando alle ore 18.50 della stessa giornata, in presenza di un interprete professionale, [OSCURATO:PERSONA] era stato nuovamente sentito, le sue dichiarazioni erano risultate differenti ed era stato verbalizzato che, giunto insieme a suoi tre connazionali in territorio italiano, si era incamminato in cerca di qualcuno che potesse accompagnarli verso Trieste e aveva chiesto un passaggio al ricorrente, incontrato all'uscita di un ristorante. Nel corso del dibattimento lo stesso teste, alla presenza di un interprete della sua lingua madre Uru, aveva ribadito tale ultima versione e aveva a più riprese sottolineato che la ricostruzione dei fatti di cui al primo verbale era frutto di un errore di comprensione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa grave nel silenzio serbato dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia davanti al Giudice per le indagini preliminari, in contrasto con la previsione di cui all'art.314 comma 1 ultima parte cod. proc. pen. Il difensore rileva come per espressa previsione normativa non possa essere attribuita rilevanza all'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere e che anche il rifiuto di indicare i codici di accesso al suo apparecchio telefonico, laddove effettivamente provato, avrebbe dovuto essere considerato come una legittima facoltà di non collaborare Con le forze dell'ordine. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato in data 16 febbraio 2023 memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto con riferimento ad entrambi i profili dedotti. 2. Il primo motivo, nella parte in cui censura la motivazione dell'ordinanza per avere ravvisato la colpa grave in una condotta dell'imputato, che era stata considerata non provata nel suo accadimento fattuale dai giudici di merito, è fondato. Vero è che la valutazione che il giudice della riparazione deve compiere, per per stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, è del tutto autonoma rispetto a quella del giudice della cognizione. Il primo, infatti, deve valutare ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se la condotta dolosa o gravemente colposa condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Se, dunque, il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto a quello di merito, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ciò nondimeno il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350) 2.1.Nel caso di specie la Corte non si è attenuta ai principi suindicati, in quanto ha dato rilevo ad una condotta del soggetto richiedente che le sentenze assolutorie non avevano ritenuto provata. Nella sentenza del Tribunale si dà atto che l'autovettura dell'imputato era stata fermata ad una distanza rilevante dal confine austriaco e che tutti i cittadini di origine pakistana, con dichiarazioni sovrapponibili, avevano escluso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel loro trasporto dall'Austria in Italia. Analogamente nella sentenza della Corte di Appello si ribadisce il giudizio di insufficienza della prova in ordine alla condotta di trasporto dei cittadini extracomunitari attribuita all'imputato. Nonostante tali conformi conclusioni, la Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave proprio nell'avere [OSCURATO:PERSONA] prelevato i connazionali, pur se privi di documenti, in Austria e nell'averli condotti in Italia, ovvero in una condotta che le sentenze di merito avevano ritenuto non provata sul piano fattuale. 2. Anche il secondo motivo è fondato. A seguito dell' entrata in vigore del d.lgs n. 188 del 8/11/2021 (art. 4, c. 1, lett. b, d. Igs. n. 188 del 2021) l'art. s 314, comma 1, cod. proc. pen, nell'ultima parte è stato riformulato nei seguenti termini: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.». Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). In passato la giurisprudenza aveva avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio con la incidenza che tale comportamento poteva assumere in termini di condotta gravemente colposa da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, avesse scelto di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza di un reato (Sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419; sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Min.Ec. e Fin., Rv. 267393; Sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941). Per effetto della modifica legislativa, il silenzLo serbato dall'indagato ovvero dall'imputato nel corso dell'interrogatorio o esame non può di per se solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione. Il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà di difendersi tacendo, per effetto della nuova formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., , non incontra alcuna imitazione, sicché in nessun caso il giudice della riparazione può fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che dovrà eventualmente essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z. Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241; Sez. 4 n. 8616 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Radu, non massi mata ). La censura appare fondata anche con riferimento al rilievo attribuito dalla Corte alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] consistita nel rifiutarsi di indicare alla polizia giudiziaria i codici di accesso al suo apparecchio cellulare, posto che anche la mancata collaborazione con le forze dell'ordine è, in senso lato, manifestazione del diritto al silenzio. 5. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appllo di Trieste che dovrà attenersi i principi enunciati. Al giudice del rinvio si demanda, altresì, la regolamentazione tra le parti delle spese sostenute nel presnte giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Trieste, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di ques