CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 14276/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6375/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma, v.le Carso n. 14, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - contro ricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce 12 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di assegno di separazione posto a carico del coniuge [OSCURATO:PERSONA], iniziò l'esecuzione forzata nei confronti di quest'ultimo, nelle forme del pignoramento presso terzi. Pignorò il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del padre [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo si costituì e negò di avere debiti nei confronti del proprio figlio. La creditrice all'udienza del 21 luglio 2010 formulò domanda di accertamento o 2_2... dell'obbligo del terzo pignorato.R.G.N. 6375/19 Camera di consiglio del 24 gennaio 2022 All'esito del relativo giudizio il Tribunale di Taranto con sentenza 2 novembre 2014 n. 3668 dichiarò [OSCURATO:PERSONA] debitore di [OSCURATO:PERSONA]. Tale sentenza venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Lecce con sentenza 12 luglio 2018 n. 323 rigettò il gravame. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo esporre il contenuto dell'unico motivo di ricorso, in quanto quest'ultimo è inammissibile per tardività. Infatti: -) la sentenza impugnata è stata pronunciata il 12 luglio 2018, e non è stata notificata; -) il termine ex art. 327 c.p.c. per impugnarla scadeva il 12 gennaio 2019; -) il ricorso è stato proposto con atto consegnato all'ufficiale giudiziario 1'11 febbraio 2019. 2. Va da sé che al presente giudizio non si applica la sospensione feriale dei termini, in quanto nelle controversie esecutive - sottratte alla sospensione m feriale - rientra anche il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01). 3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, tenendo conto del fatto che il compenso per l'attività relativa alla "fase decisionale" non può essere liquidato, in quanto la controricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis c.p.c. priva di contenuti. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro R.G.N. 6375/19 Camera di consiglio del 24 gennaio 2022 2.295, oltre 200 per spese vive, I.V.A., cassa forense e spese forfettarìe ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per Il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 gennaio 2022. (Rob a