Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 1961

Cassazione n. 25943/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; fd7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 71-[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 20/01/2026, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione impugnata, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in Milano il 21/08/2023; [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché la Corte territoriale, alla era stato chiesto di avvincere nella continuazione questo fatto con quello oggetto della sentenza in data 24/07/2025 per tentato furto in abitazione commesso il 25/06/2025, non avrebbe compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, irragionevolmente dando prevalenza alla distanza temporale tra i fatti da avvincere ai sensi dell'art. 81 cod. pen.; che tuttavia non si ravvisa nella motivazione del provvedimento alcuna lacuna, poiché il giudice dell'esecuzione ha rilevato che lo iato temporale, la disomogeneità delle condotte e l'estemporaneità di quella di tentato furto, come descritta nella sentenza di cognizione, escludevano la sussistenza di elementi univocamente indicativi della preordinazione; che il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un'alternativa lettura degli elementi già esaminati dalla sentenza impugnata; che la censura sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, visto che la pena si attesta sui minimi edittali vigenti all'epoca dei fatti e la sua commisurazione segue ad una valutazione di elevata gravità del contegno dell'imputato, del quale si sottolineano gli allarmanti precedenti penali; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; fd7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 71-[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 20/01/2026, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione impugnata, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in Milano il 21/08/2023; [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché la Corte territoriale, alla era stato chiesto di avvincere nella continuazione questo fatto con quello oggetto della sentenza in data 24/07/2025 per tentato furto in abitazione commesso il 25/06/2025, non avrebbe compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, irragionevolmente dando prevalenza alla distanza temporale tra i fatti da avvincere ai sensi dell'art. 81 cod. pen.; che tuttavia non si ravvisa nella motivazione del provvedimento alcuna lacuna, poiché il giudice dell'esecuzione ha rilevato che lo iato temporale, la disomogeneità delle condotte e l'estemporaneità di quella di tentato furto, come descritta nella sentenza di cognizione, escludevano la sussistenza di elementi univocamente indicativi della preordinazione; che il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un'alternativa lettura degli elementi già esaminati dalla sentenza impugnata; che la censura sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, visto che la pena si attesta sui minimi edittali vigenti all'epoca dei fatti e la sua commisurazione segue ad una valutazione di elevata gravità del contegno dell'imputato, del quale si sottolineano gli allarmanti precedenti penali; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25943/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris