CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20338/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena irrogata dal Tribunale per il delitto di evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, con un motivo unico, ha dedotto vizio di motivazione quanto all'insussistenza dell'elemento soggettivo, la Corte d'appello essendosi contraddetta affermando, dapprima, che, ai fini della configurabilità del reato, non rileva la durata e la distanza dello spostamento né i motivi che inducono nel soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale e, successivamente, che l'imputato aveva previamente avvisato il Comando della stazione dei Carabinieri che si sarebbe dovuto recare dal dentista, ottenendo come risposta l'ordine di rientrare immediatamente a casa appena cessata l'esigenza sanitaria (così ammettendo la mancanza del dolo); ritenuto che non si ravvisa alcun vizio logico o giuridico nella motivazione della sentenza impugnata, posto che, se è vero che non integra il delitto di evasione la condotta di chi, autorizzato a lasciare l'abitazione ove si trovi ristretto in stato di detenzione domiciliare al fine di raggiungere un luogo determinato, effettui una sosta per ragioni diverse da quelle fondanti l'autorizzazione, senza significative deviazioni dal percorso e senza la finalità di eludere la vigilanza (Sez. 6, n. 29530 del 28/05/2024, Crucinio, Rv. 286798, in un caso in cui questa Corte ha annullato la condanna inflitta al ricorrente per essersi fermato lungo il tragitto di ritorno dal SERT, ove era stato autorizzato a recarsi, al fine di acquistare sostanza stupefacente), ben diverso è il caso di specie, dalla sentenza evincendosi che l'imputato, dopo essersi recato dal dentista, si intrattenne in un bar in compagnia della fidanzata e si recò quindi con la stessa in un supermercato per fare la spesa (sicché non residuano dubbi in ordine alla sussistenza del dolo di evasione); ritenuto il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P P.Q.M