CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 11546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la revoca dell'ordinanza impugnata ai fini dell'annullamento senza rinvio della sentenza n.6042/2019 della Corte di appello di Bologna del 17 febbraio 2021, per essere il reato estinto per morte dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 settembre 2022 la settima sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17 febbraio 2021. In data 29 dicembre 2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, premesso che l'imputato è deceduto in data 8 gennaio 2022, e dunque lo era già quando l'ordinanza è stata pronunciata, ha chiesto la revoca dell'ordinanza, ai fini dell'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello Bologna del 17 febbraio 2021 per essere il reato estinto ex art. 150 cod. pen. 2. Con nota del 1° febbraio 2023 il Procuratore generale si è associato alla richiesta. 3. La mancanza del soggetto nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del processo penale sicché incombe sul giudice l'obbligo di accertare lo stato in vita dell'imputato come fondamentale condizione di procedibilità. Poiché quest'obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di controllo, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatosi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto, paragonabile all'errore materiale che determina l'inesistenza giuridica della decisione (Sez. 5, Ordinanza n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv.233636). In altri termini, la dissoluzione del rapporto processuale conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata (Sez. 6, n. 31470 del 30/04/2003, Conti, Rv. 226207). Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza o - come nel caso di specie - l'ordinanza d'inammissibilità. Non sempre, infatti, il giudice che ha deliberato la sentenza è anche giudice dell'esecuzione, come chiarito dall'art. 665 c.p.p., commi 2 e 3. Nel caso in esame ne consegue, in particolare, l'attribuzione della relativa competenza a questa stessa Corte di cassazione piuttosto che al giudice del merito che pur sarebbe il giudice che svolge le funzioni di giudice dell'esecuzione nel procedimento (ai sensi del richiamato art. 665 c.p.p., comma 3) e, ciò, nonostante l'inoppugnabilità dei provvedimenti di questa Corte al di fuori dei casi tassativi previsti dall'art. 625 bis c.p.p. Si tratta infatti di rilevare una situazione che esclude il determinarsi di successivi effetti giuridici di sorta (Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541; Sez. 5, Ordinanza n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330; Sez. 6, n. 31299 del 15/07/2009, Metastasio, Rv. 244703).Revocata l'ordinanza del 16 settembre 2022, va quindi annullata senza rinvio la sentenza di appello, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte di legittimità. P.Q.M. Revoca l'ordinanza n. 41147/22 emessa dalla Settima sezione penale di questa Corte in data 16 settembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; annulla senza rinvio la sentenza emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Bologna in data 17 febbraio 2021 per essere il reato estinto per morte del reo. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere e