Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09511/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

generale 7409/2019Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 9511/2026Data pubblicazione 14/04/20265.1.

La norma applicata dall’Amministrazione doganale alla fattispecie èprevista all’art.4, comma 5, del D.M. n. 153/2001, il quale prevede che,fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 4, del TUAsull’inosservanza di prescrizioni e regolamenti in caso di revoca dellalicenza, «negli altri casi di cessazione dall'esercizio di deposito fiscale iprodotti giacenti, se non trasferiti ad altro deposito fiscale entro quindicigiorni dalla data di cessazione, sono considerati immessi in consumo nellasuddetta data e sugli stessi viene corrisposta l'accisa (…)».5.2.

Sul versante opposto, la norma invocata come applicabile dallacontribuente è contenuta nell’antecedente comma 4, del medesimo art.4,del D.M. n. 153/2001, il quale, per quanto qui interessa, dispone:«Qualora, in un impianto di produzione o di rettificazione di alcole etilico,cessi l’attività ovvero sia trascorso oltre un anno dall'ultima comunicazionedi lavorazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e rimanganogiacenze di prodotti soggetti ad accisa, l'impianto è considerato comemagazzino di commerciante all'ingrosso ed il diritto di licenza e la cauzionesono adeguati al nuovo regime».6.

Il riferimento, contenuto nel disposto del quarto comma da ultimo citato,al successivo art.5, comma 3, del medesimo decreto va inteso indirizzatoall’apposita comunicazione di lavorazione mensile da parte del depositarioautorizzato, redatta secondo istruzioni fornite dall'Agenzia e con i requisitiivi specificati, in relazione alle attività di fabbricazione, rettifica,rilavorazione o trasformazione, almeno cinque giorni prima del loro inizio.La differenza del regime fiscale rispetto al quinto comma è sostanziale, inquanto il quarto comma dell’art.4 del D.M. prevede il passaggio dallacondizione di deposito fiscale a quella di magazzino di commercianteall'ingrosso, con la conseguenza della preclusione della presunzione diimmissione di consumo del prodotto e della richiesta di pagamentoimmediato dell'intera accisa.7.

Dalla combinata lettura delle ultime due norme emerge che la disciplinaimpone al depositario autorizzato, al momento della cessazione dell'attivitàNumero registro generale 7409/2019Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 9511/2026Data pubblicazione 14/04/2026produttiva, uno specifico obbligo di comunicazione con adeguamento deldiritto di licenza e della cauzione al nuovo regime.Il mancato assolvimento di tale obbligo non può essere derubricato ainadempimento di carattere solo formale in quanto, indipendentemente dalfatto che non è prevista espressamente la conseguenzadell’inadempimento, lo scopo perseguito da detta comunicazione èrilevatore della ratio legis sottesa.

L’adempimento comporta che il soggettoprima qualificato come produttore di alcol, e come tale munito di appositalicenza fiscale, diviene titolare di un deposito di stoccaggio cui dev’esserel’Amministrazione doganale deve imporre l'adeguamento della cauzione dal2 al 10% dell'accisa gravante sul prodotto stoccato, perché non piùproduttore.Alla luce della interpretazione teleologica e sistematica sopra esposta, laviolazione dell’obbligo di comunicazione in esame è perciò da qualificarsicome sostanziale e non meramente formale e la conseguenza della mancatacomunicazione è individuabile nella mancata applicabilità del comma 4dell’art.4, del D.M. n. 153/2001.8.

Dev’essere al proposito riassuntivamente affermato in diritto che:«In tema di controllo della fabbricazione, trasformazione,circolazione e deposito di alcol etilico e di bevande alcolichesoggetti ad accise, la violazione dell’obbligo di comunicazione exart. 4, comma 4, D.M. n. 153/2001 al momento della cessazionedell'attività produttiva da parte del depositario autorizzato hanatura sostanziale posto che l'impianto assume carattere dimagazzino di commerciante all'ingrosso, con modifica del regimefiscale ai fini sia del diritto di licenza sia dell’adeguamentodell’aliquota della cauzione per il mancato pagamentodell’imposta».Dall’applicazione del principio discende la reiezione della censura inNumero registro generale 7409/2019Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 9511/2026Data pubblicazione 14/04/2026disamina.9.

Con il terzo motivo la ricorrente, ai fini dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., viene dedotta l’omissione dell’esame di fatti decisivi per ilgiudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti per non aver lasentenza impugnata preso in considerazione «le lagnanze già illustrate allepagine 11 e seguenti del presente atto, e contraddistinte dai numeri 3), 4)e 5), ritenendole assorbite dalla decisione adottata».

Il riferimento è aiseguenti passaggi del ricorso: «3) Quanto al richiesto abbuono di impostadell'88% previsto dall’art. 7 del D.L n° 142/1950 (…)», «4) Inoltre, quantoall’avvenuta denaturazione del prodotto "T.C.

MELASSO", si evidenziò che(…)» «5) Infine, si segnalò la seguente circostanza, sopravvenuta in epocaposteriore al giudizio di primo grado (…)».10.

La censura è affetto da concorrenti profili di inammissibilità einfondatezza.10.1.

Innanzitutto, la motivazione della sentenza dà conto e quindi esaminail motivo di appello attinente al primo profilo.10.2.

Inoltre, esso non è un “fatto” ai fini dell’azionato paradigmaprocessuale del primo comma, art.360 cit., bensì una prospettazionegiuridica.10.3.

Il giudice dà inoltre anche conto del p.v.c. alla base delle riprese che,si legge in controricorso e la circostanza non è stata contestata, prendeposizione su entrambe le prime due circostanze e, quindi, i profili fattuali egli elementi di prova relativi sono stati valutati dal giudice d’appello, in unadecisione doppia conforme a quella adottata in primo grado.10.4.

Egualmente, il terzo profilo, relativo all’avvenuta assegnazione alladitta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del quantitativo di alcol su cui grava l'accisa pretesatramite l'avviso di pagamento n° 355/2016, con conseguente pretesaestinzione del credito erariale sopravvenuto nel corso del giudizio, introduceuna questione in diritto e non in fatto, ulteriore concorrente ragione diinammissibilità della censura.Numero registro generale 7409/2019Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 9511/2026Data pubblicazione 14/04/202611.

In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in euro 23.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
generale 7409/2019Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 9511/2026Data pubblicazione 14/04/20265.1. La norma applicata dall’Amministrazione doganale alla fattispecie èprevista all’art.4, comma 5, del D.M. n. 153/2001, il quale prevede che,fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 4, del TUAsull’inosservanza di prescrizioni e regolamenti in caso di revoca dellalicenza, «negli altri casi di cessazione dall'esercizio di deposito fiscale iprodotti giacenti, se non trasferiti ad altro deposito fiscale entro quindicigiorni dalla data di cessazione, sono considerati immessi in consumo nellasuddetta data e sugli stessi viene corrisposta l'accisa (…)».5.2. Sul versante opposto, la norma invocata come applicabile dallacontribuente è contenuta nell’antecedente comma 4, del medesimo art.4,del D.M. n. 153/2001, il quale, per quanto qui interessa, dispone:«Qualora, in un impianto di produzione o di rettificazione di alcole etilico,cessi l’attività ovvero sia trascorso oltre un anno dall'ultima comunicazionedi lavorazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e rimanganogiacenze di prodotti soggetti ad accisa, l'impianto è considerato comemagazzino di commerciante all'ingrosso ed il diritto di licenza e la cauzionesono adeguati al nuovo regime».6. Il riferimento, contenuto nel disposto del quarto comma da ultimo citato,al successivo art.5, comma 3, del medesimo decreto va inteso indirizzatoall’apposita comunicazione di lavorazione mensile da parte del depositarioautorizzato, redatta secondo istruzioni fornite dall'Agenzia e con i requisitiivi specificati, in relazione alle attività di fabbricazione, rettifica,rilavorazione o trasformazione, almeno cinque giorni prima del loro inizio.La differenza del regime fiscale rispetto al quinto comma è sostanziale, inquanto il quarto comma dell’art.4 del D.M. prevede il passaggio dallacondizione di deposito fiscale a quella di magazzino di commercianteall'ingrosso, con la conseguenza della preclusione della presunzione diimmissione di consumo del prodotto e della richiesta di pagamentoimmediato dell'intera accisa.7. Dalla combinata lettura delle ultime due norme emerge che la disciplinaimpone al depositario autorizzato, al momento della cessazione dell'attivitàNumero registro generale 7409/2019Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 9511/2026Data pubblicazione 14/04/2026produttiva, uno specifico obbligo di comunicazione con adeguamento deldiritto di licenza e della cauzione al nuovo regime.Il mancato assolvimento di tale obbligo non può essere derubricato ainadempimento di carattere solo formale in quanto, indipendentemente dalfatto che non è prevista espressamente la conseguenzadell’inadempimento, lo scopo perseguito da detta comunicazione èrilevatore della ratio legis sottesa. L’adempimento comporta che il soggettoprima qualificato come produttore di alcol, e come tale munito di appositalicenza fiscale, diviene titolare di un deposito di stoccaggio cui dev’esserel’Amministrazione doganale deve imporre l'adeguamento della cauzione dal2 al 10% dell'accisa gravante sul prodotto stoccato, perché non piùproduttore.Alla luce della interpretazione teleologica e sistematica sopra esposta, laviolazione dell’obbligo di comunicazione in esame è perciò da qualificarsicome sostanziale e non meramente formale e la conseguenza della mancatacomunicazione è individuabile nella mancata applicabilità del comma 4dell’art.4, del D.M. n. 153/2001.8. Dev’essere al proposito riassuntivamente affermato in diritto che:«In tema di controllo della fabbricazione, trasformazione,circolazione e deposito di alcol etilico e di bevande alcolichesoggetti ad accise, la violazione dell’obbligo di comunicazione exart. 4, comma 4, D.M. n. 153/2001 al momento della cessazionedell'attività produttiva da parte del depositario autorizzato hanatura sostanziale posto che l'impianto assume carattere dimagazzino di commerciante all'ingrosso, con modifica del regimefiscale ai fini sia del diritto di licenza sia dell’adeguamentodell’aliquota della cauzione per il mancato pagamentodell’imposta».Dall’applicazione del principio discende la reiezione della censura inNumero registro generale 7409/2019Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 9511/2026Data pubblicazione 14/04/2026disamina.9. Con il terzo motivo la ricorrente, ai fini dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., viene dedotta l’omissione dell’esame di fatti decisivi per ilgiudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti per non aver lasentenza impugnata preso in considerazione «le lagnanze già illustrate allepagine 11 e seguenti del presente atto, e contraddistinte dai numeri 3), 4)e 5), ritenendole assorbite dalla decisione adottata». Il riferimento è aiseguenti passaggi del ricorso: «3) Quanto al richiesto abbuono di impostadell'88% previsto dall’art. 7 del D.L n° 142/1950 (…)», «4) Inoltre, quantoall’avvenuta denaturazione del prodotto "T.C. MELASSO", si evidenziò che(…)» «5) Infine, si segnalò la seguente circostanza, sopravvenuta in epocaposteriore al giudizio di primo grado (…)».10. La censura è affetto da concorrenti profili di inammissibilità einfondatezza.10.1. Innanzitutto, la motivazione della sentenza dà conto e quindi esaminail motivo di appello attinente al primo profilo.10.2. Inoltre, esso non è un “fatto” ai fini dell’azionato paradigmaprocessuale del primo comma, art.360 cit., bensì una prospettazionegiuridica.10.3. Il giudice dà inoltre anche conto del p.v.c. alla base delle riprese che,si legge in controricorso e la circostanza non è stata contestata, prendeposizione su entrambe le prime due circostanze e, quindi, i profili fattuali egli elementi di prova relativi sono stati valutati dal giudice d’appello, in unadecisione doppia conforme a quella adottata in primo grado.10.4. Egualmente, il terzo profilo, relativo all’avvenuta assegnazione alladitta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del quantitativo di alcol su cui grava l'accisa pretesatramite l'avviso di pagamento n° 355/2016, con conseguente pretesaestinzione del credito erariale sopravvenuto nel corso del giudizio, introduceuna questione in diritto e non in fatto, ulteriore concorrente ragione diinammissibilità della censura.Numero registro generale 7409/2019Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 9511/2026Data pubblicazione 14/04/202611. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in euro 23.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 09511/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris