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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 21927/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19560-2019 proposto da: R.L.S.T. - A.S.L.E. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente Oggetto Lavoro subordinato Retribuzione R.G.N. 19560/2019 Cron.

Rep.

Ud. 04/04/2023 CC domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 357/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/04/2019 R.G.N. 705/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano, accogliendo l’appello proposto dall’attore [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della medesima sede, in riforma di quest’ultima, dichiarava che la retribuzione annua lorda durante la vigenza del contratto di lavoro intercorso tra lui e la convenuta [OSCURATO:PERSONA] Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia era di € 43.199,16 lordi e, conseguentemente, condannava l’appellata associazione al pagamento, in favore del Damato, delle somme in dettaglio specificate, rispettivamente, per differenze retributive, per differenze per l’indennità di malattia, e per T.F.R., oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo effettivo.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, che la clausola n. 4 del contratto individuale di lavoro doveva essere interpretata nel senso che l’importo della retribuzione annua lorda concordata era pari alla cifra di € 43.199,16 ivi indicata, e che pertanto, così determinata la retribuzione annua (invece che parametrata ai minimi tabellari del CCNL applicato al rapporto), le somme da riconoscere al lavoratore erano quelle indicate nel ricorso di primo grado, non contestate specificamente dalla ASLE.

Considerava, inoltre, che doveva essere respinta l’eccezione di prescrizione, sollevata da quest’ultima, la quale pacificamente aveva meno di 15 dipendenti, con conseguente decorso della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel 2015, sul rilievo che, differentemente da quanto rilevato dall’associazione, gli accordi che rinnovavano l’incarico di responsabile della sicurezza altro non erano che specificazioni della prosecuzione dell’iniziale rapporto di lavoro.

3. Avverso tale sentenza l’ASLE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

4. L’intimato ha resistito con controricorso.

5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 cod. civ.”.

Secondo la stessa, la statuizione della Corte d’appello circa la reiezione della sua eccezione di prescrizione denotava che essa non aveva ben compreso la peculiarità del rapporto intercorso tra le parti.

Il rapporto tra il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (in sigla R.L.S.T.) e la ASLE sorge per effetto della nomina/designazione e prosegue fin tanto che tale nomina/designazione permane, fermo restando che il rapporto si risolve con lo scadere del mandato.

Ed il rapporto tra ASLE e Damato era stato appunto contraddistinto da plurimi rapporti di lavoro, tanti quanti erano stati i “mandati” ricevuti dal lavoratore di R.L.S.T. e, pertanto, era con la fine del primo contratto che il lavoratore avrebbe dovuto dare avvio all’azione, onde evitare la prescrizione del proprio diritto.

2. Con il secondo motivo, denuncia ex art. 360 n. 5) c.p.c. la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 cod. civ. 115 e 115 cod. proc. civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”.

Ivi lamenta che la Corte d’appello si limita ad affermare che “gli accordi che rinnovano l’incarico di responsabile della sicurezza, altro non erano che specificazioni della prosecuzione dell’iniziale rapporto di lavoro”, senza però: i) spiegare su quali basi fonda tale convincimento; ii) perché abbia ritenuto di discostarsi dalla statuizione del giudice di primo grado; iii) perché non abbia considerato la sentenza n. 382/2016 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, in altro giudizio tra le parti e passata in giudicato; iv) perché non abbia considerato la transazione sottoscritta dalle medesime parti in data 22 marzo 2016.

Deduce quindi che la sentenza è viziata per carenza assoluta di motivazione con lesione del principio generale sancito dall’art.111 comma 6 Cost.

3. Con un terzo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c., secondo cui occorre accertare l’intenzione comune dei contraenti e non limitarsi al senso letterale delle parole, valutando altresì il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto” ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.

Per la ricorrente, con riferimento al contratto individuale di lavoro intervenuto tra le parti, la Corte d’appello ha applicato i canoni legali di interpretazione del contratto sulla base di argomentazioni illogiche, ma soprattutto insufficienti.

Infatti, la motivazione addotta in applicazione del criterio ermeneutico letterale era del tutto illogica, mentre del tutto insufficiente è la motivazione addotta dalla stessa Corte in punto di verifica della volontà delle parti e applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1363 c.c. in presenza, peraltro, di una clausola letterale contraddittoria per espresso riconoscimento dello stesso collegio giudicante.

4. Con un quarto motivo, denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1367 e 1432 cod. civ.”.

Secondo l’impugnante, parimenti illogica, contraddittoria e soprattutto contra legem è la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui afferma: “va rilevato che l’errore quale vizio del volere può portare unicamente ad una declaratoria di annullamento del contratto, mai ad una “sostituzione” della clausola viziata con una priva dell’errore, domanda, peraltro, affatto proposta in questo giudizio”.5.

Possono essere congiuntamente esaminati il primo e il secondo motivo di ricorso, relativi entrambi all’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ma non esaminata dal primo giudice, il quale aveva sì respinto le domande del lavoratore ma sulla base di un’interpretazione del contratto individuale di lavoro diversa da quella poi espressa dalla Corte distrettuale.

5.1. Detti motivi non sono fondati.

5.2. Essi presentano anzitutto profili d’inammissibilità in termini di difetto dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366, comma primo,n. 6), c.p.c.

Invero, in entrambe tali censure la ricorrente si riferisce genericamente, tra l’altro, a rinnovi del mandato, a nuove lettere di assunzione, a “mandati” ricevuti dal lavoratore.

Tuttavia, non solo non ha trascritto o richiamato almeno i passi salienti di tali documenti, ma nemmeno li ha prodotti in questa sede, né ha indicato con precisione la loro attuale collocazione nell’incarto processuale ed in quale fase sarebbero stati prodotti.

5.3. Inoltre, la tesi di fondo della ricorrente secondo la quale il rapporto tra la stessa associazione e il Damato sarebbe stato “contraddistinto da plurimi rapporti di lavoro”, oltre ad essere contraddittoria in sé, è in contrasto con l’intero accertamento in punto di fatto dei giudici di merito, che ha riguardato l’unico contratto individuale di lavoro intervenuto tra le parti, a sua volta, esclusivo oggetto, infatti, di controversa interpretazione anche in primo grado.

D’altronde, l’impugnante stessa riferisce in ricorso (a pag. 6) che quel contratto, per quanto ora interessa, riguardava un “rapporto di lavoro a tempo indeterminato in considerazione del ruolo che ricopre quale Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza”, come nello stesso contratto specificato.

La Corte territoriale, perciò, ha rilevato che “gli accordi che rinnovavano l’incarico di responsabile della sicurezza, altro non erano che specificazioni della prosecuzione dell’iniziale rapporto di lavoro”.5.4.

Erroneamente, allora, la ricorrente richiama l’orientamento delineato da Cass. civ., sez. un., 16.1.2003, n. 575, e anche di recente confermato da Cass. civ., sez. lav., 13.7.2022, n. 22170.

Detto indirizzo, infatti, riguarda il caso in cui tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, nel qual caso il termine prescrizionale dei crediti retributivi inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento.

La Corte territoriale, però, non ha assolutamente constatato l’esistenza di più contratti di lavoro a tempo determinato, in sé legittimi, ma in successione.

Piuttosto, ha verificato la unicità del rapporto di lavoro e la sua la mera prosecuzionein forza della rinnovazione dell’incarico di responsabile della sicurezza in capo al Damato.

5.5. La ricorrente, invece, nel sostenere che vi sarebbero stati più “mandati” e che, a fronte del rinnovo del mandato, l’ASLE avrebbe inviato una nuova lettera di assunzione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e quindi avrebbe proceduto alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, propone un differente accertamento di fatto, peraltro privo di qualsiasi richiamo a precise risultanze processuali, come già sopra rilevato (v. 5.2.).

5.6. Inoltre, gli aspetti che la ricorrente assume non considerati o non spiegati dalla Corte di merito nel secondo motivo non costituiscono fatti storici, principali o secondari, asseritamente decisivi per il giudizio e dei quali essa abbia dedotto essere controversi tra le parti.

Infondatamente, perciò, la ricorrente ivi si riferisce anche all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

Né è comunque riscontrabile nell’impugnata sentenza la carenza assoluta di motivazione, sostenuta dalla ricorrente.6.

Possono essere congiuntamente esaminati il terzo ed il quarto motivo di ricorso, connessi in quanto relativi entrambi all’interpretazione del contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti.

6.1. Anche tali motivi sono privi di fondamento.

6.2. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la denuncia in cassazione di un errore di diritto nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile essendo necessario specificare i canoni che in concreto si assumono violati e, in particolare, se il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, giacché le doglianze non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, non dovendo quest’ultima essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni; pertanto, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (così, tra le altre, di recente Cass. civ., sez.

II, 28.3.2022, n. 9961).

6.3. Ebbene, nel caso in esame, la Corte territoriale - dopo aver riportato il contenuto testuale della clausola controversa, nella quale era indicato che “La retribuzione annua onnicomprensiva” ammontava all’importo indicato in cifre e in lettere, pari ad € 43.199,16 – ha considerato che il lavoratore rivendi cava appunto il pagamento di tale somma specificata in contratto (a fronte dell’inferiore trattamento praticatogli), mentre la ASLE contestava “che l’indicazione di una somma superiore ai minimi contrattuali sia frutto di un mero errore, non avendo mai inteso riconoscere al dipendente il maggior importo indicato in contratto, ma unicamente i minimi tabellari”.

Stante appunto l’allegazione di tale errore da parte della convenuta, ha allora “rilevato che l’errore quale vizio del volere può portare unicamente ad una declaratoria di annullamento del contratto, mai ad una “sostituzione” della clausola viziata con una priva dell’errore, domanda, peraltro, affatto proposta in questo giudizio.

Il thema decidendum concerne, infatti, l’interpretazione della clausola contrattuale che mostra una discrasia”.

6.4. Tali considerazioni sono giuridicamente ineccepibili in relazione alla fattispecie concreta, essendo incontestato che nessuna delle parti abbia chiesto l’annullamento del contratto in questione per l’errore cui faceva riferimento la ricorrente.

Infondatamente, perciò, quest’ultima nel quarto motivo di ricorso assume la violazione anche dell’art. 1432 c.c. in tema di “Mantenimento del contratto rettificato”, norma che non può ovviamente riguardare il caso in esame.

6.5. Inoltre la Corte d’appello, premettendo correttamente che, In tema di interpretazione dei contratti, il primo e centrale criterio per accertare la volontà delle parti è quello letterale , ha In primo luogo osservato che la locuzione “corrispondente al trattamento minimo tabellare del ccnl per i dipendenti delle imprese edili ed affini per il relativo livello di inquadramento” è un inciso essendo posta tra due virgole (sicché è come se fosse tra due parentesi), per cui la clausola va letta come se affermasse che “la retribuzione annua onnicomprensiva ammonta a € 43.199,16 (quarantatremilacentonovantanove/16) lordi, che corrispondono al trattamento minimo tabellare del ccnl per i dipendenti delle imprese edili ed affini per il relativo livello di inquadramento”, il che significa che la retribuzione è pari a € 43.199,16 ed il richiamo alla retribuzione minima tabellare è unicamente una specificazione .

Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, questi primi rilievi esegetici della Corte territoriale, strettamente aderenti al tenore letterale della clausola, non paiono affatto illogici, e la stessa, inoltre, non ha affermato che l’evidenziato inciso fosse “non rilevante”, avendo piuttosto annesso allo stesso la valenza di specificazione.

6.4. Pertanto, i giudici di secondo grado hanno considerato “che la volontà dei contraenti si sia formata sull’importo espresso in cifre, che indubbiamente appare subito di immediata percezione e comprensione da parte del lavoratore rispetto ad un richiamo a non meglio quantificati minimi tabellari”.

Quindi, hanno ulteriormente osservato: “D’altro canto ASLE afferma che l’errore è caduto sull’importo indicato in cifre, intendendo che le parti avevano concordato una retribuzione pari ai minimi e che per errore la quantificazione di questi minimi è stata indicata in un importo di entità superiore, ma ben si potrebbe affermare, al contrario, che le parti avevano concordato una retribuzione nella misura indicata in cifre e che l’errore è nell’aver ritenuto che tale cifra fosse corrispondente al minimo tabellare.

In altre parole, nulla dimostra se l’errore sia caduto sull’importo o sulla circostanza che tale importo corrisponda ai minimi tabellari”.

Quest’ultima singola affermazione della Corte di merito, censurata dalla ricorrente, non è quindi “generica”, ma rappresenta una conclusione provvisoria di un ragionamento.

La stessa Corte, del resto, ha ancora scritto: “L’interpretazione letterale sopra esposta, coerente sul piano linguistico, dimostra che l’errore è nell’aver ritenuto che la cifra indicata corrispondesse ai minimi.

Che poi tale corrispondenza non vi fosse, resta irrilevante in quanto le parti si sono accordate su una cifra precisa, peraltro connotandola dell’onnicomprensività.

Infatti, all’art. 4 secondo cpv. del contratto di lavoro viene specificato che il trattamento retributivo compensa forfetariamente anche eventuali prestazioni oltre il normale orario di lavoro: interpretando le clausole una per mezzo delle altre, risulta coerente che le parti abbiano pattuito una retribuzione in misura superiore a minimi, dovendo questa ricomprendere anche il corrispettivo per prestazioni di lavoro straordinario.

Inoltre va osservato che la specificazione della somma dovuta a titolo di retribuzione risulta alquanto più comprensibile e immediatamente percepibile dal lavoratore, rispetto al richiamo ai minimi tabellari, sicché appare ragionevole ritenere che l’incontro delle volontà si sia formato sull’importo specificato, restando questione secondaria e irrilevante che tale importo corrispondesse (o meno) ai minimi tabellari”.

6.5. Da tale motivazione, perciò, risulta che la Corte di merito nell’interpretare il contratto ha ricercato la comune intenzione delle parti anzitutto attenendosi al testo della clausola controversa, ai sensi dell’art. 1362, comma primo, c.c., non mancando, peraltro, di far uso dell’altro criterio ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., avendo posto in luce che la connotazione di onnicomprensività della retribuzione pattuita e quantificata in un preciso importo indicato in cifre e in lettere era coerente con quanto ulteriormente specificato al secondo cpv. dell’art. 4 del contratto.

Inoltre, la stessa Corte ha premesso che nel testo in esame era precisato che: “Le parti riconoscono che il trattamento economico, anche ai fini di quanto stabilito ai punti 3, 4, 7, è disciplinato esclusivamente dal presente contratto individuale”.

6.6. Alla luce di tali rilievi, perciò, l’interpretazione argomentatamente proposta nell’impugnata sentenza appare senz’altro plausibile, rispettosa dei canoni ermeneutici e priva di intrinseca illogicità Tutti gli elementi rispetto ai quali, secondo la ricorrente, la lettura del contratto in questione, da parte della Corte milanese, non sarebbe allineata (cfr. pagg. 14-17 del ricorso) o sono ininfluenti sul piano interpretativo o sono extratestuali oppure ancora rientrerebbero nel comportamento complessivo delle parti posteriore alla conclusione del contratto, valutabile in ipotesi ex art. 1362, comma secondo, c.c.

Tuttavia rispetto a quest’ultimo aspetto, occorre considerare che, per questa Corte, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti idoneo a rivelare con chiarezza e univocità la comune intenzione degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’articolo 1362, comma 2, del codice civile, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (così Cass.11 civ., sez.

II, 20.6.2018, n. 16282; v. in termini esatti o analoghi, tra le altre, circa la natura sussidiaria di tale criterio: id., sez.

II, 30.11.2017, n. 28763; id., sez.

II, 1.6.2016, n. 11427; id., sez.

III, 13.8.2015, n. 16795).

E, nel caso di specie, in base ad un’interpretazione letterale e logica del testo esaminato, la Corte di merito ha alla fine motivatamente ritenuto chiara la volontà in esso espressa dalle parti, non essendo perciò nella specie imposto il ricorso al criterio sussidiario ex art. 1362, comma secondo, c.c.

6.7. Infine, alcuna violazione del principio di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 c.c. è riscontrabile nell’operazione esegetica compiuta dalla Corte territoriale, la quale ha senz’altro attribuito un preciso effetto alle previsioni contrattuali in questione.

7. Pertanto, il ricorso dev’essere respinto.

8. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19560-2019 proposto da: R.L.S.T. - A.S.L.E. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente Oggetto Lavoro subordinato Retribuzione R.G.N. 19560/2019 Cron. Rep. Ud. 04/04/2023 CC domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 357/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/04/2019 R.G.N. 705/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano, accogliendo l’appello proposto dall’attore [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della medesima sede, in riforma di quest’ultima, dichiarava che la retribuzione annua lorda durante la vigenza del contratto di lavoro intercorso tra lui e la convenuta [OSCURATO:PERSONA] Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia era di € 43.199,16 lordi e, conseguentemente, condannava l’appellata associazione al pagamento, in favore del Damato, delle somme in dettaglio specificate, rispettivamente, per differenze retributive, per differenze per l’indennità di malattia, e per T.F.R., oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo effettivo. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, che la clausola n. 4 del contratto individuale di lavoro doveva essere interpretata nel senso che l’importo della retribuzione annua lorda concordata era pari alla cifra di € 43.199,16 ivi indicata, e che pertanto, così determinata la retribuzione annua (invece che parametrata ai minimi tabellari del CCNL applicato al rapporto), le somme da riconoscere al lavoratore erano quelle indicate nel ricorso di primo grado, non contestate specificamente dalla ASLE. Considerava, inoltre, che doveva essere respinta l’eccezione di prescrizione, sollevata da quest’ultima, la quale pacificamente aveva meno di 15 dipendenti, con conseguente decorso della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel 2015, sul rilievo che, differentemente da quanto rilevato dall’associazione, gli accordi che rinnovavano l’incarico di responsabile della sicurezza altro non erano che specificazioni della prosecuzione dell’iniziale rapporto di lavoro. 3. Avverso tale sentenza l’ASLE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 4. L’intimato ha resistito con controricorso. 5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 cod. civ.”. Secondo la stessa, la statuizione della Corte d’appello circa la reiezione della sua eccezione di prescrizione denotava che essa non aveva ben compreso la peculiarità del rapporto intercorso tra le parti. Il rapporto tra il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (in sigla R.L.S.T.) e la ASLE sorge per effetto della nomina/designazione e prosegue fin tanto che tale nomina/designazione permane, fermo restando che il rapporto si risolve con lo scadere del mandato. Ed il rapporto tra ASLE e Damato era stato appunto contraddistinto da plurimi rapporti di lavoro, tanti quanti erano stati i “mandati” ricevuti dal lavoratore di R.L.S.T. e, pertanto, era con la fine del primo contratto che il lavoratore avrebbe dovuto dare avvio all’azione, onde evitare la prescrizione del proprio diritto. 2. Con il secondo motivo, denuncia ex art. 360 n. 5) c.p.c. la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 cod. civ. 115 e 115 cod. proc. civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”. Ivi lamenta che la Corte d’appello si limita ad affermare che “gli accordi che rinnovano l’incarico di responsabile della sicurezza, altro non erano che specificazioni della prosecuzione dell’iniziale rapporto di lavoro”, senza però: i) spiegare su quali basi fonda tale convincimento; ii) perché abbia ritenuto di discostarsi dalla statuizione del giudice di primo grado; iii) perché non abbia considerato la sentenza n. 382/2016 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, in altro giudizio tra le parti e passata in giudicato; iv) perché non abbia considerato la transazione sottoscritta dalle medesime parti in data 22 marzo 2016. Deduce quindi che la sentenza è viziata per carenza assoluta di motivazione con lesione del principio generale sancito dall’art.111 comma 6 Cost. 3. Con un terzo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c., secondo cui occorre accertare l’intenzione comune dei contraenti e non limitarsi al senso letterale delle parole, valutando altresì il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto” ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Per la ricorrente, con riferimento al contratto individuale di lavoro intervenuto tra le parti, la Corte d’appello ha applicato i canoni legali di interpretazione del contratto sulla base di argomentazioni illogiche, ma soprattutto insufficienti. Infatti, la motivazione addotta in applicazione del criterio ermeneutico letterale era del tutto illogica, mentre del tutto insufficiente è la motivazione addotta dalla stessa Corte in punto di verifica della volontà delle parti e applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1363 c.c. in presenza, peraltro, di una clausola letterale contraddittoria per espresso riconoscimento dello stesso collegio giudicante. 4. Con un quarto motivo, denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1367 e 1432 cod. civ.”. Secondo l’impugnante, parimenti illogica, contraddittoria e soprattutto contra legem è la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui afferma: “va rilevato che l’errore quale vizio del volere può portare unicamente ad una declaratoria di annullamento del contratto, mai ad una “sostituzione” della clausola viziata con una priva dell’errore, domanda, peraltro, affatto proposta in questo giudizio”.5. Possono essere congiuntamente esaminati il primo e il secondo motivo di ricorso, relativi entrambi all’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ma non esaminata dal primo giudice, il quale aveva sì respinto le domande del lavoratore ma sulla base di un’interpretazione del contratto individuale di lavoro diversa da quella poi espressa dalla Corte distrettuale. 5.1. Detti motivi non sono fondati. 5.2. Essi presentano anzitutto profili d’inammissibilità in termini di difetto dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366, comma primo,n. 6), c.p.c. Invero, in entrambe tali censure la ricorrente si riferisce genericamente, tra l’altro, a rinnovi del mandato, a nuove lettere di assunzione, a “mandati” ricevuti dal lavoratore. Tuttavia, non solo non ha trascritto o richiamato almeno i passi salienti di tali documenti, ma nemmeno li ha prodotti in questa sede, né ha indicato con precisione la loro attuale collocazione nell’incarto processuale ed in quale fase sarebbero stati prodotti. 5.3. Inoltre, la tesi di fondo della ricorrente secondo la quale il rapporto tra la stessa associazione e il Damato sarebbe stato “contraddistinto da plurimi rapporti di lavoro”, oltre ad essere contraddittoria in sé, è in contrasto con l’intero accertamento in punto di fatto dei giudici di merito, che ha riguardato l’unico contratto individuale di lavoro intervenuto tra le parti, a sua volta, esclusivo oggetto, infatti, di controversa interpretazione anche in primo grado. D’altronde, l’impugnante stessa riferisce in ricorso (a pag. 6) che quel contratto, per quanto ora interessa, riguardava un “rapporto di lavoro a tempo indeterminato in considerazione del ruolo che ricopre quale Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza”, come nello stesso contratto specificato. La Corte territoriale, perciò, ha rilevato che “gli accordi che rinnovavano l’incarico di responsabile della sicurezza, altro non erano che specificazioni della prosecuzione dell’iniziale rapporto di lavoro”.5.4. Erroneamente, allora, la ricorrente richiama l’orientamento delineato da Cass. civ., sez. un., 16.1.2003, n. 575, e anche di recente confermato da Cass. civ., sez. lav., 13.7.2022, n. 22170. Detto indirizzo, infatti, riguarda il caso in cui tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, nel qual caso il termine prescrizionale dei crediti retributivi inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento. La Corte territoriale, però, non ha assolutamente constatato l’esistenza di più contratti di lavoro a tempo determinato, in sé legittimi, ma in successione. Piuttosto, ha verificato la unicità del rapporto di lavoro e la sua la mera prosecuzionein forza della rinnovazione dell’incarico di responsabile della sicurezza in capo al Damato. 5.5. La ricorrente, invece, nel sostenere che vi sarebbero stati più “mandati” e che, a fronte del rinnovo del mandato, l’ASLE avrebbe inviato una nuova lettera di assunzione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e quindi avrebbe proceduto alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, propone un differente accertamento di fatto, peraltro privo di qualsiasi richiamo a precise risultanze processuali, come già sopra rilevato (v. 5.2.). 5.6. Inoltre, gli aspetti che la ricorrente assume non considerati o non spiegati dalla Corte di merito nel secondo motivo non costituiscono fatti storici, principali o secondari, asseritamente decisivi per il giudizio e dei quali essa abbia dedotto essere controversi tra le parti. Infondatamente, perciò, la ricorrente ivi si riferisce anche all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. Né è comunque riscontrabile nell’impugnata sentenza la carenza assoluta di motivazione, sostenuta dalla ricorrente.6. Possono essere congiuntamente esaminati il terzo ed il quarto motivo di ricorso, connessi in quanto relativi entrambi all’interpretazione del contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti. 6.1. Anche tali motivi sono privi di fondamento. 6.2. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la denuncia in cassazione di un errore di diritto nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile essendo necessario specificare i canoni che in concreto si assumono violati e, in particolare, se il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, giacché le doglianze non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, non dovendo quest’ultima essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni; pertanto, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (così, tra le altre, di recente Cass. civ., sez. II, 28.3.2022, n. 9961). 6.3. Ebbene, nel caso in esame, la Corte territoriale - dopo aver riportato il contenuto testuale della clausola controversa, nella quale era indicato che “La retribuzione annua onnicomprensiva” ammontava all’importo indicato in cifre e in lettere, pari ad € 43.199,16 – ha considerato che il lavoratore rivendi cava appunto il pagamento di tale somma specificata in contratto (a fronte dell’inferiore trattamento praticatogli), mentre la ASLE contestava “che l’indicazione di una somma superiore ai minimi contrattuali sia frutto di un mero errore, non avendo mai inteso riconoscere al dipendente il maggior importo indicato in contratto, ma unicamente i minimi tabellari”. Stante appunto l’allegazione di tale errore da parte della convenuta, ha allora “rilevato che l’errore quale vizio del volere può portare unicamente ad una declaratoria di annullamento del contratto, mai ad una “sostituzione” della clausola viziata con una priva dell’errore, domanda, peraltro, affatto proposta in questo giudizio. Il thema decidendum concerne, infatti, l’interpretazione della clausola contrattuale che mostra una discrasia”. 6.4. Tali considerazioni sono giuridicamente ineccepibili in relazione alla fattispecie concreta, essendo incontestato che nessuna delle parti abbia chiesto l’annullamento del contratto in questione per l’errore cui faceva riferimento la ricorrente. Infondatamente, perciò, quest’ultima nel quarto motivo di ricorso assume la violazione anche dell’art. 1432 c.c. in tema di “Mantenimento del contratto rettificato”, norma che non può ovviamente riguardare il caso in esame. 6.5. Inoltre la Corte d’appello, premettendo correttamente che, In tema di interpretazione dei contratti, il primo e centrale criterio per accertare la volontà delle parti è quello letterale , ha In primo luogo osservato che la locuzione “corrispondente al trattamento minimo tabellare del ccnl per i dipendenti delle imprese edili ed affini per il relativo livello di inquadramento” è un inciso essendo posta tra due virgole (sicché è come se fosse tra due parentesi), per cui la clausola va letta come se affermasse che “la retribuzione annua onnicomprensiva ammonta a € 43.199,16 (quarantatremilacentonovantanove/16) lordi, che corrispondono al trattamento minimo tabellare del ccnl per i dipendenti delle imprese edili ed affini per il relativo livello di inquadramento”, il che significa che la retribuzione è pari a € 43.199,16 ed il richiamo alla retribuzione minima tabellare è unicamente una specificazione . Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, questi primi rilievi esegetici della Corte territoriale, strettamente aderenti al tenore letterale della clausola, non paiono affatto illogici, e la stessa, inoltre, non ha affermato che l’evidenziato inciso fosse “non rilevante”, avendo piuttosto annesso allo stesso la valenza di specificazione. 6.4. Pertanto, i giudici di secondo grado hanno considerato “che la volontà dei contraenti si sia formata sull’importo espresso in cifre, che indubbiamente appare subito di immediata percezione e comprensione da parte del lavoratore rispetto ad un richiamo a non meglio quantificati minimi tabellari”. Quindi, hanno ulteriormente osservato: “D’altro canto ASLE afferma che l’errore è caduto sull’importo indicato in cifre, intendendo che le parti avevano concordato una retribuzione pari ai minimi e che per errore la quantificazione di questi minimi è stata indicata in un importo di entità superiore, ma ben si potrebbe affermare, al contrario, che le parti avevano concordato una retribuzione nella misura indicata in cifre e che l’errore è nell’aver ritenuto che tale cifra fosse corrispondente al minimo tabellare. In altre parole, nulla dimostra se l’errore sia caduto sull’importo o sulla circostanza che tale importo corrisponda ai minimi tabellari”. Quest’ultima singola affermazione della Corte di merito, censurata dalla ricorrente, non è quindi “generica”, ma rappresenta una conclusione provvisoria di un ragionamento. La stessa Corte, del resto, ha ancora scritto: “L’interpretazione letterale sopra esposta, coerente sul piano linguistico, dimostra che l’errore è nell’aver ritenuto che la cifra indicata corrispondesse ai minimi. Che poi tale corrispondenza non vi fosse, resta irrilevante in quanto le parti si sono accordate su una cifra precisa, peraltro connotandola dell’onnicomprensività. Infatti, all’art. 4 secondo cpv. del contratto di lavoro viene specificato che il trattamento retributivo compensa forfetariamente anche eventuali prestazioni oltre il normale orario di lavoro: interpretando le clausole una per mezzo delle altre, risulta coerente che le parti abbiano pattuito una retribuzione in misura superiore a minimi, dovendo questa ricomprendere anche il corrispettivo per prestazioni di lavoro straordinario. Inoltre va osservato che la specificazione della somma dovuta a titolo di retribuzione risulta alquanto più comprensibile e immediatamente percepibile dal lavoratore, rispetto al richiamo ai minimi tabellari, sicché appare ragionevole ritenere che l’incontro delle volontà si sia formato sull’importo specificato, restando questione secondaria e irrilevante che tale importo corrispondesse (o meno) ai minimi tabellari”. 6.5. Da tale motivazione, perciò, risulta che la Corte di merito nell’interpretare il contratto ha ricercato la comune intenzione delle parti anzitutto attenendosi al testo della clausola controversa, ai sensi dell’art. 1362, comma primo, c.c., non mancando, peraltro, di far uso dell’altro criterio ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., avendo posto in luce che la connotazione di onnicomprensività della retribuzione pattuita e quantificata in un preciso importo indicato in cifre e in lettere era coerente con quanto ulteriormente specificato al secondo cpv. dell’art. 4 del contratto. Inoltre, la stessa Corte ha premesso che nel testo in esame era precisato che: “Le parti riconoscono che il trattamento economico, anche ai fini di quanto stabilito ai punti 3, 4, 7, è disciplinato esclusivamente dal presente contratto individuale”. 6.6. Alla luce di tali rilievi, perciò, l’interpretazione argomentatamente proposta nell’impugnata sentenza appare senz’altro plausibile, rispettosa dei canoni ermeneutici e priva di intrinseca illogicità Tutti gli elementi rispetto ai quali, secondo la ricorrente, la lettura del contratto in questione, da parte della Corte milanese, non sarebbe allineata (cfr. pagg. 14-17 del ricorso) o sono ininfluenti sul piano interpretativo o sono extratestuali oppure ancora rientrerebbero nel comportamento complessivo delle parti posteriore alla conclusione del contratto, valutabile in ipotesi ex art. 1362, comma secondo, c.c. Tuttavia rispetto a quest’ultimo aspetto, occorre considerare che, per questa Corte, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti idoneo a rivelare con chiarezza e univocità la comune intenzione degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’articolo 1362, comma 2, del codice civile, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (così Cass.11 civ., sez. II, 20.6.2018, n. 16282; v. in termini esatti o analoghi, tra le altre, circa la natura sussidiaria di tale criterio: id., sez. II, 30.11.2017, n. 28763; id., sez. II, 1.6.2016, n. 11427; id., sez. III, 13.8.2015, n. 16795). E, nel caso di specie, in base ad un’interpretazione letterale e logica del testo esaminato, la Corte di merito ha alla fine motivatamente ritenuto chiara la volontà in esso espressa dalle parti, non essendo perciò nella specie imposto il ricorso al criterio sussidiario ex art. 1362, comma secondo, c.c. 6.7. Infine, alcuna violazione del principio di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 c.c. è riscontrabile nell’operazione esegetica compiuta dalla Corte territoriale, la quale ha senz’altro attribuito un preciso effetto alle previsioni contrattuali in questione. 7. Pertanto, il ricorso dev’essere respinto. 8. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto de
Sentenza Cassazione n. 21927/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris