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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 24018/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, emessa in data 16/09/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, LauraCondemi, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con conseguente rinvioalla Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio,lette le conclusioni scritte a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datate [OSCURATO:DATA_NASCITA], con le quali siinsiste nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 16/09/2025 la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale diNapoli emessa il 21/02/2025 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina.2.

Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a tre motivi.2.1.

Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, 179, 601comma 5 e 598 biscod. proc. pen., eccependo la nullità della sentenza peromessa notifica al difensore di fiducia dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA],regolarmente nominata in data 30/04/2025 con contestuale revoca dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], del decreto di citazione in appello per l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA](notificato invece all’avv. [OSCURATO:PERSONA]) e successivamente in data 01/09/2025dell’avviso di trattazione orale dell’udienza di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (notificatosempre all’avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Nel ricorso, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia altresì che:l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato, mediante posta elettronica certificata allaCorte di appello di Napoli, che era stato revocato e che era stata nominata in suasostituzione l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; di essere venuta successivamente a conoscenzadel fatto che l’udienza era stata celebrata dinanzi alla Corte d’appello di Napoli indata 16.9.2025 (e dunque successivamente alla nuova nomina difensiva) inassenza sua e del suo assistito (quest’ultimo rinunciante) e peraltro contrattazione orale, disposta su richiesta del precedente difensore.2.2.

Con il secondo motivo si deducono violazione legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 192 comma 2 e 533 comma 1 cod. proc. pen.; travisamentodella prova in ordine alla responsabilità dell’imputato, oltre ogni ragionevoledubbio, per il reato di rapina contestato.2.3.

Con il terzo motivo si deducono violazione legge e vizio di motivazioneai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art.62 n. 4 cod. pen.; contraddittorietà della motivazione laddove evidenzia l’esiguovalore dei beni sottratti e la minima violenza esercitata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l’omessa citazione nelgiudizio di appello del difensore di fiducia dell’imputato, regolarmente nominato,è fondato ed assorbente rispetto ai restanti altri motivi, con la conseguenza chela sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli pernuovo giudizio.2.

Ed invero, dalla consultazione degli atti processuali - consentita dallaquestione formale posta con il ricorso – risulta che, effettivamente, la notifica èstata effettuata a difensore diverso da quello di fiducia, nominato dal ricorrentein data precedente al decreto di citazione, ossia in data 30/04/2025.

L’omessanotifica della citazione del ricorrente e del proprio difensore avanti al giudice delgravame integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 comma 1, lett. c) eart. 179, comma 1 cod. proc. pen., essendo relativo all’intervento, l’assistenza ela rappresentanza dell’imputato, travolgendo gli atti successivi e la sentenzastessa.

In un recente caso analogo (Sez. 5 -, Sentenza n. 17235 del 18/02/2025Cc.

Rv. 288009 – 01), in cui l’imputato ha proposto tempestivo ricorso percassazione, lamentando violazione di legge sotto il profilo della nullità assolutadel decreto di citazione per il giudizio di appello, essendo stata omessa lacitazione dell’imputato stesso e del suo difensore di fiducia, è stato infattiaffermato che – in quanto trasmesso, per un evidente disguido, il decreto dicitazione per il giudizio di appello ad altro avvocato, diverso dal difensore difiducia dell'imputato, e non all'indirizzo che era stato debitamente comunicatoall'autorità procedente - deve ritenersi verificata “una violazione di legge, chedetermina la nullità della sentenza di secondo grado, in quanto il giudizio diappello si è svolto in assenza dell'imputato e del difensore di fiducia, senza chequesti ultimi venissero informati della data di celebrazione del processo,conformemente ai princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in subiectamateria.

Come affermato, infatti, dalla Corte di Cassazione nella sua espressionepiù autorevole, l 'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiduciatempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullitàassoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che lanotifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia statopresente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (cfr.Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598).

In questi casi, come evidenziatoin motivazione, viene leso, in particolare, il diritto dell'imputato ad avere undifensore di sua scelta, riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), dellaConvenzione europea dei diritti dell'uomo.2.1.

La violazione dedotta ha integrato dunque una nullità assoluta einsanabile del decreto di citazione a giudizio che a sua volta si traduceinevitabilmente nella nullità del provvedimento impugnato.

Le valutazioni suirestanti motivi devono ritenersi assorbite.3.

Quanto esposto impone l’annullamento senza rinvio la sentenzaimpugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriorecorso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, emessa in data 16/09/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, LauraCondemi, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con conseguente rinvioalla Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio,lette le conclusioni scritte a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datate [OSCURATO:DATA_NASCITA], con le quali siinsiste nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 16/09/2025 la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale diNapoli emessa il 21/02/2025 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a tre motivi.2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, 179, 601comma 5 e 598 biscod. proc. pen., eccependo la nullità della sentenza peromessa notifica al difensore di fiducia dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA],regolarmente nominata in data 30/04/2025 con contestuale revoca dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], del decreto di citazione in appello per l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA](notificato invece all’avv. [OSCURATO:PERSONA]) e successivamente in data 01/09/2025dell’avviso di trattazione orale dell’udienza di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (notificatosempre all’avv. [OSCURATO:PERSONA]). Nel ricorso, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia altresì che:l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato, mediante posta elettronica certificata allaCorte di appello di Napoli, che era stato revocato e che era stata nominata in suasostituzione l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; di essere venuta successivamente a conoscenzadel fatto che l’udienza era stata celebrata dinanzi alla Corte d’appello di Napoli indata 16.9.2025 (e dunque successivamente alla nuova nomina difensiva) inassenza sua e del suo assistito (quest’ultimo rinunciante) e peraltro contrattazione orale, disposta su richiesta del precedente difensore.2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 192 comma 2 e 533 comma 1 cod. proc. pen.; travisamentodella prova in ordine alla responsabilità dell’imputato, oltre ogni ragionevoledubbio, per il reato di rapina contestato.2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione legge e vizio di motivazioneai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art.62 n. 4 cod. pen.; contraddittorietà della motivazione laddove evidenzia l’esiguovalore dei beni sottratti e la minima violenza esercitata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l’omessa citazione nelgiudizio di appello del difensore di fiducia dell’imputato, regolarmente nominato,è fondato ed assorbente rispetto ai restanti altri motivi, con la conseguenza chela sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli pernuovo giudizio.2. Ed invero, dalla consultazione degli atti processuali - consentita dallaquestione formale posta con il ricorso – risulta che, effettivamente, la notifica èstata effettuata a difensore diverso da quello di fiducia, nominato dal ricorrentein data precedente al decreto di citazione, ossia in data 30/04/2025. L’omessanotifica della citazione del ricorrente e del proprio difensore avanti al giudice delgravame integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 comma 1, lett. c) eart. 179, comma 1 cod. proc. pen., essendo relativo all’intervento, l’assistenza ela rappresentanza dell’imputato, travolgendo gli atti successivi e la sentenzastessa. In un recente caso analogo (Sez. 5 -, Sentenza n. 17235 del 18/02/2025Cc. Rv. 288009 – 01), in cui l’imputato ha proposto tempestivo ricorso percassazione, lamentando violazione di legge sotto il profilo della nullità assolutadel decreto di citazione per il giudizio di appello, essendo stata omessa lacitazione dell’imputato stesso e del suo difensore di fiducia, è stato infattiaffermato che – in quanto trasmesso, per un evidente disguido, il decreto dicitazione per il giudizio di appello ad altro avvocato, diverso dal difensore difiducia dell'imputato, e non all'indirizzo che era stato debitamente comunicatoall'autorità procedente - deve ritenersi verificata “una violazione di legge, chedetermina la nullità della sentenza di secondo grado, in quanto il giudizio diappello si è svolto in assenza dell'imputato e del difensore di fiducia, senza chequesti ultimi venissero informati della data di celebrazione del processo,conformemente ai princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in subiectamateria. Come affermato, infatti, dalla Corte di Cassazione nella sua espressionepiù autorevole, l 'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiduciatempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullitàassoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che lanotifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia statopresente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (cfr.Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598). In questi casi, come evidenziatoin motivazione, viene leso, in particolare, il diritto dell'imputato ad avere undifensore di sua scelta, riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), dellaConvenzione europea dei diritti dell'uomo.2.1. La violazione dedotta ha integrato dunque una nullità assoluta einsanabile del decreto di citazione a giudizio che a sua volta si traduceinevitabilmente nella nullità del provvedimento impugnato. Le valutazioni suirestanti motivi devono ritenersi assorbite.3. Quanto esposto impone l’annullamento senza rinvio la sentenzaimpugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriorecorso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
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