CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 33512/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21352-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - nonchè contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - Oggetto R.G.N.21352/2022 Cron. Rep. Ud.14/11/2025 avverso la sentenza n. 16/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 292/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 16, la Corte d’appello di Salerno accoglieva l’appello, proposto dall’Inps , avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto l’opposizione, di [OSCURATO:PERSONA] , a intimazione di pagamento relativa a una serie di cartelle di pagamento, portanti crediti previdenziali Inps correlati a contributi IVS. Il tribunale aveva accolto l’opposizione in quanto aveva ritenuto che né l’Ader né l’Inps avessero dato prova della notifica degli atti presupposti, richiamati nell’intimazione di pagamento, mentre le uniche cartelle, per le quali era stata documentata la notifica, erano oramai prescritte per decorso del termine quinquennale. La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti, di accoglimento del gravame dell’Inps e dell’Ader, ha ritenuto sussistente la prova della valida e tempestiva notifica degli atti presupposti sin dal primo grado di giudizio con documentazione non espressamente disconosciuta dall’opponente, anche in riferimento all’eventuale mancanza di collegamento tra gli avvisi di ricevimento e gli atti impositivi in questione; inoltre, il disconoscimento delle copie era stato generico e tardivo, con conseguente definitività dell’accertamento e irretrattabilità del credito contributivo. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate riscossione e l’Inps non hanno spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 26 del d.P.R.n. 602/73 e dell’art. 137 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che l’Istituto previdenziale avesse sufficientemente provato di avere regolarmente notificato gli avvisi di addebito sottesi alla impugnata intimazione e che il disconoscimento operato dalla parte, della conformità delle copie agli originali, dovesse considerarsi tardivo. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 24 comma 2 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché l’Inps, successivamente alla proposizione dell’appello, aveva provveduto ad annullare totalmente o parzialmente gli avvisi di addebito oggetto della pretesa impositiva di cui all’intimazione di pagamento impugnata, cosicché l’Istituto previdenziale avrebbe dovuto chiedere la cessazione della materia del contendere e tale omissione si era tradotta in una violazione di legge. Il primo motivo è inammissibile in quanto contesta l’accertamento espresso dalla Corte d’appello sulla regolarità della notifica degli avvisi di addebito, che è questione di competenza del giudice del merito, incensurabile in Cassazione se non in “ristretti limiti” (cfr. Cass. n. 11892/ 20 16, 27000/2016), non ricorrenti nella specie, così che la ricorrente mira inammissibilmente a una nuova valutazione del materiale istruttorio. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non riporta dove e quando abbia proposto analoga censura nel corso del giudizio di appelloe nulla risulta dalla sentenza impugnata, così che la doglianza appare proposta per la prima volta nella presente sede di legittimità; inoltre, la ricorrente non riporta in ricorso l’atto di sgravio sul quale è basato il motivo di censura (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.). La mancata predisposizione di difese scritte da parte degli enti intimati esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comm