CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 1998
Cassazione n. 09580/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MURI Alessandro (imputato del reato continuato di detenzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish) ricorre avverso la sentenza emessa in data 08/04/2022 dalla Corte di Appello di Torino (che ha confermato la condanna inflittagli in primo grado), lamentando la mancata applicazione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che il ricorso presenti connotazioni meramente reiterative delle doglianze già proposte e disattese in grado di appello, che peraltro appaiono anche manifestamente infondate dal momento che l'esclusione dell'attenuante è stata motivata, dalla Corte territoriale, con la insufficienza del riferimento alla ulteriore droga detenuta nel garage (oltre quella rinvenuta nella sua auto), avendo il MURI rifiutato di indicare le persone cui si rivolgeva per l'approvvigionamento del considerevole quantitativo di stupefacente complessivamente rinvenuto e sequestrato; ritenuto che tale percorso argomentativo risulti pienamente in linea con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è necessario, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, che il risultato conseguito dalla collaborazione consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ma è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione» (Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore