CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 36730/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette --Setalle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato, con effetto ex nunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 20 settembre 2022. A ragione della decisione, il Tribunale ha posto l'episodio di aggressione verbale e lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], occorso il 30 maggio 2023, inferendone l'impossibilità di proseguire la misura, per l'assenza di una seria intenzione da parte della condannata di intraprendere il percorso rieducativo. 2. Avverso l'ordinanza impugnata ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo eccepisce violazione di legge in punto di omessa notifica alla condannata del decreto di fissazione dell'udienza camerale. La notifica è, difatti, avvenuta ai sensi dell'art. 158, comma 8, cod. proc. pen., sicché la conoscenza dell'atto e i conseguenti effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito, presso la casa comunale, dell'atto da notificare. E, tuttavia, alla data dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza, detta raccomandata non era stata ricevuta da Sedicina, come sarebbe attestato dalla cancelleria di detto Ufficio. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge in punto di mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della condannata tanto nella fase di merito, quanto in quella concernente l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Lamenta la ricorrente che erroneamente, per la fase della revoca della misura alternativa alla detenzione, era stato nominato un difensore di ufficio, cui era stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza. 2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione in punto di revoca retroattiva della misura. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare la misura, non ha tenuto conto che la stessa avrebbe avuto termine dopo pochi giorni dal provvedimento di revoca e, comunque, qualificando come grave l'episodio criminoso che ha visto protagonista Sedicina, a dispetto della competenza del fatto, spettante al Giudice di pace.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 21 marzo 2024, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. E fondato il primo motivo di ricorso, il cui accoglimento assorbe le restanti doglianze. 2. Risulta dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale del vizio (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) che il plico, contenente l'avviso di deposito del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, non è stato consegnato dall'ufficiale giudiziario all'interessata, in quanto non rinvenuta nel luogo di sua residenza in ben due occasioni. Risulta altresì spedita con raccomandata la comunicazione di avvenuto deposito del plico alla Casa comunale, ma non v'è prova della ricezione dell'anzidetta raccomandata. 3. Tale essendo la situazione fattuale, rileva il Collegio che, in difetto di prova della ricezione della menzionata raccomandata, la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale non può ritenersi perfezionata. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «La notificazione ai sensi dell'art 157, comma ottavo, cod. proc. pen., mediante deposito nella casa comunale seguita dalla comunicazione all'interessato a mezzo del servizio postale, si perfeziona con la ricezione della lettera raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, in difetto della cui prova la notificazione stessa deve considerarsi nulla» (Sez. 2, n. 21984 del 04/05/2017, Busetto, Rv. 270095). Ciò - si è precisato - si desume dalla stessa norma dell'art. 157, n. 8, c.p.p., la quale, disponendo che gli effetti della notificazione decorrono dalla ricezione della raccomandata, individua per l'appunto nella ricezione della raccomandata uno degli elementi necessari per poter ritenere compiuto il procedimento di notificazione dell'atto. E' evidente, infatti, che gli effetti di un procedimento possono esplicarsi solo dopo il compimento di tutti gli adempimenti previsti come necessari al fine del perfezionamento del procedimento stesso. 4. Ne discende, nel caso in scrutinio, che, non essendovi prova agli atti dell'avvenuta ricezione della raccomandata, deve ritenersi nulla la notifica alla condannata dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.Il vizio rilevato inficia, dunque, il decreto di citazione e la successiva ordinanza, che va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari. Così deciso, il 14 magg