Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 34523/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22947/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro C.I.A. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1261/2017 depositata il 09/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Cagliari n. 1261/2017 depositata il 09/05/2018.

Resiste con controricorso la C.I.A. [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

La controricorrente ha depositato memoria.

La Corte d’appello di Cagliari, pronunciando in giudizio ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ha determinato in complessivi € 15.240,00 il compenso spettante all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'attività professionale svolta in favore della C.l.A. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore della stessa nel procedimento in grado di appello avverso la sentenza n. 473/2009 del Tribunale di Cagliari, giusta incarico conferitogli dal procuratore degli associati C.I.A. in data 8 marzo 2010, appello definito con sentenza n. 459/2016 della Corte di Cagliari.

La C.I.A. è stata così condannata, detratto l'importo già versato, al pagamento in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di € 5.659,85, oltre accessori.

Riferisce l’impugnata ordinanza che lo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto di aver patrocinato la C.I.A. già per il primo grado, avendo ricevuto incarico di promuovere il giudizio nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna al fine di far dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di rimborso delle somme erogate dalla stessa Regione in forza dellaL.R. 44/1998 a titolo di contributi in conto interessi, nonché di accertare l'obbligo di continuare nella predetta contribuzione, o in subordine di chiederela condanna al risarcimento dei danni subiti dagli agricoltori sardi iscritti alla C.I.A. a seguito della dichiarazione di illegittimità degli aiuti di stato erogati dalla medesima Regione Sardegna sulla base della predetta legge regionale.

Il ricorrente aveva chiesto la liquidazione dei propri compensi in relazione al valore della controversia,indicandolo nell'importo di € 3.942.142,67, ossia il valore dei contributi regionali già erogati, peraltro rilevando che, ai fini della determinazione del valore della controversia, si sarebbe dovuto sommare al predetto importo restitutorio anche quello relativo all'invocato obbligo di continuare nella corresponsione dei contributi, valore comunque identico a quello della domanda subordinata di risarcimento dei danni, da determinarsi alla stregua dell'obbligo dei vari mutuatari verso le banche.

Per quanto qui rilevi, la Corte di Cagliari ha posto in evidenza che, all’esito della decisione di questione pregiudiziale rimessa alla Corte di Giustizia UE, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della C.I.A., aveva limitato la propria domanda alla richiesta subordinata di risarcimento dei danni.

Con sentenza n. 473/09 il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato la inammissibilità della domanda fondata sulla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi regionali, in quanto nuova, e rigettato quella di risarcimento dei danni.

Con lettera dell’8 marzo 2010, la C.I.A. aveva conferito all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di "redigeree proporre l'atto d'appello avverso la nota sentenza del Tribunale di Cagliari che ha respinto l'azione da noi proposta nei confronti della Regione Sardegna e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dai nostri associati in seguito alla dichiarazione di illegalità ed illegittimità dei benefici concessi con la L.R. 44/1998”.

La C orte d’appello di Cagliari ha dunque affermato che, “avuto riguardo all'andamento ed esito del giudizio di primo grado come sopra esposto, e soprattutto alla lettera di incarico del 8.3.2010, sulla quale lo stesso ricorrente ha fondato la domanda di liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta in grado di appello”, doveva ritenersi che “oggetto di tale mandato fosse quello di proporre gravame con esclusivo riferimento al rigetto in primo grado della domanda di risarcimento dei danni.

Conseguentemente, il compenso professionale deve essere liquidato con riferimento al valore della controversia avente in appello per oggetto la sola domanda di risarcimento dei danni, a nulla rilevando il fatto che il difensore, nonostante il preciso incarico ricevuto, avesse poi confezionato un atto di appelloove aveva, anche brevemente, insistito in altre domande”.

La Corte di Cagliari ha quindi considerato tale domanda risarcitoria come avente valore indeterminato, giacché pari all'importo totale dei contributi oggetto della pretesa di rimborso e di quelli futuri sino alla estinzione dei mutui, evidenziando come lo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'iscrivere a ruolo la causa in appello, avesse dichiarato ai fini del contributo unificato che la causa era di valore indeterminato.

L’ordinanza impugnata ha perciò fatto riferimento allo scaglione del d.m. 55/2014 compreso tra € 260.000,00 e € 520.00 0,00.

È stato infine negato l'aumento per la difesa di più parti, atteso che il mandato era stato conferito dalla sola CIA e che la riferibilità del danno a più soggetti, quali gli associati della Confederazione, poteva incidere sulla sola complessità della controversia.

Il primo motivo del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 14 c.p.c., giacché “nel procedere ad individuare l'ambito dell'impugnazione ai fini della determinazione del valore del processo d'appello ”, l’ordinanza impugnata, anziché adottare i parametri predisposti dalle norme suddette e apprezzare il contenuto sostanziale sia della pretesa fatta valere dagli attori sia dell'oggetto del gravame da essi successivamente proposto, quali scaturenti dalle conclusioni precisate nel giudizio di primo grado e dagli specifici motivi di appello , avrebbe erroneamente preferito far riferimento all'aspetto letterale della missiva di conferimento del mandato, per tal via escludendo dall'ambito del giudizio di gravame il primo specifico motivo di impugnazione formulato, avente riguardo altresì all'inesistenza dell'obbligo di rimborso, oggetto anche di apposita pronuncia nella sentenza definitiva del procedimento d'appello medesimo.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 c.p.c., 5, nn. 2, 3, 5, 6 del D.M. n. 55/2014, in quanto l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda risarcitoria fosse di valore indeterminato, senza tener conto della domanda di accertamento negativo dell'obbligo di rimborso avente il valore di € 3.942.142,67 ( di cui già al precedente motivo di ricorso) e comunque non considerando che anche la sola domanda risarcitoria recava un importo non inferiore ai quattro milioni di euro.

Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, n. 2, del D.M. n. 55/2014, avendo l'ordinanza impugnata negato il riconoscimento dell'aumento del compenso previsto dal suindicato art. 4 n. 2 per la difesa di più parti, sull'incongruo assunto "che il mandato era stato conferito dalla sola C .I.A.", tenendo così conto del cliente committente e non del numero dei soggetti assistiti dall'avvocato in sede processuale, ovvero, nella specie dei 108 soggetti titolari delle rispettive posizioni sostanziali dedotte in giudizio .

Il ricorso non è fondato.

Innanzitutto, quanto al primo motivo in particolare, occorre considerare che il giudizio concerne una liquidazione dei compensi a carico del cliente, per la quale l’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, prevede che si abbia riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda, ovvero al valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

Per costante interpretazione di questa Corte, invero, in tema di compensi professionali forensi da liquidare a carico del cliente, deve farsi riferimento al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello derivante dall’applicazione degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, e tale criterio impone al giudice di merito di verificare in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se, al fine di determinare le competenze dovute al legale, l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo (Cass. Sez. 2, 12/07/2018, n. 18507; Cass. Sez. 2, 31/05/2010, n. 13229; Cass. Sez. 2, 08/02/2012, n. 1805).

D’altro canto, lo stesso art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, per la liquidazione dei compensi a carico del soccombente, specifica che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Ne consegue che, ove, come avvenuto nel caso di specie, l’attore abbandoni nel corso del giudizio di primo grado la domanda proposta in via principale (di accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di rimborso dei contribuiti erogati e di spettanza di quelli da erogare) e venga rigettata la domanda proposta in via subordinata (di risarcimento dei danni), sicché poi soltanto tale ultima statuizione venga ad essere appellata, restando non devoluta alla cognizione del secondo giudice la domanda rinunciata, il valore del successivo grado di giudizio va rapportato alla sola somma ancora in contestazione, sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), salva poi l’operatività del criterio del “decisum” in caso di accoglimento solo in parte dell'impugnazione (arg. da Cass. Sez.

L, 08/03/2005, n. 4966; Cass. Sez.

L, 07/03/2005, n. 4843; Cass. Sez.

Unite, 11/09/2007, n. 19014).

Il primo motivo di ricorso va perciò respinto.

Va del pari rigettato il secondo motivo di ricorso.

In tema di compensi professionali forensi da liquidare a carico del cliente, la determinazione del valore della causa, ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, deve ritenersi di valore indeterminabile ove attenga, come nella specie, ad una domanda di risarcimento pari all'importo totale dei contributi da rimborsare e di quellifuturi da erogare sino alla estinzione dei mutui, nella quale, dunque, gli elementi di valutazione del danno, del quale si chiede il ristoro, costituiscano l'oggetto, o uno degli oggetti, dell'accertamento e della quantificazione rimessi al giudice, mancando concreti ed attendibili elementi per la stima precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio (arg. da Cass. Sez. 3, 12/07/2005, n. 14586; Cass. Sez. 2, 24/03/2004, n. 5901 ).

D’altro canto, sempre ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione dei compensi dell’avvocato, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, esse si cumulano tra di loro e la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile (Cass. Sez. 2, 26/07/2011, n. 16318).

E,infine, infondato anche il terzo motivo.

L’aumento contemplato "di regola” dall’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 concerne l’ipotesi in cui “l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale”.

Tale facoltà di aumento del compenso unico, operante nel rapporto tra difensore e cliente, è riconosciuta, pertanto, quando le cause, nonostante l'identità del loro contenuto giuridico, abbiano comportato un'attività difensionale non meramente ripetitiva e suppone la difesa di più parti av enti identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, 19/05/2021, n. 13595).

È evidentemente perciò corretta in diritto la decisione Corte d’appello di Cagliari, secondo cui nel caso di specie non trovava applicazione la facoltà di aumento per la difesa di più parti, avendo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] assistito in giudizio un unico soggetto, ovvero la C.I.A. [OSCURATO:PERSONA].

Le associazioni non riconosciute, ancorché sfornite di personalità giuridica, sono considerate dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle degli associati, e sono perciò dotate di autonoma legittimazione sostanziale e processuale: ne consegue che tali associazioni sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse posti in essere ed assumono in via esclusiva la qualità di parti nelle relative controversie.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22947/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro C.I.A. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1261/2017 depositata il 09/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Cagliari n. 1261/2017 depositata il 09/05/2018. Resiste con controricorso la C.I.A. [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. La controricorrente ha depositato memoria. La Corte d’appello di Cagliari, pronunciando in giudizio ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ha determinato in complessivi € 15.240,00 il compenso spettante all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'attività professionale svolta in favore della C.l.A. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore della stessa nel procedimento in grado di appello avverso la sentenza n. 473/2009 del Tribunale di Cagliari, giusta incarico conferitogli dal procuratore degli associati C.I.A. in data 8 marzo 2010, appello definito con sentenza n. 459/2016 della Corte di Cagliari. La C.I.A. è stata così condannata, detratto l'importo già versato, al pagamento in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di € 5.659,85, oltre accessori. Riferisce l’impugnata ordinanza che lo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto di aver patrocinato la C.I.A. già per il primo grado, avendo ricevuto incarico di promuovere il giudizio nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna al fine di far dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di rimborso delle somme erogate dalla stessa Regione in forza dellaL.R. 44/1998 a titolo di contributi in conto interessi, nonché di accertare l'obbligo di continuare nella predetta contribuzione, o in subordine di chiederela condanna al risarcimento dei danni subiti dagli agricoltori sardi iscritti alla C.I.A. a seguito della dichiarazione di illegittimità degli aiuti di stato erogati dalla medesima Regione Sardegna sulla base della predetta legge regionale. Il ricorrente aveva chiesto la liquidazione dei propri compensi in relazione al valore della controversia,indicandolo nell'importo di € 3.942.142,67, ossia il valore dei contributi regionali già erogati, peraltro rilevando che, ai fini della determinazione del valore della controversia, si sarebbe dovuto sommare al predetto importo restitutorio anche quello relativo all'invocato obbligo di continuare nella corresponsione dei contributi, valore comunque identico a quello della domanda subordinata di risarcimento dei danni, da determinarsi alla stregua dell'obbligo dei vari mutuatari verso le banche. Per quanto qui rilevi, la Corte di Cagliari ha posto in evidenza che, all’esito della decisione di questione pregiudiziale rimessa alla Corte di Giustizia UE, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della C.I.A., aveva limitato la propria domanda alla richiesta subordinata di risarcimento dei danni. Con sentenza n. 473/09 il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato la inammissibilità della domanda fondata sulla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi regionali, in quanto nuova, e rigettato quella di risarcimento dei danni. Con lettera dell’8 marzo 2010, la C.I.A. aveva conferito all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di "redigeree proporre l'atto d'appello avverso la nota sentenza del Tribunale di Cagliari che ha respinto l'azione da noi proposta nei confronti della Regione Sardegna e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dai nostri associati in seguito alla dichiarazione di illegalità ed illegittimità dei benefici concessi con la L.R. 44/1998”. La C orte d’appello di Cagliari ha dunque affermato che, “avuto riguardo all'andamento ed esito del giudizio di primo grado come sopra esposto, e soprattutto alla lettera di incarico del 8.3.2010, sulla quale lo stesso ricorrente ha fondato la domanda di liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta in grado di appello”, doveva ritenersi che “oggetto di tale mandato fosse quello di proporre gravame con esclusivo riferimento al rigetto in primo grado della domanda di risarcimento dei danni. Conseguentemente, il compenso professionale deve essere liquidato con riferimento al valore della controversia avente in appello per oggetto la sola domanda di risarcimento dei danni, a nulla rilevando il fatto che il difensore, nonostante il preciso incarico ricevuto, avesse poi confezionato un atto di appelloove aveva, anche brevemente, insistito in altre domande”. La Corte di Cagliari ha quindi considerato tale domanda risarcitoria come avente valore indeterminato, giacché pari all'importo totale dei contributi oggetto della pretesa di rimborso e di quelli futuri sino alla estinzione dei mutui, evidenziando come lo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'iscrivere a ruolo la causa in appello, avesse dichiarato ai fini del contributo unificato che la causa era di valore indeterminato. L’ordinanza impugnata ha perciò fatto riferimento allo scaglione del d.m. 55/2014 compreso tra € 260.000,00 e € 520.00 0,00. È stato infine negato l'aumento per la difesa di più parti, atteso che il mandato era stato conferito dalla sola CIA e che la riferibilità del danno a più soggetti, quali gli associati della Confederazione, poteva incidere sulla sola complessità della controversia. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 14 c.p.c., giacché “nel procedere ad individuare l'ambito dell'impugnazione ai fini della determinazione del valore del processo d'appello ”, l’ordinanza impugnata, anziché adottare i parametri predisposti dalle norme suddette e apprezzare il contenuto sostanziale sia della pretesa fatta valere dagli attori sia dell'oggetto del gravame da essi successivamente proposto, quali scaturenti dalle conclusioni precisate nel giudizio di primo grado e dagli specifici motivi di appello , avrebbe erroneamente preferito far riferimento all'aspetto letterale della missiva di conferimento del mandato, per tal via escludendo dall'ambito del giudizio di gravame il primo specifico motivo di impugnazione formulato, avente riguardo altresì all'inesistenza dell'obbligo di rimborso, oggetto anche di apposita pronuncia nella sentenza definitiva del procedimento d'appello medesimo. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 c.p.c., 5, nn. 2, 3, 5, 6 del D.M. n. 55/2014, in quanto l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda risarcitoria fosse di valore indeterminato, senza tener conto della domanda di accertamento negativo dell'obbligo di rimborso avente il valore di € 3.942.142,67 ( di cui già al precedente motivo di ricorso) e comunque non considerando che anche la sola domanda risarcitoria recava un importo non inferiore ai quattro milioni di euro. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, n. 2, del D.M. n. 55/2014, avendo l'ordinanza impugnata negato il riconoscimento dell'aumento del compenso previsto dal suindicato art. 4 n. 2 per la difesa di più parti, sull'incongruo assunto "che il mandato era stato conferito dalla sola C .I.A.", tenendo così conto del cliente committente e non del numero dei soggetti assistiti dall'avvocato in sede processuale, ovvero, nella specie dei 108 soggetti titolari delle rispettive posizioni sostanziali dedotte in giudizio . Il ricorso non è fondato. Innanzitutto, quanto al primo motivo in particolare, occorre considerare che il giudizio concerne una liquidazione dei compensi a carico del cliente, per la quale l’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, prevede che si abbia riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda, ovvero al valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti. Per costante interpretazione di questa Corte, invero, in tema di compensi professionali forensi da liquidare a carico del cliente, deve farsi riferimento al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello derivante dall’applicazione degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, e tale criterio impone al giudice di merito di verificare in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se, al fine di determinare le competenze dovute al legale, l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo (Cass. Sez. 2, 12/07/2018, n. 18507; Cass. Sez. 2, 31/05/2010, n. 13229; Cass. Sez. 2, 08/02/2012, n. 1805). D’altro canto, lo stesso art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, per la liquidazione dei compensi a carico del soccombente, specifica che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. Ne consegue che, ove, come avvenuto nel caso di specie, l’attore abbandoni nel corso del giudizio di primo grado la domanda proposta in via principale (di accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di rimborso dei contribuiti erogati e di spettanza di quelli da erogare) e venga rigettata la domanda proposta in via subordinata (di risarcimento dei danni), sicché poi soltanto tale ultima statuizione venga ad essere appellata, restando non devoluta alla cognizione del secondo giudice la domanda rinunciata, il valore del successivo grado di giudizio va rapportato alla sola somma ancora in contestazione, sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), salva poi l’operatività del criterio del “decisum” in caso di accoglimento solo in parte dell'impugnazione (arg. da Cass. Sez. L, 08/03/2005, n. 4966; Cass. Sez. L, 07/03/2005, n. 4843; Cass. Sez. Unite, 11/09/2007, n. 19014). Il primo motivo di ricorso va perciò respinto. Va del pari rigettato il secondo motivo di ricorso. In tema di compensi professionali forensi da liquidare a carico del cliente, la determinazione del valore della causa, ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, deve ritenersi di valore indeterminabile ove attenga, come nella specie, ad una domanda di risarcimento pari all'importo totale dei contributi da rimborsare e di quellifuturi da erogare sino alla estinzione dei mutui, nella quale, dunque, gli elementi di valutazione del danno, del quale si chiede il ristoro, costituiscano l'oggetto, o uno degli oggetti, dell'accertamento e della quantificazione rimessi al giudice, mancando concreti ed attendibili elementi per la stima precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio (arg. da Cass. Sez. 3, 12/07/2005, n. 14586; Cass. Sez. 2, 24/03/2004, n. 5901 ). D’altro canto, sempre ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione dei compensi dell’avvocato, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, esse si cumulano tra di loro e la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile (Cass. Sez. 2, 26/07/2011, n. 16318). E,infine, infondato anche il terzo motivo. L’aumento contemplato "di regola” dall’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 concerne l’ipotesi in cui “l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale”. Tale facoltà di aumento del compenso unico, operante nel rapporto tra difensore e cliente, è riconosciuta, pertanto, quando le cause, nonostante l'identità del loro contenuto giuridico, abbiano comportato un'attività difensionale non meramente ripetitiva e suppone la difesa di più parti av enti identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, 19/05/2021, n. 13595). È evidentemente perciò corretta in diritto la decisione Corte d’appello di Cagliari, secondo cui nel caso di specie non trovava applicazione la facoltà di aumento per la difesa di più parti, avendo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] assistito in giudizio un unico soggetto, ovvero la C.I.A. [OSCURATO:PERSONA]. Le associazioni non riconosciute, ancorché sfornite di personalità giuridica, sono considerate dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle degli associati, e sono perciò dotate di autonoma legittimazione sostanziale e processuale: ne consegue che tali associazioni sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse posti in essere ed assumono in via esclusiva la qualità di parti nelle relative controversie. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 34523/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris