CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19985/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1393/2024depositata il 26/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno24/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25380/2024Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 19985/2026Data pubblicazione 15/06/2026RITENUTO IN FATTO1. REGIONE [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'ap-pello di Ancona n. 1393/2024, pubblicata in data 26 settembre 2024,la quale, nel regolare contraddittorio con l'appellata ed appellante in-cidentale [OSCURATO:SOCIETA]., ha respinto il gravame proposto dall'odiernaricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 292/2021,pubblicata il 24 febbraio 2021.Quest'ultima, a propria volta, aveva parzialmente accolto la do-manda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarando che il credito azio-nato dall'odierna ricorrente con la cartella n. 00320190011608325000emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione – e relativo alla resti-tuzione di un contributo alluvionale concesso con decreto poi revocato‒ non era riscuotibile per sopraggiunta prescrizione.2. Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte territo-riale ha disatteso il motivo di gravame con il quale l'odierna ricorren-te, censurando la decisione di prime cure nella parte in cui la stessaaveva ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale, aveva argo-mentato in contrario che il credito azionato dalla stessa Regione ave-va natura non tributaria bensì solidaristica ‒ in quanto derivante dallarevoca del contributo per danni da alluvione – e che, conseguente-mente, allo stesso, in assenza di espressa diversa previsione, dovevatrovare applicazione il termine di prescrizione generale decennale aisensi dell'art. 2946 c.c.Al riguardo la Corte d'appello ha ribadito l'applicabilità della pre-scrizione quinquennale, sulla scorta della pronuncia di questa Corte n.30362/2018, evidenziando che nella specie la revoca del contributoera stata disposta nel 2008, mentre la pretesa restitutoria era statafatta valere la prima volta con diffida del 29 maggio 2019 e poi con lacartella esattoriale.Sez. S1 - R.G. 25380/2024 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 25380/2024Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 19985/2026Data pubblicazione 15/06/2026La Corte ha escluso che il termine quinquennale si fosse converti-to in termine decennale ex art. 2953 c.c. in conseguenza del giudizioamministrativo – precedentemente promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ‒definito con sentenza del TAR delle [OSCURATO:PERSONA] n. 38/2013, in quanto ilGiudice amministrativo non si era pronunciato nel merito, avendo so-lo dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del TARLazio, innanzi al quale il giudizio non era poi stato riassunto.La Corte territoriale ha altresì disatteso il motivo di gravame con ilquale REGIONE [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato la decisione conseguente-mente adottata dal Tribunale in ordine al regolamento delle spese dilite.3. Al ricorso di REGIONE [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., “violazione di legge ed erronea interpretazione delle nor-me che disciplinano la prescrizione, in particolare dell'art. 2946 cc –violazione ed erronea interpretazione delle decisioni della Corte diCassazione SU n. 23397/2016 e Cass. n. 30362/2018 – per violazioneed erronea interpretazione dell'art.2953 c.c. - travisamento dei fatti –motivazione incongrua”.Il ricorso censura la decisione impugnata nella parte in cui la stes-sa ha ritenuto che il credito azionato dalla REGIONE [OSCURATO:PERSONA] fossesoggetto alla prescrizione quinquennale.Sez. S1 - R.G. 25380/2024 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 25380/2024Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 19985/2026Data pubblicazione 15/06/2026Argomenta, per contro, che detto credito non aveva natura né tri-butaria, né sanzionatoria ed aveva invece natura solidaristica, inquanto derivante dalla revoca del contributo erogato per danni da al-luvione, con la conseguenza che per esso opera, in assenza di diversaprevisione normativa, il termine generale di prescrizione decennale aisensi dell'art. 2946 c.c., risultando, pertanto, non pertinente il ri-chiamo operato dalla decisione impugnata al principio enunciato daquesta Corte con la decisione n. 30362/2018.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.Argomenta, in particolare, il ricorso che, per effetto della fonda-tezza delle deduzioni della ricorrente, anche la decisione della Corteterritoriale in punto spese dovrà essere riformata.2. Il primo motivo di ricorso è fondato.2.1. Si deve rilevare, in primo luogo, che il credito azionato dallaricorrente – a differenza anche di quanto dalla medesima ricorrentesostenuto – doveva, e deve, essere qualificato quale ripetizione di in-debito, trattandosi di un credito per la restituzione di somme erogateper un titolo rivelatosi a posteriori insussistente.Esclusa, evidentemente, la qualificazione in termini di credito tri-butario – dovendosi negare l'eventualità di una metamorfosi del cre-dito in virtù del mero fatto che lo stesso sia stato azionato con cartel-la esattoriale ‒ risulta altrettanto non corretta la qualificazione intermini di credito di natura solidaristica, tale essendo la natura dell'o-riginaria erogazione, ma non quella della pretesa restitutoria basatasul postulato che l'erogazione medesima fosse avvenuta sine titulo.2.2. Operata in questi termini la qualificazione della pretesa azio-nata dall'odierna ricorrente, deve trovare piena applicazione l'orien-tamento, espresso da questa Corte, a mente del quale, in tema diSez. S1 - R.G. 25380/2024 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 25380/2024Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 19985/2026Data pubblicaz ion e 15/06/2026contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvengaall'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla resti-tuzione non può sorgere nel momento della percezione del contributoda parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio,momento nel quale, a seguito della scoperta e dell'accertamento dellaillegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è datale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'a-zione di ripetizione (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 12362 del 7/05/2024; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23603 del 9/10/2017; Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 24653 del 2/12/2016).Si deve, pertanto, constatare un primo profilo di inadeguato go-verno delle norme di diritto ad opera della decisione impugnata, nelmomento in cui la stessa ha invece ritenuto applicabile il termine diprescrizione quinquennale, peraltro invocando il precedente di questaCorte, Sez. 5, Sentenza n. 30362 del 2018, del tutto privo di perti-nenza rispetto al caso in esame, dal momento che lo stesso è riferitoall'ipotesi di riscossione mediante cartella esattoriale del canone perla pubblicità, e cioè ad un'ipotesi in cui si verteva effettivamente suuna pretesa di natura tributaria.2.3. Si giunge, a questo punto, ad un ulteriore profilo, relativo alcriterio con il quale doveva essere verificato il maturarsi o meno deltermine di prescrizione decennale.Al riguardo – pacifica risultando la ricostruzione dei fatti e quindila sequenza temporale tra la revoca del contributo disposta in data 9luglio 2008 e la successiva prima diffida del 29 maggio 2019 – il temache necessita di essere ulteriormente approfondito è quello dell'effet-to interruttivo della prescrizione che risulti eventualmente riconducibi-le al giudizio precedentemente instaurato dall'odierna controricorren-te innanzi il [OSCURATO:PERSONA].Sez. S1 - R.G. 25380/2024 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 25380/2024Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 19985/2026Data pubblicaz ion e 15/06/2026Orbene, poiché tale giudizio risulta essere stato definito con sen-tenza in mero rito – avendo il TAR [OSCURATO:PERSONA] dichiarato la propria in-competenza per materia in favore del TAR Lazio – risulta pienamentecondivisibile la tesi – sostenuta dalla controricorrente anche in memo-ria ex art. 380-bis.1 c.p.c. – per cui in nessun modo a tale giudiziopotrebbe essere ricollegato l'effetto interruttivo permanente di cuiall'art. 2945, secondo comma, c.c.A diverse conclusioni, invece, si deve pervenire con riguardo alladistinta tematica della idoneità del giudizio amministrativo a determi-nare l'interruzione istantanea della prescrizione ai sensi degli artt.2945, comma terzo, e 2943, comma secondo, c.c.La tesi dell'odierna controricorrente è che un simile effetto non sa-rebbe in alcun modo riconducibile al giudizio amministrativo, essendostato lo stesso promosso dalla medesima controricorrente e non dallaREGIONE [OSCURATO:PERSONA], la quale, pertanto, non avrebbe assunto la con-dotta rilevante ex art. 2943, comma secondo, c.c.Tale tesi, tuttavia, non risulta condivisibile, per un duplice ordinedi ragioni, seppur reciprocamente connesse.In primo luogo, infatti, si deve rammentare che, in linea generale,questa Corte ha ripetutamente affermato il principio per cui la richie-sta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativoproposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizio-ne del diritto, ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, c.c. (Cass. Sez.3 - Ordinanza n. 31435 del 7/12/2024), e questo perché la richiestadel convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamentonegativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere effi-cacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confrontidel debitore, qualora detta richiesta sia volta, in concreto, a ribadirele ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accerta-Sez. S1 - R.G. 25380/2024 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 25380/2024Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 19985/2026Data pubblicaz ion e 15/06/2026mento, ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altruinegazione del credito contenere implicitamente un'azione di accerta-mento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio(Cass. Sez. L - Sentenza n. 21799 del 29/07/2021).La sussistenza di un eventuale effetto interruttivo della prescrizio-ne non può, pertanto, essere esclusa in virtù del mero fatto che ilgiudizio promosso in sede amministrativa dall'odierna controricorren-te era finalizzato a conseguire l'accertamento della infondatezza dellepretese dell'odierna ricorrente, in quanto a rilevare, semmai, erano ledifese svolte in quella sede proprio da quest'ultima, ben potendo talidifese ‒ ove finalizzate a sostenere la fondatezza della pretesa resti-tutoria – integrare atto di esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2943,secondo comma, c.c.In secondo luogo – e con ciò si passa al vaglio del profilo di pecu-liarità della fattispecie ora in esame, costituito dal fatto che il giudiziopromosso dall'odierna controricorrente era un giudizio amministrativodi impugnazione del provvedimento di revoca dei contributi – si deveritenere che, in caso di impugnazione da parte di un privato innanzi ilgiudice amministrativo di un provvedimento della P.A. che costituiscetitolo per conseguire la ripetizione di somme precedentemente eroga-te al privato medesimo, la costituzione della medesima P.A. nel giudi-zio al fine di sostenere la legittimità del provvedimento medesimo co-stituisce modalità di esercizio in sede giudiziale della pretesa restitu-toria che del provvedimento costituisce conseguenza e, come tale,vale a costituire atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art.2943, secondo comma, c.c.In termini più semplici, la richiesta – in sede di giudizio ammini-strativo ‒ di rigetto dell'impugnazione del provvedimento amministra-tivo di revoca del contributo, comportando l'affermazione dalla legit-Sez. S1 - R.G. 25380/2024 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 25380/2024Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 19985/2026Data pubblicazione 15/06/2026timità del provvedimento medesimo – che della ripetizione del contri-buto costituiva ineludibile presupposto – ben avrebbe potuto esserevalutata – alla luce del tenore concreto delle difese ‒ quale eserciziodel diritto stesso alla ripetizione della somma erogata a titolo di con-tributo, con conseguente effetto di interruzione istantanea della pre-scrizione.Interruzione dalla quale – è opportuno aggiungere – avrebbe co-minciato a decorrere nuovamente il termine di prescrizione decennalee rispetto alla quale, pertanto, avrebbe dovuto essere valutata latempestività della diffida datata 29 maggio 2019.2.4. In conclusione, la decisione impugnata risulta censurabileperché la stessa, non solo avrebbe dovuto ritenere applicabile allapretesa azionata da REGIONE [OSCURATO:PERSONA] il termine di prescrizione de-cennale – e non quinquennale ‒ ma avrebbe dovuto anche verificare– come sarà, a questo punto, compito del giudice del rinvio, che inquesta sede deve essere disposto – sia l'idoneità delle difese svoltedall'odierna ricorrente nel giudizio amministrativo innanzi il TAR Mar-che a costituire, nei termini appena individuati, atto di esercizio deldiritto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi degli artt.2945, comma terzo, e 2943, comma secondo, c.c., sia – in caso di ri-sposta positiva al primo quesito – il rapporto cronologico tra la costi-tuzione della ricorrente nel giudizio amministrativo ed il successivo2019.3. L'accoglimento del primo motivo determina, evidentemente,l'assorbimento del secondo, rendendosi comunque necessario regola-re nuovamente le spese del giudizio tenendo conto anche della pre-sente decisione.Sez. S1 - R.G. 25380/2024 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 25380/2024Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 19985/2026Data pubblicazione 15/06/20264. Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimentodel primo motivo di ricorso, la decisione impugnata deve essere cas-sata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizio-ne, la quale, nel conformarsi ai principi qui enunciati, provvederà al-tresì a regolare le spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 24 marzo 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 25380/2024 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 9 di 9