CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24968/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso che inerisce la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio non supera la soglia di ammissibilità in quanto contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello ha offerto una motivazione esaustiva priva di logicità manifesta aderenti alle emergenze gestuali relativamente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche invocate con l'atto d'appello per temperare il trattamento sanzionatorio inflitto; rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si contesta la motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo - è manifestamente infondato tenuto conto che, secondo la non manifestamente illogica valutazione della Corte di merito, la dinamica degli eventi delittuosi contestati, era incompatibile con l'insussistenza della volontà di perpetrare la truffa contestata (invero dagli accertamenti svolti dalla società di investigazione incaricata dalla parte civile era emerso che l'imputato aveva riportato le lesioni refertate in occasione di un sinistro precedente e che doveva escludersi che la richiesta risarcitoria fosse stata presentata con un semplice errore nella data del sinistro tenuto conto che la difformità tra quanto accaduto e quanto denunciato non era limitata solo al dato temporale ma a tutta la dinamica dell'evento: pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della