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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12934/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 04/2025 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 14928 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14928del ruolo generale dell’anno 2023, proposto ANGELINI Carlo (C.F.: NGLCRL 61B16 C070Q ) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente– controricorrente al ricorso incidentale - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Renato (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57C28 G403L ) rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40E12 E447U) e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A14C070V) -controricorrente– ricorrente in via incidentale - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 7/2023, pubblicatain data 9 gennaio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha pignorato i crediti vantati daCarlo Angelini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

Il giudice dell’esecuzione a se- guito della proposizione di una opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore esecutato, all’esito della fase sommaria cau- telare della stessa, ha dichiarato improcedibile l’esecuzione, Ric. n. 14928/2023 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 con liquidazione delle spese della suddetta fase. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale provvedimento.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Fermo, che ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui “ di- chiara estinta la procedura e dispone lo svincolo delle somme pignorate”.

Ricorre l’Angelini,sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, al quale resi- ste con controricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ri- corso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Nel presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione agli atti esecutivi proposta, ai sensi dell’art. 617, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non risultano, infatti, evocati i terz i pignorat i ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che non risultano, del resto, evocatidalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità.

Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione for- zata (cd.

“progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ric. n. 14928/2023 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.

Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021; Sez. 6 –3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 30491 del 18/10/2022, Rv. 666266 –01; nel medesimo senso, anche con specifico riferimento alla riscossione coattiva di cre- diti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 –01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022; per la conferma di tale principio, con la precisazione per cui il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari, è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023, Rv. 668669 -01).

Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità.

Ric. n. 14928/2023 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 Ne consegue che il giudizio di merito si è svolto senza la parte- cipazione di tutti i legittimati passivi necessari, il che ne deter- mina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la vio- lazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integra- zione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, an- che d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le altre: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 –01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez.

U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 -01).

La sentenza impugnata va, in definitiva, cassata, con rimes- sione del procedimento al giudice di primo e unico grado. 2.La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Fermo, quale giudice di primo e unico grado, in persona di di- verso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Fermo, quale giudice di primo e Ric. n. 14928/2023 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 unico grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giu-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 04/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 14928 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14928del ruolo generale dell’anno 2023, proposto ANGELINI Carlo (C.F.: NGLCRL 61B16 C070Q ) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente– controricorrente al ricorso incidentale - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Renato (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57C28 G403L ) rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40E12 E447U) e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A14C070V) -controricorrente– ricorrente in via incidentale - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 7/2023, pubblicatain data 9 gennaio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha pignorato i crediti vantati daCarlo Angelini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Il giudice dell’esecuzione a se- guito della proposizione di una opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore esecutato, all’esito della fase sommaria cau- telare della stessa, ha dichiarato improcedibile l’esecuzione, Ric. n. 14928/2023 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 con liquidazione delle spese della suddetta fase. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale provvedimento. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Fermo, che ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui “ di- chiara estinta la procedura e dispone lo svincolo delle somme pignorate”. Ricorre l’Angelini,sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, al quale resi- ste con controricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ri- corso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Nel presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione agli atti esecutivi proposta, ai sensi dell’art. 617, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non risultano, infatti, evocati i terz i pignorat i ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che non risultano, del resto, evocatidalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità. Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione for- zata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ric. n. 14928/2023 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021; Sez. 6 –3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 30491 del 18/10/2022, Rv. 666266 –01; nel medesimo senso, anche con specifico riferimento alla riscossione coattiva di cre- diti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 –01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022; per la conferma di tale principio, con la precisazione per cui il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari, è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023, Rv. 668669 -01). Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. Ric. n. 14928/2023 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 Ne consegue che il giudizio di merito si è svolto senza la parte- cipazione di tutti i legittimati passivi necessari, il che ne deter- mina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la vio- lazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integra- zione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, an- che d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le altre: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 –01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 -01). La sentenza impugnata va, in definitiva, cassata, con rimes- sione del procedimento al giudice di primo e unico grado. 2.La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Fermo, quale giudice di primo e unico grado, in persona di di- verso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Fermo, quale giudice di primo e Ric. n. 14928/2023 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 unico grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giu-
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