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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 1988

Cassazione n. 03046/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/06/1988 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 4 e 5, ove la Corte di appello risponde adeguatamente alle questioni dedotte con l'appello circa il momento in cui si è verificata la condotta illecita rispetto all'operato dei vigili, sulla arbitrarietà del comportamento dei vigili e sulla alternativa ricostruzione dei fatti, quanto alle ragioni e il contesto in cui si sono verificati i fatti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/1212021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/06/1988 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 4 e 5, ove la Corte di appello risponde adeguatamente alle questioni dedotte con l'appello circa il momento in cui si è verificata la condotta illecita rispetto all'operato dei vigili, sulla arbitrarietà del comportamento dei vigili e sulla alternativa ricostruzione dei fatti, quanto alle ragioni e il contesto in cui si sono verificati i fatti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/1212021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03046/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris