CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 33485/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17671-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 1811/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17671/2020 Numero sezionale 8509/2021 Numero di raccolta generale 33485/2021 Data pubblicazione 11/11/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ. del 31 dicembre 2016, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria ex artt. 2 e 14 d. lgs. 251/2007 o a quella umanitaria ai sensi degli artt. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008 e 5, comma 6, d. lgs. 286/1998. 2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 11 novembre 2019, dichiarava inammissibile, per tardività, l’impugnazione proposta dal richiedente asilo. 3. Per la cassazione di tale statuizione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando due motivi di doglianza. Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art.370 cod. proc. civ. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 8 d. lgs. 25/2008, perché la Corte d’appello non ha valutato il periodo di permanenza del migrante nei paesi in cui era transitato dopo l’espatrio e le ragioni che da ultimo lo avevano indotto a fuggire anche dalla Libia. 3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 3, 5 e 14 d. lgs. 251/2007, in quanto la Corte di merito ha effettuato la valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo senza tenere in considerazione le attuali condizioni socio-politiche del paese di provenienza. Ric. 2020 n. 17671 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17671/2020 Numero sezionale 8509/2021 Numero di raccolta generale 33485/2021 Data pubblicazione 11/11/2021 4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono ambedue inammissibili. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal richiedente asilo a motivo della sua tardività. Il ricorso proposto non si confronta in alcun modo con la motivazione della statuizione impugnata, limitandosi a sviluppare censure attinenti al merito della controversia, che la Corte distrettuale non ha in alcun modo preso in esame in ragione del carattere assorbente del rilievo preliminare compiuto. Ne discende l’inammissibilità del ricorso. In vero, la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass.20910/2017, Cass. 13735/2020). La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 cod. proc. civ. e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 5 ottobre 2021. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 17671 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .