CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06815/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] Suistanza iscritt a d’ufficio al n. 19426 /20 23 R.G. propost a da : per la correzione di errore materiale del decreto di estinzione del giudizio emesso dalla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE recante il numero di raccolta generale 9908/2024pubblicato in data 11 aprile 2024 resonel giudizio r.g. n. 19426/2023 su ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUIGI, elettivamente domiciliato inCatania, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Ric. 2023n. 19426sez. S2 - ud. 06/0 3 /202 5 [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’istanza sopra indicata la difesa del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s, e di [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario in persona dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello stato evidenzia che con i l decretoindicato in epigrafe recante il numero di raccolta generale 9908/2024 pubblicato in data 11 aprile 2024 la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione n. 19426/2023 R.G e condannato l a parte ricorrente a l pagamento alla parte controricorrente delle spese liquidate in € 20 00,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Il fallimento, come si è detto, in relazione al suddetto procedimento, era stato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato giusto provvedimento del 4 ottobre 2023 del giudice delegato al fallimento dottoressa [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tali fatti l’istante chiede la correzione dell’errore presente neldecreto poiché la condanna a carico del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate a favore della parte controricorrente, andava pronunciata a favore dello Stato. In particolare, il dispositivo nella parte in cui si legge "condanna il ricorrente al pagamento alla parte controricorrente dellespese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 2000,00, oltre Ric. 2023n. 19426sez. S2 - ud. 06/0 3 /202 5 alle spese forfettarie nella misura del 15% agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Presidente titolare della Seconda Sezione Civile, con provvedimento del 21 novembre 2024, ha rilevato la necessità di “valutare la sollecita correzione d’ufficio dell’errore materiale ipotizzato contenuto nel suddetto provvedimento”; La fissazione dell’adunanza in camera di consiglio è stata ritualmente comunicata dalla Cancelleria [OSCURATO:PERSONA] L'istanza offre l'occasione per l'esercizio del potere officioso di correzione degli errori materiali. Come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n. 5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), infatti, l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della partesoccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; la norma è peraltro coerente con l'art. 110, comma 3, dello stesso testo unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, è correggibile a norma dell'art. 391 bis, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 07/07/2010, n. 16037, Cass., 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio. Nel decreto di estinzione n. 9908/2024 Racc. Gen. di questa Corte, per una mera svista, è stata invece disposta la liquidazione delle spese direttamente in favore della parte controricorrente. Ric. 2023n. 19426sez. S2 - ud. 06/0 3 /202 5 Di conseguenza l’istanza va accolta, e il dispositivo deldecreto di estinzione di questa Corte recante il numero di raccolta generale 9908/2024 pubblicato in data 11 aprile 2024 nel procedimento n. 19426/2023 deve essere corretto mediante la sostituzione, rispettivamente, delle parole “in favore della parte controricorrente” con le parole «in favore dello Stato». Per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002). P.Q.M. La Corte dispone che il dispositivo del decreto di estinzione di questa Corte recante il numero di raccolta generale 9908/2024 pubblicato in data 11 aprile 2024 nel procedimento n. 19426/2023 deve essere corretto mediante la sostituzione, rispettivamente, delle parole “in favore della parte controricorrente” con le parole “con pagamento in favore dell’Erario, essendo stato il Fallimento controricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc.