CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20149/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avv. [OSCURATO:PERSONA]Benincasa in forza di procura speciale in atti con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 3143/2022Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 20149/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 5192/15/2021, depositata in data 21/06/2021,udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] II di Napolinotificava a [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e ai soci della stessaavvisi di accertamento relativi all’anno 2013 (per IVA e IRAP), con i qualirecuperava a tassazione un maggior reddito d’impresa quantificato ineuro 204.744,66, ritenendo indeducibili taluni costi imputati incontabilità e la conseguente IRPEF in capo ai soci come rideterminata exart. 5 TUIR.L’accertamento prendeva le mosse dalle anomalie rilevate nellospesometro fornitori 2013, soprattutto in relazione alle fatture emesseda [OSCURATO:PERSONA], che nel 2013 non risultava avere presentatodichiarazione dei redditi né comunicazioni coerenti con il volume dioperazioni fatturate verso la società. L’Ufficio evidenziava quindimolteplici indici di inattendibilità delle operazioni e di possibileinterposizione fittizia di manodopera: l’assenza di un’effettiva autonomiaorganizzativa del fornitore (anche per profili quali sede/utenze), ladiscordanza tra il carattere “occasionale” dell’incarico e la stabilità delrapporto, l’incoerenza tra fatture riferite all’intero anno edocumentazione sul personale (modelli UNILAV) in larga parte nonriferibile al 2013 o con avvii solo dal giugno 2013, nonché risultanze diverifiche previdenziali (indicazione di sole 6 unità operative). Venivanopoi valorizzate ulteriori incongruenze su redditi dei nominativi indicati esui pagamenti, oltre a dati di registrazione IVA in capo al fornitoreritenuti non conciliabili con gli adempimenti dichiarativi.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 3143/2022Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 20149/2026Data pubblicazione 16/06/2026Nel dettaglio, la società e i soci impugnavano l’avvisoTF502AL05224, per IVA e IRAP 2013, davanti alla CTP di Napoli, che –si legge nella sentenza impugnata - con sentenza n. 10327/2019accoglieva il ricorso e annullava. La CTP, pur rilevando chel’accertamento appariva argomentato e che gli elementi indiziariprospettati dall’Ufficio delineavano un quadro illecito grave, anche dipossibile rilevanza penale, riteneva tuttavia che le fatture, ancorché“illecite”, fossero comunque inerenti all’attività d’impresa; diconseguenza annullava l’atto per difetto di motivazione, sul presuppostoche non fosse stata adeguatamente contestata l’inerenza dei costi.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello.La CTR Campania riteneva fondato il gravame e giudicava lamotivazione della sentenza di primo grado viziata e incoerente, perchéla CTP aveva riconosciuto la gravità delle anomalie e, al tempo stesso,aveva annullato gli avvisi per un vizio motivazionale, pur affermandoche la prova dell’inerenza gravava sul contribuente. La CTR osservavache l’Ufficio aveva mosso rilievi “radicali” alle operazioni tra FAEM edEsposito e aveva conseguentemente disconosciuto l’inerenza e ladeducibilità dei costi; rilevava inoltre che la contribuente non avevafornito repliche specifiche idonee a superare il quadro indiziariovalorizzato nell’atto impositivo.In conclusione, la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delleEntrate, riformava la decisione di primo grado.Ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a cinquemotivi.Resiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 3143/2022Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 20149/2026Data pubblicazione 16/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 14del d. Lgs. n. 546 del 1992, assumendo la sussistenza di litisconsorzionecessario tra società di persone e soci e lamentando la mancatariunione/integrazione del contraddittorio nei giudizi instauratiseparatamente.Il motivo è fondato.La pronuncia qui impugnata è resa nel giudizio di appello relativoalla sentenza della CTP di Napoli sez. 5, n. 10327/2019, nella quale eraimpugnato l’avviso di accertamento TF502AL05224 per IVA e IRAP incapo alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]; sono stati parti deigradi di merito sia la società ridetta sia i soci, [OSCURATO:PERSONA], GalloPeraltro, come si evince dalla documentazione prodotta dallaricorrente, gli avvisi di accertamento relativi all’IRPEF del singoli soci,invece, hanno formato oggetto – certamente – in primo grado diautonomi giudizi di fronte a differenti collegi giudicanti: quello n.TF3011105659 per irpef 2013 notificato a [OSCURATO:PERSONA] èstato deciso in primo grado dalla sentenza della CTP di Napoli, sez. 12,n. 14176/2019; quello n. TF501AL05345 per irpef 2013 notificato aGallo Ernesto è stato deciso in primo grado dalla sentenza della CTP diNapoli, sez. 28, n. 879/2020; quello n. TF3011105660 per irpef 2013notificato a [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza della CTP di Napoli, sez. 5, n.10328/2019; quello per irpef notificato a [OSCURATO:PERSONA] è statoimpugnato di fronte alla CTP di Milano.Come è noto, (sin da Cass. Sez. Un. n. 14815/2008 seguita tramoltissime – tra quelle più recenti – da Cass. n. 16730/2018 e da Cass.n. 10270/2024) il litisconsorzio necessario, quale emergente dall'art. 14Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 3143/2022Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 20149/2026Data pubblicazione 16/06/2026del d. Lgs. n. 546 del 1992, si configura come una fattispecie autonomarispetto a quella di cui all'art. 102 c.p.c., poiché si individuano i suoipresupposti nell'inscindibilità della causa determinata dall'oggetto delricorso; ne consegue che - in caso di impugnazione di un atto impositivounitario, proposta da uno o più soggetti, coinvolgente una pluralità diobbligati in una posizione inscindibilmente comune al rispettodell'obbligazione dedotta nello stesso atto impositivo impugnato - ilmancato rispetto del litisconsorzio determina la nullità dell'interogiudizio, in ragione della tutela della parità di trattamento dei coobbligatie del rispetto della loro capacità contributiva.L’unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delledichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singolisoci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzionecessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorsoproposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedereall'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d. Lgs. n. 546del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anched'ufficio - in ogni stato e grado del processo.La diversità delle vie processuali seguite da giudizi che dovevanoesser decisi dal medesimo giudice in tutti i gradi di merito è evidente.Va data continuità, secondo la Corte, al principio enunciato dalleSezioni Unite secondo il quale “da tutto quanto sopra esposto derivache, nel caso in cui venga proposto ricorso avverso un avviso di rettificadella dichiarazione dei redditi di una società di persone, o avverso unavviso di rettifica notificato ad un socio, in conseguenza della rettificadel reddito della società, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessariooriginario tra tutti i soci e la società, purché il ricorso venga propostoper contestare il reddito della società o le modalità del suo accertamento(sottolineatura aggiunta); ricorre, invece, una ipotesi di litisconsorzionecessario, solamente tra i soci, quando il ricorso introduttivo abbia adCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 3143/2022Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 20149/2026Data pubblicazione 16/06/2026oggetto la mera ripartizione del reddito, anche quando il socio contestila propria qualità (nel qual caso gli altri soci hanno interesse acontrastare la tesi del ricorrente, il cui accoglimento determina unincremento del loro carico fiscale). È esclusa ogni ipotesi di litisconsorzionecessario quando venga eccepita, da chiunque (società o soci), laintempestività della notifica dell'avviso di accertamento e, quindi, ladecadenza dell'ufficio dal potere impositivo nei confronti del singolodestinatario dell'atto, senza che ciò comporti ripercussioni per gli altri".In fattispecie identica è poi intervenuta una recente pronuncia diquesta Corte (Cass. n. 19741/25) che ha puntualizzato (par. 1.5) che"a fronte di tutto quanto innanzi, la peculiarità del caso di specie consistein ciò che l’avviso di accertamento sociale è stato notificato a società esoci e che sia l’una che gli altri l’hanno impugnato, mentre i soci, attintiulteriormente da corrispondenti avvisi personali, hanno separatamenteimpugnato anche questi, instaurando giudizi che riferiscono essere allostato sospesi in attesa della definizione del presente giudizio ritenutoprincipale. Ora, l’impugnazione dell’avviso di accertamento socialeanche da parte dei soci, per quanto detto, non è sufficiente adossequiare l’insegnamento delle Sezioni Unite: è ben vero chepartecipano al processo sociale tutti i contraddittori necessari, compresii soci, sui quali automaticamente riverbera effetto l’accertamentosociale; e tuttavia, al cospetto di tutti tali contradditori, non si celebraun processo unitario coinvolgente tutte le regiudicande, restandoescluse proprio quelle riguardanti i soci relativamente alladeterminazione dei loro redditi per trasparenza ex art. 5 tuir. In altreparole, osservata la regola dell’integrità del contraddittorio sul (mero)piano soggettivo, nondimeno resta inosservata quella del “sinultaneusprocessus” in funzione della contemporanea decisione di tutte leregiudicande: “simultaneus processus” a tutela della cui celebrazione –non utilmente evocabile, secondo il [OSCURATO:PERSONA] nomofilattico, laCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 3143/2022Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 20149/2026Data pubblicazione 16/06/2026sospensione delle cause personali dei soci ex art. 295 cod. proc. civ. –sovviene esclusivamente la riunione ex art. 29 D.Lgs. n. 546 del 1992,(finanche) obbligatoria in caso di contemporanea pendenza della causasociale e delle cause personali dei soci dinanzi al medesimo giudice(come nella specie, ove, pronunciata la sentenza di primo grado nel2017, pendevano dinanzi alla CTP di Palermo la causa sociale n.2329/2012 e quelle personali dei soci nn. 956 e 958/14), atteso che,secondo le Sezioni Unite, “la riunione si trasforma in obbligo inconsiderazione del vincolo del litisconsorzio necessario”.Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenzadi appello – dichiarandosi nullo l’intero giudizio di merito - è cassata conrinvio al giudice di primo grado che dovrà integrare il contraddittorio coni soci della [OSCURATO:SOCIETA]. riunendo al presente giudizio – avente ad oggettol’avviso di accertamento societario a fini irap e iva – tutti i giudizi relativiagli avvisi di accertamento a fini irpef notificati ai singoli soci di FAEMs.a.s.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo relativoall’illegittimità dell’avviso di accertamento per motivazione perrelationem ad atti istruttori compiuti nei confronti del fornitore (Espositodella L. n. 212 del 2000.Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per ulteriore violazionedell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo concernente lacontraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamento, che, purfondandosi sulla pretesa non operatività del fornitore nel primo semestre2013, recupera a tassazione anche fatture emesse nel secondosemestre.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 3143/2022Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 20149/2026Data pubblicazione 16/06/2026Con il quarto motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza dei requisitiessenziali e motivazione apparente/incomprensibile, in violazionedell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111 Cost., deducendol’assenza di un’effettiva ratio decidendi in ordine alla ritenuta inesistenzaoggettiva delle operazioni e alla conseguente indeducibilità dei costi.Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art.39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.), sostenendo che l’Ufficio non assolve l’onere di provarel’inesistenza oggettiva delle prestazioni, essendosi limitato a valorizzareanomalie e irregolarità del fornitore, riferite in particolare al primosemestre 2013, pur recuperando anche fatture del secondo semestre.Alla luce della decisione in ordine al primo motivo, le restanticensure sono assorbite in quanto divenute prive di rilevanza ai fini delladecisione P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restantimotivi; dichiara la nullità dell’intero giudizio di merito; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado diNapoli, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedereanche in ordine alle spese processuali del presente giudizio diLegittimità.Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8