CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 28165/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2283-2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. E P.I. 04015060165 ), in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (BG), [OSCURATO:PERSONA] n. 15, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilianoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’AvvocatoAngela Calia. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 239 (cod. fisc. E P.I. 11435690158 ), in persona de i legal i rappresentantipro tempore i commissari straordinari Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Prof. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, allaVia Brofferio n. 6 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto delTribunale di Milano, depositato in data 5.12.2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente la opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, avverso il provvedimento del g.d. con il quale il creditore istante era stato ammesso per euro 284.626 in via prededuttiva e per ulteriori euro 1.009.497,43 in via chirografaria, con la esclusione tuttavia dell’ulteriore prededuzione richiesta “attesa la mancanza dei requisiti di fatto per ritenere tali prestazioni riconducibili al risanamento ambientale, alla sicurezza, alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali o all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute previsti dal DPCM 30.03.2014”. 2. Il Tribunale, accogliendo- come già ricordato - parzialmente la proposta opposizione, ha ammesso in via prededucibile la società creditrice, per l’ulteriore importo di euro 551.680,60. 3. Il Tribunale ha rilevato - per quanto qui ancora di interesse - che, in relazione agli elementi costitutivi della prededuzione prevista dall’art. 3 comma 1 ter d.l. 347/2003 : (i) la debitrice società in amministrazione straordinaria doveva essere un’impresa che gestiva almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale individuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art 1 D.L. 207/2012; (ii) la creditrice doveva essere una PMI individuata sulla base dei parametri di cui alla raccomandazione 203/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003; (iii) il credito doveva trovare fonte in un contratto stipulato prima che la debitrice fosse stata posta in a.s.; (iv) la prestazione resa dalla PMI doveva connotarsi per essere stata necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice, oppure, alternativamente, riferirsi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute di cui al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014; (v) in ordine al requisito soggettivo e la qualifica di PMI della società creditrice opponente, lo stesso doveva ormai ritenersi acquisito in giudizio, essendosi formato sul punto giudicato endofallimentare ; (vi) l ’ opposta [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria aveva rassegnato agli atti del giudizio una relazioni tecnica, costituendo detto documento unadifesa tecnic a utilizzabil e dal giudice per ricavarne elementi di giudizio alla pari di indizi ex art. 116 c.p.c.; (b) la relazion e descriveva il cd. ciclo produttivo dell’acciaio, convergendo lostesso come nucleo descrittivo, non contestato ex art. 115 c.p.c., nella rappresentazione di un sistema meccanico che utilizza le materie prime, originarie, prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate (il cd. processo di agglomerazione), le quali vengono convogliate nell’altoforno (da quest’ultimo fuoriesce la ghisa liquida, che viene immessa nell’acciaieria e, all’esito del processo di colata continua, è trasformata in bramma di acciaio); (c) in un ciclo di produzione quale era quello sopra descritto, risultava pertanto “essenziale” tutto l’apparato che conducevadalla materia prima alla bramma, essendo pertanto “necessaria” ogni prestazione che consenti sse il funzionamento di tale apparato; (d) dovevano pertanto essere ammessi in prededuzione “gli importi relativi alle fatture pacificamente afferenti a prestazioni riconducibili all’area a caldo …”; (e) quanto infine al credito di cui alla fattura 167 del 2014, lo stesso non poteva essere ammesso, “non essendosi verificata la messa in servizio” dell’opera che non era stata “conclusa”, in assenza della prova del collaudo. 2. Il decreto, pubblicato il 5.1.2019 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinariha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo la societàricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 D.L. 347/2003”, nonché “profili di contraddittorietà nella motivazione”.1.1 Sostiene la ricorrente che il Tribunale di Milano, rendendo una interpretazione eccessivamente restrittiva, avrebbe fuso le due fattispecie applicative previste dal predetto art. 3, comma 1bis, limitandosi a riconoscerne solo una (quella relativa alle prestazioni necessarie al risanamento ambientale e alla sicurezza limitatamente agli “impianti produttivi essenziali”) e relegando, peraltro, tutto il resto delle prestazioni- rese al di fuori dell’area a caldo -al rango del chirografo. Tale interpretazione – sottolinea la ricorrente – avrebbe porta to, tuttavia , a neutralizzare la seconda fattispecie operativa, parimenti riconosciuta dal legislatore come meritevole di “autonoma prededuzione”, ovvero quella avente ad oggetto le “prestazioni relative al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014”, fattispecie quest’ultima in relazione alla quale il legislatore non aveva per null a limitato il campo di operatività agli “impianti produttivi essenziali” e aveva solo dettato un requisito qualitativo della prestazione. 1.2 Aggiunge inoltre la ricorrente che il Tribunale sarebbe incorso in una evidente contraddizione motivazionaleladdove, in un primo momento (pag. 4 del decreto impugnato) aveva definito come alternativi il primo requisito oggettivo (“prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali”) ed il secondo requisito oggettivo (“prestazioni relative al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014”), e laddove, successivamente (v. pag. 6 decreto impugnato), smentendo quanto detto sopra, aveva escluso la natura di prededuzione a tutti i crediti non riferibili agli impianti produttivi non essenziali “ancorché afferenti il risanamento ambientale, la sicurezza e/o la continuità”, così riconoscendo diritto di prededuzione ad un solo requisito oggettivo. 1.3 Il motivo, così formulato, è inammissibile. In realtà, la censura attiene, con tutta evidenza, al solo secondo requisito oggettivo di cui al sopra ricordato art. 3, comma 1bis (“prestazioni relative al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014”); per questa parte, il credito era stato tuttavia escluso per mancanza dei requisiti di fatto (e cioè, in buona sostanza, per la mancata prova di tali requisiti). Osserva pertanto il Collegio che, ciò posto, non risulta dalla lettura del ricorso se e cometale ratio decidendi fosse stata eventualmente censurata in sede di giudizio oppositivo ex artt. 98 e 99 l. fall. Ne consegue che, in difetto di tale necessaria allegazione e non emergendo neanche dal decreto qui impugnato tale indispensabile elemento di valutazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per genericità di formulazione. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que