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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07593/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/08/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIi( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., la erronea qualificazione dei fatti contestati, che il Giudice avrebbe dovuto ricondurre alla fattispecie di cui all'art. 594 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché il motivo propone censure non consentite.

Invero, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 283023 - 01).

Nella specie, la dedotta erronea qualificazione non emerge affatto, considerato che dall'imputazione risulta che il ricorrente per sfuggire al controllo da parte di agenti della Polizia locale si dava a precipitosa fuga a bordo di motoveicolo privo di assicurazione e condotto senza l'obbligatorio casco, imboccando in pieno giorno strade contro mano, "zigzagando" tra i veicoli, salendo sui marciapiede e infine sferrando calci all'indirizzo dell'inseguitore con il fine di farlo cadere dal proprio motoveicolo; condotta, questa, chiaramente rientrante nella fattispecie di resistenza a pubblici ufficiali (ex multis, v.

Sez. 2, n. 44850 del 17/10/2019, Rv. 277765 - 01); Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/08/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIi( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., la erronea qualificazione dei fatti contestati, che il Giudice avrebbe dovuto ricondurre alla fattispecie di cui all'art. 594 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché il motivo propone censure non consentite. Invero, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 283023 - 01). Nella specie, la dedotta erronea qualificazione non emerge affatto, considerato che dall'imputazione risulta che il ricorrente per sfuggire al controllo da parte di agenti della Polizia locale si dava a precipitosa fuga a bordo di motoveicolo privo di assicurazione e condotto senza l'obbligatorio casco, imboccando in pieno giorno strade contro mano, "zigzagando" tra i veicoli, salendo sui marciapiede e infine sferrando calci all'indirizzo dell'inseguitore con il fine di farlo cadere dal proprio motoveicolo; condotta, questa, chiaramente rientrante nella fattispecie di resistenza a pubblici ufficiali (ex multis, v. Sez. 2, n. 44850 del 17/10/2019, Rv. 277765 - 01); Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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