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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 dicembre 1954

Cassazione n. 00427/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Salvatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/12/1954 avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Gloria M uscarella ; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità delricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di a ppello di Lecce ha confermato la pronunziadel Tribunale di Lecce del 13 . 11 .202 0 , che condannava [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico dal 20.09.2007 al 27.05.2009,e di fatto alla data del fallimento, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-EBS, all a pen a ritenut a di giustizia , per i reat i di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di fondidell’impresa (crediti, cassa, fondi dell’impresa quali entrate registrate sul cc acceso presso Unicredit , con causale “incasso fatture”),e di bancarotta fraudolenta documentale ( irregolare tenuta di libri e scritture contabilie fiscali, tenute solo per gli anni 2007 e 2008, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del movimento di affari).

2. Contro l'anzidetta sentenza, l ’ imputat o propo ne ricorso , affidato a due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione , ai sensi dell'art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, di omessa valutazione e travisamento d ell e prove documentali acquisite e prodotte dalla difesa, nel primo grado di giudizio, in ordine alla giustificazione della destinazione delle somme distratte per finalità coerenti con l’attività di impresa, che avrebbe consentito la ricostruzione delle vicende societarie successive al 2009, anche mediante il riscontro delle corrispondenti voci di entrate/uscite risultanti dagli estratti conto del rapporto tenuto dalla ditta presso Unicredit.

Si deduce che a fronte della documentazione prodotta relativa all’avvio nell’autunno 2009 di intensa attività di svil u pp o di progetti fotovoltaici con complessivo esborso di euro 107.384 (richiesta all’ENEL Distribuzione s.p.a. di n.4 preventivi per la predisposizione dell’allaccio alla rete nazionale, saldati con bonifici bancari per complessivi euro 7.200; stipula di n.3 contratti preliminari di compravendita di terreni per la realizzazione di parchi fotovoltaici, nell’agro di Cerignola, e corresponsione di caparre per complessivi euro 20.000; mandato di intermediazione immobiliare con [OSCURATO:PERSONA] e versamento di complessivi euro 14.000; acquisto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di n.3 diritti di connessione alla rete elettrica per complessivi euro 57.340 ; sottoscrizione di Polizza assicurativa con AXA Assicurazioni per euro 3.830), la Corte d’appello avrebbe richiamato per relationem la sentenza di primo grado, omettendo di motivare sul punto. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta condotta distrattivacompiuta dall’imputato qualeamministratore di fatto della società .

La Corte di merito avrebbe ritenuto che le operazioni gestionali (contratti preliminari di compravendita di terreni, nell’agro di Cerignola, per la realizzazione di parchi fotovoltaici)siano state compiute dall’imputato a nome proprio e non come legale rappresentantedella EBS s.r.l. in quanto dal 27.05.2009 questi era amministratore di fatto della società.

La motivazione sarebbe contraddittoria perché se, da un lato, ha ritenuto il ricorrente amministratore di fatto della società fallita, d’altro, avrebbe sottoscritto in data 29.01.2010 i contratti preliminari in nome e per conto della stessa.

Si allega documentazione comprovante che i terreni acquistati sono sempre stati nella disponibilità della EBS s.r.l., e che l’imputato avrebbe agito non in proprio ma per conto enell’interesse della società, effettiva utilizzatrice dei terreni.

Si deduce contraddittorietà della motivazione con riguardo alla valutazione delle movimentazioni bancarie, esaminate per affermare la presumibile destinazione per fini extra-sociali delle somme giacenti sul conto, e non esaminate per comprovarne la destinazione aziendale.

In punto di trattamento sanzionatorio,si duole della pena irrogata per il reato di bancarotta patrimoniale e della mancata esclusione del danno di particolare gravità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso ènel complesso infondato. 2.Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. tra le altre Cass., Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, rv. 197497) le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nelle valutazioni-si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità.

Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Sez.

Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), la motivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza di giustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.

Nella specie, la Corte d’appello effettua,ampi riferimenti alle argomentazioni del giudice di primo grado, che, con motivazione concisa,ma congrua, condivide e ritiene corrette, non inficiate,né confutate dalla difesa, poiché medesime sono le censure articolate con i motivi di appello, ed in verità le stesse sono quelle oggi ripercorse con il ricorso.

Come già accennato infatti quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello(Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).

Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni è ammissibile, nel caso in esame, per avere la Corte d'appello ripercorso, sulla base degli atti d'appello, l'iter motivazionale della sentenza di primo grado per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed esaminato le censure svolte.

I giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio tutte le vicende societarie sulla base delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari e ne hanno dato atto con motivazione precisa, congrua e priva di illogicità, tantomeno manifesta, peraltroin doppia conforme.

Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei già menzionati vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti lacui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01; Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023).

E’ qui opportuno ribadire che, avendo la Corte d’appello adottato criteri di valutazione delle prove del tutto sovrapponibili a quelli fatti propri dal giudice di prime cure, ci troviamo di fronte ad un caso di doppia conforme, con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (Sez.

II, sentenza n. 37295 del 12/6/2019). 3.Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il motivo è reiterativo e si limita a riprodurre censure dedotte in appello, solo con il riferimento in premessa alla richiesta di annullamento della sentenza impugnata, difettando del tutto di critica argomentata avverso il provvedimento ’attaccato’ e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico-giuridicoseguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584), e decise dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi e censure.

Occorre premettere che non risulta oggetto di censura la parte della motivazione che attribuisce il ruolo di amministratore di fatto della società fallita in capo al ricorrente nè la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale.

La Corte di merito, confrontandosi con il motivo di appello, oltre a richiamare per relationem la sentenza di primo grado, ha evidenziato che a fronte della mancanza e dell’omessa consegna al curatore di tutte le scritture contabili , facoltative e obbligatorie,per gli anni successi al 2008 (fallimento del 2013) tanto da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, integrante la bancarotta fraudolenta documentale, nel periodo in cui sono state contestate anche le condotte fraudolente distrattive, ha anche valutato la documentazione prodotta dalla difesa.

Al riguardo, le censure mosse non si confrontano minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, con particolare riferimento alla lettura data ai documenti di cui si assume per contro la omessa valutazione.

In realtà nella motivazione è distintamente apprezzabile la ponderazione di tale documentazione e la conclusione che ne è stata tratta è del tutto incensurabile in punto di coerenza e rigore argomentativo.

I giudici di merito hanno evidenziato che la documentazione prodotta dalla difesa afferisce adatti contrattuali e a spese sostenute che non sono direttamente riconducibili a scelte imprenditoriali della società, ma sono stati compiuti dall’imputato in proprio, senza che ne derivassero effetti giuridici a vantaggio della societàe che le giustificazioni delle operazioni addotte alla fine del dibattimento (installazione degli impianti fotovoltaici), non sono mai state rappresentate alla curatela che ne aveva chiesto conto.

Quanto i contratti preliminari di compravendita dei terreni per l’esercizio di attività di produzione d energia fotovoltaica, i giudici di merito hanno sottolineato la inidoneità della documentazione prodotta ad escludere la sussistenza della distrazione non solo per lo scarso valore probatorio per la produzione in copia dei relativi contratti, privi di garanzia di veridicità, ma anche perché sottoscritti dall’imputato in proprio e non in qualità di amministratore della società, senza alcuna menzione, nel corpo dei contratti, della eventuale attività d’impresa.

Quanto alla ulteriore documentazione, prodotta in copia, i giudici di merito hanno evidenziato l’assenza di elementi univoci che attestino con adeguata certezza probatoria l’effettuazione di spese nell’interesse della società La assunzione che tutti gli atti compiuti dall’imputato sono stati fatti per conto della società è del tutto priva di pregio, in quanto l’amministratore di fatto compie atti gestionali verso l’esterno sempre tramite un prestanome che assume impegni direttamente per conto della società, mentre l’amministratore di fatto che assume impegni a proprio nome non compie atti giuridici produttivi di effetti verso la società.

Per contro la natura di amministratore di fatto,che opera a danno della società e a proprio favore con atti depauperativi,si riscontra nelle modalità con cui gli atti giuridici compiuti personalmente hanno determinato conseguenze sul patrimonio della società, senza alcun correlato vantaggio.

In sostanza ben ha evidenziato la Corted’appelloche i negozi giuridici stipulati a proprio nome sono stati poi finanziariamente sostenuti con le risorse economiche della società fallita mediante utilizzo di somme giacentisui relativi conti.

Rimane quindi del tutto priva di prova documentale, secondo i precisi oneri probatori imposti in materia di bancarotta distrattiva, la destinazione delle somme uscite dalla società per finalità proprie della società e secondo schemi operativi ed economici connotati da razionalità e coerenza imprenditoriale.

La assenza della prova di cui si è detto a fronte dell’ammanco accertato è ancor più sintomatica del dolo del reato a fronte della totale soppressione delle scritture contabili nel periodo di riferimento, così che le asserite giustificazioni delle operazioni rimangono mere prospettazioni difensive sfornite di qualsiasi riscontro.

In tale contesto vengono poi ulteriormente enfatizzati esborsi del tutto estranei alle finalità di impresa, quali il pagamento del compenso del prestanome per una attività quale amministratore mai realmente svolta, oppure l’utilizzo della carta di credito per spese al supermercato, oppure ancora il pagamento di agenzia immobiliare per la mediazione svolta per la stipulazione di contratti preliminari di acquisto di terreni su cui avrebbero dovuto sorgere gli impianti fotovoltaici, a fronte di un contratto stipulato dall’imputato personalmenteper sé o per persona da nominaree non dalla società, che poi ne sostiene gli oneri, ed ancora gli acquisti dei diritti di concessione di Enel ad impianti fotovoltaici che avrebbero dovuto sorgere sui terreni acquistati dall’imputato personalmente con risorse proprie della società e così via.

La censura è, quindi,priva di pregio, risolvendosi in una mera pretesa di rilettura delle prove, con svilimento del resoconto del curatore edenfatizzazione di una documentazione sfornita di alcuna valenza dimostrativa della destinazione delle somme mancanti rispetto alle ragioni di impresa della fallita.

E’ principio consolidato ella giurisprudenza di legittimità chein caso di rilevata mancanza di beni o risorse finanziarie di cui l’impresa fallita aveva la disponibilità è onere del fallito fornire la dimostrazione della loro destinazione per finalità coerenti con la gestione dell’impresa.

In tutta evidenza tale dimostrazione non risulta essere stata fornita, come si evince dalla motivazione della sentenza e come si desume dalle argomentazioni svolte nel ricorso, fondate tutte su presunzioni, su congetture circa le finalità perseguite dell’imputato, ma non calate nella specifica vicenda in relazione a fatti, dati e circostanze di cui la Corte territoriale avrebbe omesso la valutazione per riconoscere la prova della corretta destinazione, essendo invece correttamente stato applicato il principio desumibile dall’art. 87 legge f all .

Infatti, i n tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art. 87 legge f all., unitamente alla sua responsabilità per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori, giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare, e senza che ciò interferisca col diritto al silenzio garantito all'imputato in sede processuale-penale (ex multisSez. 5 n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282652 –01). 4.Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il motivoè reiterativo e non si confronta con la sentenza impugnata che, con motivazione immune da censure e vizi di illogicità manifesta, richiama la sentenza del Tribunale per la coerenza della ricostruzione dei fatti con le risultanze probatorie, non scalfita dalle censure mosse della difesa, costituenti mera riproposizione di argomenti dedotti dinanzi al Tribunale e confutati dal primo giudice.

L’amministratore di fatto è il soggetto che, pur non essendo stato investito formalmente della carica di amministratore della società, tuttavia, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici relativi alla qualifica o alle funzioni dell’amministratore di diritto.

D'altronde, in termini logici, non è in alcun modo configurabile un amministratore di fatto estraneo alla gestione imprenditoriale: proprio in quanto titolare (di fatto) delle funzioni gestorie, concorre (in termini di causalità̀commissiva o omissiva) alla realizzazione degli atti di amministrazione, dei quali si assume la piena responsabilità̀.

La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., dunque,non postula necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiede l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

Ai fini dell’individuazione della figura dell’amministratore di fatto della società non è necessario che l’attività attuata dal soggetto che si è ingerito nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura sia caratterizzata da completezza e, cioè, che sia svolta in tutti gli ambiti tipici della funzione gestoria e attraverso atti conformativi dell’operato della società aventi valenza esterna.

In definitiva, l’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: a) mancanza di una formale investitura; b) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; c) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza.

Nella ricorrenza delle suindicate condizioni, l'amministratore "di fatto", in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844; Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012, Gencarelli, Rv. 253269), anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen.,con i conseguenti obblighi risarcitori nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e del singolo socio o terzo, ai sensi degli articoli, rispettivamente, 2392, 2393-bis, 2394 e 2395 c.c.

Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive -in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534 – 01; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, Sentenza n. 25021 del 2023; Sez. 5, del 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, del 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254; Sez. 5, n. 25075 del 2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101;Sez. 5, n. 35346 del 20106/2013 Rv. 256534; Sez. 5, n. 25030 del 2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n.22108 del 19/12/2014, Berni e altri, Rv. 264009; Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Rv. 283850).

Spetta al giudice del merito valutare e perimetrare il novero e la significatività̀ delle attività̀ concretamente svolte, potenzialmente idonee a delineare il ruolo dell'amministratore di fatto, anche nei limiti delle responsabilità̀ gestionali espletate al vertice di uno specifico comparto dell'operatività̀dell'impresa (Sez. 5, n. 19145 del 13/4/2006, Binda, Rv. 234428).

L’amministratore di fatto quando compie atti giuridici in nome proprio non vincola la società, ma quando utilizza risorse della società per concludere atti giuridici a nome proprio compie a tutti gli effetti una distrazione e a nulla vale argomentare che lo avrebbe fatto nella prospettiva di un interesse o vantaggio della società poi fallita, poiché il vantaggio conseguito direttamente è nel proprio patrimonio personale a scapito di quello della fallita.

Diverso potrebbe essere il caso, che non è invece rilevabile nella vicenda, in cui il prestanome compie atti giuridici su indicazione dell’amministratore di fatto assumendo obbligazioni e acquisendo un diritto per conto della società, secondo una scelta gestionale dell’amministratore di fatto veicolata tramite l’amministratore formale.

Solo in tal caso si potrebbe valutare se gli esborsi della società fallita siano stati compiuti secondo una logica imprenditoriale razionale o siano invece a loro volta operazioni distrattive o dolosamente causative del fallimento.

Nella specie, con riguardo alle operazioni compiute ed ai contratti stipulatiin nome proprio dall’imputato, la motivazione che ha ritenuto integrata la bancarotta distrattiva, tenuto conto della assenza di giustificazione per l’utilizzo di risorse della fallita, è corretta ed immune da censure 5.Con riguardo al trattamento sanzionatorio, a fronte di un motivo di appello generico in punto di esclusione dell’aggravante del danno di particolare gravità, di riduzione della pena principale e delle pene accessorie , la motivazione, che richiama la sentenza del Tribunale, che tiene contodei parametri di cui all’art.133 cod. pen., quali la gravità del fatto, le modalità della condotta, il danno patrimoniale cagionato alla massa attiva, che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti, disperdendo l’intero patrimonio societario e non consentendo in alcun modo il ristoro dei creditori,e l’intensità del dolo,è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Salvatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/12/1954 avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Gloria M uscarella ; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di a ppello di Lecce ha confermato la pronunziadel Tribunale di Lecce del 13 . 11 .202 0 , che condannava [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico dal 20.09.2007 al 27.05.2009,e di fatto alla data del fallimento, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-EBS, all a pen a ritenut a di giustizia , per i reat i di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di fondidell’impresa (crediti, cassa, fondi dell’impresa quali entrate registrate sul cc acceso presso Unicredit , con causale “incasso fatture”),e di bancarotta fraudolenta documentale ( irregolare tenuta di libri e scritture contabilie fiscali, tenute solo per gli anni 2007 e 2008, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del movimento di affari). 2. Contro l'anzidetta sentenza, l ’ imputat o propo ne ricorso , affidato a due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione , ai sensi dell'art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, di omessa valutazione e travisamento d ell e prove documentali acquisite e prodotte dalla difesa, nel primo grado di giudizio, in ordine alla giustificazione della destinazione delle somme distratte per finalità coerenti con l’attività di impresa, che avrebbe consentito la ricostruzione delle vicende societarie successive al 2009, anche mediante il riscontro delle corrispondenti voci di entrate/uscite risultanti dagli estratti conto del rapporto tenuto dalla ditta presso Unicredit. Si deduce che a fronte della documentazione prodotta relativa all’avvio nell’autunno 2009 di intensa attività di svil u pp o di progetti fotovoltaici con complessivo esborso di euro 107.384 (richiesta all’ENEL Distribuzione s.p.a. di n.4 preventivi per la predisposizione dell’allaccio alla rete nazionale, saldati con bonifici bancari per complessivi euro 7.200; stipula di n.3 contratti preliminari di compravendita di terreni per la realizzazione di parchi fotovoltaici, nell’agro di Cerignola, e corresponsione di caparre per complessivi euro 20.000; mandato di intermediazione immobiliare con [OSCURATO:PERSONA] e versamento di complessivi euro 14.000; acquisto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di n.3 diritti di connessione alla rete elettrica per complessivi euro 57.340 ; sottoscrizione di Polizza assicurativa con AXA Assicurazioni per euro 3.830), la Corte d’appello avrebbe richiamato per relationem la sentenza di primo grado, omettendo di motivare sul punto. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta condotta distrattivacompiuta dall’imputato qualeamministratore di fatto della società . La Corte di merito avrebbe ritenuto che le operazioni gestionali (contratti preliminari di compravendita di terreni, nell’agro di Cerignola, per la realizzazione di parchi fotovoltaici)siano state compiute dall’imputato a nome proprio e non come legale rappresentantedella EBS s.r.l. in quanto dal 27.05.2009 questi era amministratore di fatto della società. La motivazione sarebbe contraddittoria perché se, da un lato, ha ritenuto il ricorrente amministratore di fatto della società fallita, d’altro, avrebbe sottoscritto in data 29.01.2010 i contratti preliminari in nome e per conto della stessa. Si allega documentazione comprovante che i terreni acquistati sono sempre stati nella disponibilità della EBS s.r.l., e che l’imputato avrebbe agito non in proprio ma per conto enell’interesse della società, effettiva utilizzatrice dei terreni. Si deduce contraddittorietà della motivazione con riguardo alla valutazione delle movimentazioni bancarie, esaminate per affermare la presumibile destinazione per fini extra-sociali delle somme giacenti sul conto, e non esaminate per comprovarne la destinazione aziendale. In punto di trattamento sanzionatorio,si duole della pena irrogata per il reato di bancarotta patrimoniale e della mancata esclusione del danno di particolare gravità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso ènel complesso infondato. 2.Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. tra le altre Cass., Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, rv. 197497) le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nelle valutazioni-si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità. Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), la motivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza di giustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione. Nella specie, la Corte d’appello effettua,ampi riferimenti alle argomentazioni del giudice di primo grado, che, con motivazione concisa,ma congrua, condivide e ritiene corrette, non inficiate,né confutate dalla difesa, poiché medesime sono le censure articolate con i motivi di appello, ed in verità le stesse sono quelle oggi ripercorse con il ricorso. Come già accennato infatti quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello(Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni è ammissibile, nel caso in esame, per avere la Corte d'appello ripercorso, sulla base degli atti d'appello, l'iter motivazionale della sentenza di primo grado per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed esaminato le censure svolte. I giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio tutte le vicende societarie sulla base delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari e ne hanno dato atto con motivazione precisa, congrua e priva di illogicità, tantomeno manifesta, peraltroin doppia conforme. Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei già menzionati vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti lacui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01; Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023). E’ qui opportuno ribadire che, avendo la Corte d’appello adottato criteri di valutazione delle prove del tutto sovrapponibili a quelli fatti propri dal giudice di prime cure, ci troviamo di fronte ad un caso di doppia conforme, con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (Sez. II, sentenza n. 37295 del 12/6/2019). 3.Il primo motivo di ricorso è infondato. Il motivo è reiterativo e si limita a riprodurre censure dedotte in appello, solo con il riferimento in premessa alla richiesta di annullamento della sentenza impugnata, difettando del tutto di critica argomentata avverso il provvedimento ’attaccato’ e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico-giuridicoseguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584), e decise dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi e censure. Occorre premettere che non risulta oggetto di censura la parte della motivazione che attribuisce il ruolo di amministratore di fatto della società fallita in capo al ricorrente nè la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale. La Corte di merito, confrontandosi con il motivo di appello, oltre a richiamare per relationem la sentenza di primo grado, ha evidenziato che a fronte della mancanza e dell’omessa consegna al curatore di tutte le scritture contabili , facoltative e obbligatorie,per gli anni successi al 2008 (fallimento del 2013) tanto da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, integrante la bancarotta fraudolenta documentale, nel periodo in cui sono state contestate anche le condotte fraudolente distrattive, ha anche valutato la documentazione prodotta dalla difesa. Al riguardo, le censure mosse non si confrontano minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, con particolare riferimento alla lettura data ai documenti di cui si assume per contro la omessa valutazione. In realtà nella motivazione è distintamente apprezzabile la ponderazione di tale documentazione e la conclusione che ne è stata tratta è del tutto incensurabile in punto di coerenza e rigore argomentativo. I giudici di merito hanno evidenziato che la documentazione prodotta dalla difesa afferisce adatti contrattuali e a spese sostenute che non sono direttamente riconducibili a scelte imprenditoriali della società, ma sono stati compiuti dall’imputato in proprio, senza che ne derivassero effetti giuridici a vantaggio della societàe che le giustificazioni delle operazioni addotte alla fine del dibattimento (installazione degli impianti fotovoltaici), non sono mai state rappresentate alla curatela che ne aveva chiesto conto. Quanto i contratti preliminari di compravendita dei terreni per l’esercizio di attività di produzione d energia fotovoltaica, i giudici di merito hanno sottolineato la inidoneità della documentazione prodotta ad escludere la sussistenza della distrazione non solo per lo scarso valore probatorio per la produzione in copia dei relativi contratti, privi di garanzia di veridicità, ma anche perché sottoscritti dall’imputato in proprio e non in qualità di amministratore della società, senza alcuna menzione, nel corpo dei contratti, della eventuale attività d’impresa. Quanto alla ulteriore documentazione, prodotta in copia, i giudici di merito hanno evidenziato l’assenza di elementi univoci che attestino con adeguata certezza probatoria l’effettuazione di spese nell’interesse della società La assunzione che tutti gli atti compiuti dall’imputato sono stati fatti per conto della società è del tutto priva di pregio, in quanto l’amministratore di fatto compie atti gestionali verso l’esterno sempre tramite un prestanome che assume impegni direttamente per conto della società, mentre l’amministratore di fatto che assume impegni a proprio nome non compie atti giuridici produttivi di effetti verso la società. Per contro la natura di amministratore di fatto,che opera a danno della società e a proprio favore con atti depauperativi,si riscontra nelle modalità con cui gli atti giuridici compiuti personalmente hanno determinato conseguenze sul patrimonio della società, senza alcun correlato vantaggio. In sostanza ben ha evidenziato la Corted’appelloche i negozi giuridici stipulati a proprio nome sono stati poi finanziariamente sostenuti con le risorse economiche della società fallita mediante utilizzo di somme giacentisui relativi conti. Rimane quindi del tutto priva di prova documentale, secondo i precisi oneri probatori imposti in materia di bancarotta distrattiva, la destinazione delle somme uscite dalla società per finalità proprie della società e secondo schemi operativi ed economici connotati da razionalità e coerenza imprenditoriale. La assenza della prova di cui si è detto a fronte dell’ammanco accertato è ancor più sintomatica del dolo del reato a fronte della totale soppressione delle scritture contabili nel periodo di riferimento, così che le asserite giustificazioni delle operazioni rimangono mere prospettazioni difensive sfornite di qualsiasi riscontro. In tale contesto vengono poi ulteriormente enfatizzati esborsi del tutto estranei alle finalità di impresa, quali il pagamento del compenso del prestanome per una attività quale amministratore mai realmente svolta, oppure l’utilizzo della carta di credito per spese al supermercato, oppure ancora il pagamento di agenzia immobiliare per la mediazione svolta per la stipulazione di contratti preliminari di acquisto di terreni su cui avrebbero dovuto sorgere gli impianti fotovoltaici, a fronte di un contratto stipulato dall’imputato personalmenteper sé o per persona da nominaree non dalla società, che poi ne sostiene gli oneri, ed ancora gli acquisti dei diritti di concessione di Enel ad impianti fotovoltaici che avrebbero dovuto sorgere sui terreni acquistati dall’imputato personalmente con risorse proprie della società e così via. La censura è, quindi,priva di pregio, risolvendosi in una mera pretesa di rilettura delle prove, con svilimento del resoconto del curatore edenfatizzazione di una documentazione sfornita di alcuna valenza dimostrativa della destinazione delle somme mancanti rispetto alle ragioni di impresa della fallita. E’ principio consolidato ella giurisprudenza di legittimità chein caso di rilevata mancanza di beni o risorse finanziarie di cui l’impresa fallita aveva la disponibilità è onere del fallito fornire la dimostrazione della loro destinazione per finalità coerenti con la gestione dell’impresa. In tutta evidenza tale dimostrazione non risulta essere stata fornita, come si evince dalla motivazione della sentenza e come si desume dalle argomentazioni svolte nel ricorso, fondate tutte su presunzioni, su congetture circa le finalità perseguite dell’imputato, ma non calate nella specifica vicenda in relazione a fatti, dati e circostanze di cui la Corte territoriale avrebbe omesso la valutazione per riconoscere la prova della corretta destinazione, essendo invece correttamente stato applicato il principio desumibile dall’art. 87 legge f all . Infatti, i n tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art. 87 legge f all., unitamente alla sua responsabilità per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori, giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare, e senza che ciò interferisca col diritto al silenzio garantito all'imputato in sede processuale-penale (ex multisSez. 5 n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282652 –01). 4.Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il motivoè reiterativo e non si confronta con la sentenza impugnata che, con motivazione immune da censure e vizi di illogicità manifesta, richiama la sentenza del Tribunale per la coerenza della ricostruzione dei fatti con le risultanze probatorie, non scalfita dalle censure mosse della difesa, costituenti mera riproposizione di argomenti dedotti dinanzi al Tribunale e confutati dal primo giudice. L’amministratore di fatto è il soggetto che, pur non essendo stato investito formalmente della carica di amministratore della società, tuttavia, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici relativi alla qualifica o alle funzioni dell’amministratore di diritto. D'altronde, in termini logici, non è in alcun modo configurabile un amministratore di fatto estraneo alla gestione imprenditoriale: proprio in quanto titolare (di fatto) delle funzioni gestorie, concorre (in termini di causalità̀commissiva o omissiva) alla realizzazione degli atti di amministrazione, dei quali si assume la piena responsabilità̀. La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., dunque,non postula necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiede l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ai fini dell’individuazione della figura dell’amministratore di fatto della società non è necessario che l’attività attuata dal soggetto che si è ingerito nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura sia caratterizzata da completezza e, cioè, che sia svolta in tutti gli ambiti tipici della funzione gestoria e attraverso atti conformativi dell’operato della società aventi valenza esterna. In definitiva, l’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: a) mancanza di una formale investitura; b) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; c) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. Nella ricorrenza delle suindicate condizioni, l'amministratore "di fatto", in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844; Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012, Gencarelli, Rv. 253269), anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen.,con i conseguenti obblighi risarcitori nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e del singolo socio o terzo, ai sensi degli articoli, rispettivamente, 2392, 2393-bis, 2394 e 2395 c.c. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive -in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534 – 01; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, Sentenza n. 25021 del 2023; Sez. 5, del 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, del 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254; Sez. 5, n. 25075 del 2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101;Sez. 5, n. 35346 del 20106/2013 Rv. 256534; Sez. 5, n. 25030 del 2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n.22108 del 19/12/2014, Berni e altri, Rv. 264009; Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Rv. 283850). Spetta al giudice del merito valutare e perimetrare il novero e la significatività̀ delle attività̀ concretamente svolte, potenzialmente idonee a delineare il ruolo dell'amministratore di fatto, anche nei limiti delle responsabilità̀ gestionali espletate al vertice di uno specifico comparto dell'operatività̀dell'impresa (Sez. 5, n. 19145 del 13/4/2006, Binda, Rv. 234428). L’amministratore di fatto quando compie atti giuridici in nome proprio non vincola la società, ma quando utilizza risorse della società per concludere atti giuridici a nome proprio compie a tutti gli effetti una distrazione e a nulla vale argomentare che lo avrebbe fatto nella prospettiva di un interesse o vantaggio della società poi fallita, poiché il vantaggio conseguito direttamente è nel proprio patrimonio personale a scapito di quello della fallita. Diverso potrebbe essere il caso, che non è invece rilevabile nella vicenda, in cui il prestanome compie atti giuridici su indicazione dell’amministratore di fatto assumendo obbligazioni e acquisendo un diritto per conto della società, secondo una scelta gestionale dell’amministratore di fatto veicolata tramite l’amministratore formale. Solo in tal caso si potrebbe valutare se gli esborsi della società fallita siano stati compiuti secondo una logica imprenditoriale razionale o siano invece a loro volta operazioni distrattive o dolosamente causative del fallimento. Nella specie, con riguardo alle operazioni compiute ed ai contratti stipulatiin nome proprio dall’imputato, la motivazione che ha ritenuto integrata la bancarotta distrattiva, tenuto conto della assenza di giustificazione per l’utilizzo di risorse della fallita, è corretta ed immune da censure 5.Con riguardo al trattamento sanzionatorio, a fronte di un motivo di appello generico in punto di esclusione dell’aggravante del danno di particolare gravità, di riduzione della pena principale e delle pene accessorie , la motivazione, che richiama la sentenza del Tribunale, che tiene contodei parametri di cui all’art.133 cod. pen., quali la gravità del fatto, le modalità della condotta, il danno patrimoniale cagionato alla massa attiva, che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti, disperdendo l’intero patrimonio societario e non consentendo in alcun modo il ristoro dei creditori,e l’intensità del dolo,è
Sentenza Cassazione n. 00427/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris