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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26675/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il furto di una decine di creme del valore complessivo di 200 euro, sottraendole dagli scaffali di un supermercato; Considerato che i due motivi di ricorsi - che contestano la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. e l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - sono inammissibili perché il primo prospetta una situazione fattuale diversa da quella su cui si fonda la decisione (cfr. pag. 6); mentre il secondo è assertivo e generico sulla entità del danno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il furto di una decine di creme del valore complessivo di 200 euro, sottraendole dagli scaffali di un supermercato; Considerato che i due motivi di ricorsi - che contestano la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. e l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - sono inammissibili perché il primo prospetta una situazione fattuale diversa da quella su cui si fonda la decisione (cfr. pag. 6); mentre il secondo è assertivo e generico sulla entità del danno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2