CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 35195/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a Melito di [OSCURATO:PERSONA] il 28 /0 8 /19 90 avverso lasentenza 1 4 / 0 7 /202 5 del la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso, deciso con rito de plano; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO Con sentenza del 14/07/2025la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Milano del 27/ 11/202 4 , appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 599-biscod. pen., in anni due di reclusione ed euro 800 di multa, in relazione ai reat i di tentata rapina aggravata e di falsa dichiarazione sull’identità. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, eccependo l’omesso accertamento della volontà dell’imputato di rinunciare ai residui motivi di appello nonché il mancato proscioglimento per insussistenza del fatto, in ragione della desistenza volontaria. Il ricorso è inammissibile. A seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-biscod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto ilpotere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-biscod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cit. essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (aspetti estraneial generico motivo di ricorso). Ne consegue che il motivo relativo alla desistenza volontaria deve intendersi rinunciato; i rilievi sull’ambito di accertamento della corte territoriale sono del tutto eccentrici, non dubitandosi dell’esistenza di un accordo e della volontà dell’imputato diaderirvi, alle condizioni indicate. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il1 ottobre 202 5 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]