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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21878/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 13RANCACCIO; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilital del ricorso uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede raccoglimento del ricorso ed insiste, in particolare, sulla fondatezza del primo motivo. mfà, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato l'istanza proposta avverso l'ordinanza genetica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa dal GIP dello stesso tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, perché indiziato del reato di partecipazione all'associazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]", nell'articolazione territoriale corrispondente al mandamento cittadino di Pagliarelli, famiglia del [OSCURATO:PERSONA], guidata da [OSCURATO:PERSONA].

L'indagato, insieme ad altro soggetto coinvolto nell'ampia indagine, che vede puntare un faro sul clan del [OSCURATO:PERSONA] e sui suoi numerosi affiliati, è accusato di aver gestito la cassa comune di risorse finanziarie nella disponibilità del sopracitato sodalizio (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]), attraverso le quali sostenere attività economiche ed investimenti, tramite imprenditori compiacenti, governando anche i conflitti tra diversi interessati e seguendo le direttive di [OSCURATO:PERSONA], leader del gruppo, per preservarne l'egemonia territoriale e consentire la continua circolarità della liquidità finanziaria della famiglia mafiosa ed il reinvestimento delle risorse illecite nell'economia legale.

Tra l'altro, [OSCURATO:PERSONA] era il titolare di un'impresa funebre i cui locali erano divenuti la base operativa del sodalizio e si è prestato a fungere da raccordo tra i vari componenti del sodalizio in varie occasioni, come emerso da intercettazioni e indagini tecniche di appostamenti.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indagato, deducendo due distinti motivi.

2.1. Il primo argomento agitato dal ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte nell'ambito del decreto autorizzativo n. 1660/2020 (durata 40 giorni) avente ad oggetto attività di videosorveglianza all'esterno dell'impresa funebre a lui riferibile.

La difesa, reiterando un argomento già esposto nel riesame e rigettato dall'ordinanza impugnata, ha rappresentato che erano state utilizzate conversazioni intercettate nel contesto di detto decreto, nonostante il GICO, incaricato delle operazioni di esecuzione, ne avesse comunicato l'impossibilità e la mancata attività tecnica, in quanto le apparecchiature, collocate in una fioriera esterna all'esercizio commerciale, quotidianamente innaffiata, non avrebbero dato esiti positivi; per tale ragione, la polizia giudiziaria aveva chiesto all'autorità giudiziaria di considerare il decreto n. 1660/2020 "non eseguito" .

A dispetto di tale dichiarata impossibilità di esecuzione, una conversazione nell'ambito di tale decreto autorizzativo era stata comunque captata ed è stata utilizzata per la valutazione di gravità indiziaria nei confronti del ricorrente, poiché il GIP non ha mai dato seguito con un provvedimento di cessazione delle attività alla comunicazione della polizia giudiziaria.

La difesa contesta che la motivazione addotta dal provvedimento avverso cui è ricorso per superare l'eccezione di illegittimità dell'utilizzazione di detta conversazione.comunque registrata sarebbe solo apparente.

Si lamenta, altresì, la mancata risposta al motivo di riesame relativo alla asserita incompatibilità di uno dei giudici del riesame - la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - sollevata con l'istanza di impugnazione cautelare e collegata alle pregresse funzioni di GIP che la stessa aveva esercitato in passato, avendo emesso provvedimenti autorizzativi di intercettazioni nel medesimo procedimento a carico del ricorrente.

2.2. Un secondo argomento difensivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente, per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.

La tesi principale sostenuta dalla difesa, e che percorre l'intero motivo di impugnazione, può essere sintetizzata come segue: mancherebbe la riferibilità al ricorrente della partecipazione mafiosa non potendo essere utilizzati al fine di trarre elementi di detta partecipazione concetti di "contiguità compiacente", "vicinanza", "disponibilità", che non vogliono automaticamente sottendere "partecipazione"; soprattutto in mancanza di gravi elementi indiziaria sui reati fine contestatigli, già esclusi nei suoi riguardi dal GIP.

In particolare, si contesta la laconica motivazione con cui si è fatto riferimento, solo per richiamo, alle intercettazioni ed ai servizi di osservazione, senza sviluppare approfondimenti motivazionali e anzi con argomenti del tutto carenti.

Si contesta, altresì, l'interpretazione ed il senso conferito alle conversazioni registrate grazie alle intercettazioni e la mancata considerazione delle spiegazioni fornite in proposito dall'indagato, in sede di spontanee dichiarazioni, nonché della documentazione difensiva (depositata anche in allegato al ricorso).

Inoltre, si evidenzia come un collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], a conoscenza delle dinamiche interne al sodalizio, non abbia mai fatto il nome del ricorrente.

Infine, la difesa rappresenta che l'indagato conosceva molti dei coindagati sin da bambino e solo per questo ha avuto contatti con loro (offrendo una lettura in chiave difensiva dgli indizi relativi a singoli episodi, ritenuti significativi).

D'altra parte, il ruolo di garante della pax sociale sul territorio di "controllo" del sodalizio, attribuitogli dall'ordinanza impugnata, è desunto con un salto logico ed in via congetturale, mentre invece risulta che tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il soggetto indicato come colui il quale si è posto sotto la sua egida protettrice "mafiosa", non ci fosse altro che un rapporto amicale e non un collegamento di interesse dovuto alla pressione mafiosa volta a favorire Maniscalco nell'acquisto di un immobile.

Anche l'episodio, ritenuto sintomatico della sua intraneità al sodalizio (la vicenda dell'imprenditore funebre Catalano), non ha una lettura univoca della gravità indiziaria a svantaggio del ricorrente (si ripercorrono i contenuti di alcune intercettazioni in atti).

Si contesta la riferibilità al ricorrente del ruolo di gestore della cassa comune del gruppo mafioso, dando una chiave di lettura diversa delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni del fratello del ricorrente, utili ad affermare che la disponibilità di "cassa" era riferita ai proventi dell'impresa funebre gestita da entrambi e non proveniva da provviste illecite del sodalizio.

Inoltre, la difesa eccepisce che l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui - secondo l'accusa - il ricorrente avrebbe consegnato a [OSCURATO:PERSONA], figlio del leader mafioso [OSCURATO:PERSONA], una busta contenente denaro destinato al sostentamento del genitore in carcere, non sarebbe stato adeguatamente valutato, ma anzi equivocato.

Analoga insufficienza indiziaria si riscontra per l'episodio della presunta intestazione fittizia della "[OSCURATO:PERSONA] del civico" smentito dallo stesso GIP, il quale ha escluso che la busta "incriminata" come contenente i soldi per l'intestazione fittizia potesse ragionevolmente dirsi contenente, appunto, danaro.

2.3. La terza ragione di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari di pericolo di reiterazione del reato e alla misura disposta e tuttora in atto: non si è tenuto conto, in sede di riesame, delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato né del suo stato di incensuratezza e delle sua età (63 anni), che avrebbero consentito - quali dati favorevoli di contesto - di escludere l'operare della doppia presunzione: di sussistenza delle esigenze cautelari e di contenimento delle stesse unicamente attraverso la custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo proposto, per le ragioni che si indicheranno di seguito.

2. Il primo argomento di censura formulato dalla difesa del ricorrente è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.

2.1. Il profilo di preliminare illegittimità, denunciato con riguardo all'incompatibilità di uno dei magistrati chiamati a svolgere le funzioni di giudice componente del collegio del Tribunale per il riesame del provvedimento cautelare emesso nei confronti del ricorrente, sul presupposto che avesse già autorizzato decreti di intercettazione nell'ambito del procedimento, è inammissibile.

La giurisprudenza della Cassazione ha da tempo chiarito che l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire soltanto motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., sempre che la relativa istanza sia stata tempestivamente proposta (tra le molte, cfr. Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, D'Angeli, Rv. 215352; Sez. 1, n. 35216 del 19/4/20:L8, Illiano, Rv. 273852: in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. p)en. proposta dall'imputato, il quale, nel giudizio di merito, non aveva avanzato alcuna richiesta di ricusazione).

Si aggiunga, a tale ragione di inammissibilità, la non riconducibilità delle disposizioni contenute nell'art. 34 cod. proc. pen. a quelle attinenti le «condizioni di capacità del giudice», la cui violazione dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. (cfr., oltre alle sentenze già richiamate, Sez. 1, n. 108 del 14/1/1993, Primerano, Rv. 193364).

Nel caso di specie, alcuna istanza di ricusazione è stata avanzata dalla difesa del ricorrente dinanzi al Tribunale del Riesame.

2.2. Egualmente inammissibili perché manifestamente infondate sono le censure relative alla evocata inutilizzabilità della conversazione registrata mediante un decreto di intercettazione ambientale, in relazione al quale la polizia giudiziaria aveva segnalato l'impossibilità di utile ascolto e l'inutilità di una prosecuzione tecnica, in ragione delle circostanze sfavorevoli di posizionamento del dispositivo di captazione (all'interno di una fioriera quotidianamente innaffiata).

Invero, non dispiega alcun effetto sulla legittimità del decreto autorizzativo una segnalazione di polizia giudiziaria che attenga alle difficoltà relative all'esecuzione delle operazioni di intercettazioni, quand'anche evidenzi l'inutilità della prosecuzione delle operazioni stesse, se a tale comunicazione non sia seguita alcuna revoca del decreto autorizzativo da parte del giudice per le indagini preliminari oppure un decreto di cessazione delle operazioni di esecuzione ad opera del pubblico ministero, cui spetta la sorveglianza sulla fase post-autorizzativa.

Nel caso di specie, alla comunicazione della polizia giudiziaria di inutilità a proseguire le intercettazioni già autorizzate, a causa dell'inidoneità della microspia captativa, non era seguito alcun provvedimento di tal fatta e, per intanto, le intercettazioni in corso, durante il periodo legittimamente coperto dal provvedimento autorizzativo, avevano prodotto comunque il risultato "utile" della registrazione di una conversazione, del tutto "utilizzabile" poiché compiutasi nell'alveo di un decreto autorizzativo ancora pienamente valido.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito.

Al netto delle richieste difensive volte a rivalutare il significato degli elementi di fatto posti alla base dell'ordinanza impugnata e di quella genetica — c:he, sotto tale specifico profilo, sono senz'altro inammissibili - deve effettivamente riscontrarsi un diffuso difetto motivazionale del provvedimento del Tribunale del Riesame, che ha un andamento quasi "sincopato", in cui i collegamenti logici e consequenziali faticano a rapportarsi al racconto dei fattori indiziari concreti passati in rassegna.

Le ragioni in base alle quali si è concluso per la sussistenza degli indicatori del reato di partecipazione mafiosa a carico del ricorrente rimangono prive di un solido nesso di collegamento logico-fattuale e si risolvono in un elenco, anche parziale, di fattori concreti desunti dalle attività di indagini (intercettazioni e non solo), privo di una completa analisi relativa al significato che tali fattori hanno rispetto alla configurabilità del quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

In altre parole, seppur è innegabile la valenza indiziaria in astratto degli elementi di fatto enunciati nei provvedimenti cautelari, ed in particolare anche di quelli sintetizzati in quello impugnato dinanzi al Collegio, altrettanto ineludibile rimane la necessità che tali elementi vengano combinati tra loro in un percorso argomentatili° utile a trarre da essi gli snodi logici ed il risultato finale dell'approdo dimostrativo della condotta di partecipazione mafiosa, alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul tema.

Ciò anche in considerazione delle puntualizzazioni difensive, non adeguatamente considerate dal Riesame, là dove chiedono di confrontare la sussistenza degli elementi dai quali si è desunta la gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. con l'esclusione della medesima valenza indiziaria per i singoli reati fine operata dal GIP nell'ordinanza genetica (nei capi 6,7,15,16,21 dell'imputazione provvisoria): nel motivo di ricorso sono stati specificamente richiamati alcuni passaggi motivazionali di tale ordinanza che avrebbero meritato uno sforzo di approfondimento motivazionale maggiore da parte del Riesame.

E' pur vero che, in materia di reati associativi, la prova della commissione di "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 11470 del 9/3/2021, Scarcello, Rv. 280703; Sez. 2, n. 24194 del 16/3/2010, Bilancia, Rv. 247660; Sez. 1, n. 33033 del 11/7/2003, Vitello, Rv. 225977).

Tuttavia, la motivazione del provvedimento che ritenga sussistente la gravità del quadro indiziario limitatamente alla partecipazione nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., qualora tale gravità sia stata esclusa per i reati-fine, non può evitare un'adeguata opera di verifica comparata delle circostanze di fatto poste alla base delle diverse imputazioni, soprattutto se vertono su episodi e dati concreti in parte comuni (come, ad esempio, si rileva quanto alla detenzione e gestione della "cassa" del sodalizio mafioso ed alla sua implementazione: capi 6,7,15).

Naturalmente, varrà comunque, per le conclusioni finali, la regola valutativa consolidata in ambito cautelare - analoga a quella declinata per il giudizio di merito - secondo cui, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (in relazione a casi di contestazione di associazione mafiosa, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 30415 del 25/9/2020, Castagnella, Rv. 279789; Sez.

F, n. 38881 del 30/7/2015, Salerno, Rv. 264515; Sez. 1, n. 16548 del 14/3/2010, Bellocco, Rv. 246935).

Nel caso di specie, i numerosi spunti indiziari sono stati valorzzati solo in parte dal Riesame, che si è richiamato alla precedente ordinanza genetica scegliendo di trattare solo alcuni indicatori di partecipazione mafiosa del ricorrente, in un'analisi che, alla fine, è risultata poco limpida.

Inoltre, gli elementi indiziari prescelti non sono stati puntualizzati nella loro specifica dimensione e, conseguentemente, connessi secondo uno schema valutativo e logico chiaramente dimostrativo della partecipazione mafiosa del ricorrente al sodalizio in contestazione; senza contare alcuni accenti motivazionali che risultano anche assertivi, per eccesso di sintesi di vicende senza dubbio complicate nella ricostruzione storica.

3.1. Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo, che si atterrà alle indicazioni ermeneutiche del Collegio, secondo il disposto di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

Resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso il terzo argomento difensivo, dedicato alle esigenze cautelari.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 13RANCACCIO; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilital del ricorso uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede raccoglimento del ricorso ed insiste, in particolare, sulla fondatezza del primo motivo. mfà, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato l'istanza proposta avverso l'ordinanza genetica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa dal GIP dello stesso tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, perché indiziato del reato di partecipazione all'associazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]", nell'articolazione territoriale corrispondente al mandamento cittadino di Pagliarelli, famiglia del [OSCURATO:PERSONA], guidata da [OSCURATO:PERSONA]. L'indagato, insieme ad altro soggetto coinvolto nell'ampia indagine, che vede puntare un faro sul clan del [OSCURATO:PERSONA] e sui suoi numerosi affiliati, è accusato di aver gestito la cassa comune di risorse finanziarie nella disponibilità del sopracitato sodalizio (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]), attraverso le quali sostenere attività economiche ed investimenti, tramite imprenditori compiacenti, governando anche i conflitti tra diversi interessati e seguendo le direttive di [OSCURATO:PERSONA], leader del gruppo, per preservarne l'egemonia territoriale e consentire la continua circolarità della liquidità finanziaria della famiglia mafiosa ed il reinvestimento delle risorse illecite nell'economia legale. Tra l'altro, [OSCURATO:PERSONA] era il titolare di un'impresa funebre i cui locali erano divenuti la base operativa del sodalizio e si è prestato a fungere da raccordo tra i vari componenti del sodalizio in varie occasioni, come emerso da intercettazioni e indagini tecniche di appostamenti. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indagato, deducendo due distinti motivi. 2.1. Il primo argomento agitato dal ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte nell'ambito del decreto autorizzativo n. 1660/2020 (durata 40 giorni) avente ad oggetto attività di videosorveglianza all'esterno dell'impresa funebre a lui riferibile. La difesa, reiterando un argomento già esposto nel riesame e rigettato dall'ordinanza impugnata, ha rappresentato che erano state utilizzate conversazioni intercettate nel contesto di detto decreto, nonostante il GICO, incaricato delle operazioni di esecuzione, ne avesse comunicato l'impossibilità e la mancata attività tecnica, in quanto le apparecchiature, collocate in una fioriera esterna all'esercizio commerciale, quotidianamente innaffiata, non avrebbero dato esiti positivi; per tale ragione, la polizia giudiziaria aveva chiesto all'autorità giudiziaria di considerare il decreto n. 1660/2020 "non eseguito" . A dispetto di tale dichiarata impossibilità di esecuzione, una conversazione nell'ambito di tale decreto autorizzativo era stata comunque captata ed è stata utilizzata per la valutazione di gravità indiziaria nei confronti del ricorrente, poiché il GIP non ha mai dato seguito con un provvedimento di cessazione delle attività alla comunicazione della polizia giudiziaria. La difesa contesta che la motivazione addotta dal provvedimento avverso cui è ricorso per superare l'eccezione di illegittimità dell'utilizzazione di detta conversazione.comunque registrata sarebbe solo apparente. Si lamenta, altresì, la mancata risposta al motivo di riesame relativo alla asserita incompatibilità di uno dei giudici del riesame - la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - sollevata con l'istanza di impugnazione cautelare e collegata alle pregresse funzioni di GIP che la stessa aveva esercitato in passato, avendo emesso provvedimenti autorizzativi di intercettazioni nel medesimo procedimento a carico del ricorrente. 2.2. Un secondo argomento difensivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente, per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. La tesi principale sostenuta dalla difesa, e che percorre l'intero motivo di impugnazione, può essere sintetizzata come segue: mancherebbe la riferibilità al ricorrente della partecipazione mafiosa non potendo essere utilizzati al fine di trarre elementi di detta partecipazione concetti di "contiguità compiacente", "vicinanza", "disponibilità", che non vogliono automaticamente sottendere "partecipazione"; soprattutto in mancanza di gravi elementi indiziaria sui reati fine contestatigli, già esclusi nei suoi riguardi dal GIP. In particolare, si contesta la laconica motivazione con cui si è fatto riferimento, solo per richiamo, alle intercettazioni ed ai servizi di osservazione, senza sviluppare approfondimenti motivazionali e anzi con argomenti del tutto carenti. Si contesta, altresì, l'interpretazione ed il senso conferito alle conversazioni registrate grazie alle intercettazioni e la mancata considerazione delle spiegazioni fornite in proposito dall'indagato, in sede di spontanee dichiarazioni, nonché della documentazione difensiva (depositata anche in allegato al ricorso). Inoltre, si evidenzia come un collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], a conoscenza delle dinamiche interne al sodalizio, non abbia mai fatto il nome del ricorrente. Infine, la difesa rappresenta che l'indagato conosceva molti dei coindagati sin da bambino e solo per questo ha avuto contatti con loro (offrendo una lettura in chiave difensiva dgli indizi relativi a singoli episodi, ritenuti significativi). D'altra parte, il ruolo di garante della pax sociale sul territorio di "controllo" del sodalizio, attribuitogli dall'ordinanza impugnata, è desunto con un salto logico ed in via congetturale, mentre invece risulta che tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il soggetto indicato come colui il quale si è posto sotto la sua egida protettrice "mafiosa", non ci fosse altro che un rapporto amicale e non un collegamento di interesse dovuto alla pressione mafiosa volta a favorire Maniscalco nell'acquisto di un immobile. Anche l'episodio, ritenuto sintomatico della sua intraneità al sodalizio (la vicenda dell'imprenditore funebre Catalano), non ha una lettura univoca della gravità indiziaria a svantaggio del ricorrente (si ripercorrono i contenuti di alcune intercettazioni in atti). Si contesta la riferibilità al ricorrente del ruolo di gestore della cassa comune del gruppo mafioso, dando una chiave di lettura diversa delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni del fratello del ricorrente, utili ad affermare che la disponibilità di "cassa" era riferita ai proventi dell'impresa funebre gestita da entrambi e non proveniva da provviste illecite del sodalizio. Inoltre, la difesa eccepisce che l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui - secondo l'accusa - il ricorrente avrebbe consegnato a [OSCURATO:PERSONA], figlio del leader mafioso [OSCURATO:PERSONA], una busta contenente denaro destinato al sostentamento del genitore in carcere, non sarebbe stato adeguatamente valutato, ma anzi equivocato. Analoga insufficienza indiziaria si riscontra per l'episodio della presunta intestazione fittizia della "[OSCURATO:PERSONA] del civico" smentito dallo stesso GIP, il quale ha escluso che la busta "incriminata" come contenente i soldi per l'intestazione fittizia potesse ragionevolmente dirsi contenente, appunto, danaro. 2.3. La terza ragione di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari di pericolo di reiterazione del reato e alla misura disposta e tuttora in atto: non si è tenuto conto, in sede di riesame, delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato né del suo stato di incensuratezza e delle sua età (63 anni), che avrebbero consentito - quali dati favorevoli di contesto - di escludere l'operare della doppia presunzione: di sussistenza delle esigenze cautelari e di contenimento delle stesse unicamente attraverso la custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo proposto, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. Il primo argomento di censura formulato dalla difesa del ricorrente è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. 2.1. Il profilo di preliminare illegittimità, denunciato con riguardo all'incompatibilità di uno dei magistrati chiamati a svolgere le funzioni di giudice componente del collegio del Tribunale per il riesame del provvedimento cautelare emesso nei confronti del ricorrente, sul presupposto che avesse già autorizzato decreti di intercettazione nell'ambito del procedimento, è inammissibile. La giurisprudenza della Cassazione ha da tempo chiarito che l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire soltanto motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., sempre che la relativa istanza sia stata tempestivamente proposta (tra le molte, cfr. Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, D'Angeli, Rv. 215352; Sez. 1, n. 35216 del 19/4/20:L8, Illiano, Rv. 273852: in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. p)en. proposta dall'imputato, il quale, nel giudizio di merito, non aveva avanzato alcuna richiesta di ricusazione). Si aggiunga, a tale ragione di inammissibilità, la non riconducibilità delle disposizioni contenute nell'art. 34 cod. proc. pen. a quelle attinenti le «condizioni di capacità del giudice», la cui violazione dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. (cfr., oltre alle sentenze già richiamate, Sez. 1, n. 108 del 14/1/1993, Primerano, Rv. 193364). Nel caso di specie, alcuna istanza di ricusazione è stata avanzata dalla difesa del ricorrente dinanzi al Tribunale del Riesame. 2.2. Egualmente inammissibili perché manifestamente infondate sono le censure relative alla evocata inutilizzabilità della conversazione registrata mediante un decreto di intercettazione ambientale, in relazione al quale la polizia giudiziaria aveva segnalato l'impossibilità di utile ascolto e l'inutilità di una prosecuzione tecnica, in ragione delle circostanze sfavorevoli di posizionamento del dispositivo di captazione (all'interno di una fioriera quotidianamente innaffiata). Invero, non dispiega alcun effetto sulla legittimità del decreto autorizzativo una segnalazione di polizia giudiziaria che attenga alle difficoltà relative all'esecuzione delle operazioni di intercettazioni, quand'anche evidenzi l'inutilità della prosecuzione delle operazioni stesse, se a tale comunicazione non sia seguita alcuna revoca del decreto autorizzativo da parte del giudice per le indagini preliminari oppure un decreto di cessazione delle operazioni di esecuzione ad opera del pubblico ministero, cui spetta la sorveglianza sulla fase post-autorizzativa. Nel caso di specie, alla comunicazione della polizia giudiziaria di inutilità a proseguire le intercettazioni già autorizzate, a causa dell'inidoneità della microspia captativa, non era seguito alcun provvedimento di tal fatta e, per intanto, le intercettazioni in corso, durante il periodo legittimamente coperto dal provvedimento autorizzativo, avevano prodotto comunque il risultato "utile" della registrazione di una conversazione, del tutto "utilizzabile" poiché compiutasi nell'alveo di un decreto autorizzativo ancora pienamente valido. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito. Al netto delle richieste difensive volte a rivalutare il significato degli elementi di fatto posti alla base dell'ordinanza impugnata e di quella genetica — c:he, sotto tale specifico profilo, sono senz'altro inammissibili - deve effettivamente riscontrarsi un diffuso difetto motivazionale del provvedimento del Tribunale del Riesame, che ha un andamento quasi "sincopato", in cui i collegamenti logici e consequenziali faticano a rapportarsi al racconto dei fattori indiziari concreti passati in rassegna. Le ragioni in base alle quali si è concluso per la sussistenza degli indicatori del reato di partecipazione mafiosa a carico del ricorrente rimangono prive di un solido nesso di collegamento logico-fattuale e si risolvono in un elenco, anche parziale, di fattori concreti desunti dalle attività di indagini (intercettazioni e non solo), privo di una completa analisi relativa al significato che tali fattori hanno rispetto alla configurabilità del quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. In altre parole, seppur è innegabile la valenza indiziaria in astratto degli elementi di fatto enunciati nei provvedimenti cautelari, ed in particolare anche di quelli sintetizzati in quello impugnato dinanzi al Collegio, altrettanto ineludibile rimane la necessità che tali elementi vengano combinati tra loro in un percorso argomentatili° utile a trarre da essi gli snodi logici ed il risultato finale dell'approdo dimostrativo della condotta di partecipazione mafiosa, alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul tema. Ciò anche in considerazione delle puntualizzazioni difensive, non adeguatamente considerate dal Riesame, là dove chiedono di confrontare la sussistenza degli elementi dai quali si è desunta la gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. con l'esclusione della medesima valenza indiziaria per i singoli reati fine operata dal GIP nell'ordinanza genetica (nei capi 6,7,15,16,21 dell'imputazione provvisoria): nel motivo di ricorso sono stati specificamente richiamati alcuni passaggi motivazionali di tale ordinanza che avrebbero meritato uno sforzo di approfondimento motivazionale maggiore da parte del Riesame. E' pur vero che, in materia di reati associativi, la prova della commissione di "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 11470 del 9/3/2021, Scarcello, Rv. 280703; Sez. 2, n. 24194 del 16/3/2010, Bilancia, Rv. 247660; Sez. 1, n. 33033 del 11/7/2003, Vitello, Rv. 225977). Tuttavia, la motivazione del provvedimento che ritenga sussistente la gravità del quadro indiziario limitatamente alla partecipazione nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., qualora tale gravità sia stata esclusa per i reati-fine, non può evitare un'adeguata opera di verifica comparata delle circostanze di fatto poste alla base delle diverse imputazioni, soprattutto se vertono su episodi e dati concreti in parte comuni (come, ad esempio, si rileva quanto alla detenzione e gestione della "cassa" del sodalizio mafioso ed alla sua implementazione: capi 6,7,15). Naturalmente, varrà comunque, per le conclusioni finali, la regola valutativa consolidata in ambito cautelare - analoga a quella declinata per il giudizio di merito - secondo cui, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (in relazione a casi di contestazione di associazione mafiosa, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 30415 del 25/9/2020, Castagnella, Rv. 279789; Sez. F, n. 38881 del 30/7/2015, Salerno, Rv. 264515; Sez. 1, n. 16548 del 14/3/2010, Bellocco, Rv. 246935). Nel caso di specie, i numerosi spunti indiziari sono stati valorzzati solo in parte dal Riesame, che si è richiamato alla precedente ordinanza genetica scegliendo di trattare solo alcuni indicatori di partecipazione mafiosa del ricorrente, in un'analisi che, alla fine, è risultata poco limpida. Inoltre, gli elementi indiziari prescelti non sono stati puntualizzati nella loro specifica dimensione e, conseguentemente, connessi secondo uno schema valutativo e logico chiaramente dimostrativo della partecipazione mafiosa del ricorrente al sodalizio in contestazione; senza contare alcuni accenti motivazionali che risultano anche assertivi, per eccesso di sintesi di vicende senza dubbio complicate nella ricostruzione storica. 3.1. Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo, che si atterrà alle indicazioni ermeneutiche del Collegio, secondo il disposto di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso il terzo argomento difensivo, dedicato alle esigenze cautelari. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo com
Sentenza Cassazione n. 21878/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris