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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 00211/2026

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r gli enti locali la durata delle graduatorie continua ad essere triennale anche dopo l’approvazione della legge di bilancio 2020 e che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono prive di validità le graduatorie approvate fino all’anno 2010.

6. Ha inoltre ritenuto che la procedura relativa al nuovo concorsobandito, essendo finalizzata a conferire un incarico a tempo determinato part-timedi 18 ore settimanali ai sensi dell’art. 110 TUEL ed essendofondata sul rapporto di fiducia col Sindaco,era volta alla copertura di un posto vacante differente da quello per il quale era risultato idoneo il ricorrente.

7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unicomotivo, illustrato da memoria.

8. Il Comune di Olevano sul Tusciano ha resistito con controricorso , illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 101/2013, modificato dall’art. 1, comma 368, della legge n. 232/2016 e falsa applicazione dell’art. 1 d.l. n. 244/2016, convertito dalla legge n. 19/2017.

Sostiene che la graduatoria del concorso con cui il Wancolle era stato riconosciuto vincitore, pubblicata in data 28.2.2011 e pertanto valida fino al 28.2.2014, era ancora efficace e vigente alla data del 31.8.2013, epoca in cui era entratoin vigore i l d.l. n. 101/2013 ; aggiunge che in forza dell’art. 4, comma 4, di detto decreto tale graduatoria era stata prorogata al 31.12.2016 (termine ulteriormente differito al 31.12.2017 in forza dell’art. 1, comma 368, della legge n. 232/2016).

Evidenzia l’inapplicabilità della legge n. 244/2016, che non aveva abrogato la precedente normativa ed era riferita alle graduatorie approvate dopo il 31.8.2013.

2. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata è basata su due rationes decidendi : la mancata equiparazione, da parte del d.l. n. 244/2016, delle graduatorie approvate successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 101/2013 a quelle antecedenti e la diversità del posto vacante che il nuovo concorso era finalizzato a coprire, rispetto a quello per il quale era risultato idoneo il ricorrente; il ricorsosi limita a censurare solo la prima ratio decidendi.

Trova dunque applicazione il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una diesse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. n. 17182/2020; Cass. n.10815/2019; Cass. n. 7499/2019; Cass. n. 15399/2018; Cass. 9752/2017; Cass. n. 2108/2012 e Cass. n. 22753/2011).

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente ed il Comune controricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; nessuna statuizione sulle spese va invece adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva.

5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r gli enti locali la durata delle graduatorie continua ad essere triennale anche dopo l’approvazione della legge di bilancio 2020 e che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono prive di validità le graduatorie approvate fino all’anno 2010. 6. Ha inoltre ritenuto che la procedura relativa al nuovo concorsobandito, essendo finalizzata a conferire un incarico a tempo determinato part-timedi 18 ore settimanali ai sensi dell’art. 110 TUEL ed essendofondata sul rapporto di fiducia col Sindaco,era volta alla copertura di un posto vacante differente da quello per il quale era risultato idoneo il ricorrente. 7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unicomotivo, illustrato da memoria. 8. Il Comune di Olevano sul Tusciano ha resistito con controricorso , illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 101/2013, modificato dall’art. 1, comma 368, della legge n. 232/2016 e falsa applicazione dell’art. 1 d.l. n. 244/2016, convertito dalla legge n. 19/2017. Sostiene che la graduatoria del concorso con cui il Wancolle era stato riconosciuto vincitore, pubblicata in data 28.2.2011 e pertanto valida fino al 28.2.2014, era ancora efficace e vigente alla data del 31.8.2013, epoca in cui era entratoin vigore i l d.l. n. 101/2013 ; aggiunge che in forza dell’art. 4, comma 4, di detto decreto tale graduatoria era stata prorogata al 31.12.2016 (termine ulteriormente differito al 31.12.2017 in forza dell’art. 1, comma 368, della legge n. 232/2016). Evidenzia l’inapplicabilità della legge n. 244/2016, che non aveva abrogato la precedente normativa ed era riferita alle graduatorie approvate dopo il 31.8.2013. 2. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata è basata su due rationes decidendi : la mancata equiparazione, da parte del d.l. n. 244/2016, delle graduatorie approvate successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 101/2013 a quelle antecedenti e la diversità del posto vacante che il nuovo concorso era finalizzato a coprire, rispetto a quello per il quale era risultato idoneo il ricorrente; il ricorsosi limita a censurare solo la prima ratio decidendi. Trova dunque applicazione il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una diesse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. n. 17182/2020; Cass. n.10815/2019; Cass. n. 7499/2019; Cass. n. 15399/2018; Cass. 9752/2017; Cass. n. 2108/2012 e Cass. n. 22753/2011). 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente ed il Comune controricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; nessuna statuizione sulle spese va invece adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva. 5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c
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