CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14805/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 38, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al contro ricorso - con troricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1926/2017 depositata in data 8/11/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 309/2015, accoglieva l'azione revocatoria proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna s.c. e ora [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti della propria debitrice [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava inefficace nei suoi confronti l'atto pubblico con cui la Pisano, in data 30 agosto 2005, aveva donato a [OSCURATO:PERSONA] l'unico immobile di sua proprietà, sito in Catanzaro alla via Romeo n. 23. Rigettava, nel contempo, la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], con la quale la convenuta aveva domandato di accertare l'inesistenza di una propria residua esposizione debitoria nei confronti della banca. 2. La Corte d'appello di Catanzaro, a seguito dell'impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escludeva che la posizione debitoria della Pisano fosse stata integralmente soddisfatta in sede esecutiva, con l'assegnazione della somma di £. 36.000.000, dovendosi comunque tener conto degli interessi moratori maturati e portati dal decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e non opposto. Riteneva, inoltre, che tale ragione di credito non potesse considerarsi prescritta per il decorso dell'ordinario termine decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ., poiché l'azione esecutiva avviata dalla banca aveva interrotto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, cod. civ., il decorso del termine di prescrizione dal pignoramento sino al pagamento dell'intera somma assegnata, avvenuto in data 17 maggio 2002, con la conseguenza che alla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (risalente al 18 maggio 2010) non era ancora maturato per intero il termine di prescrizione dedotto.0/46., 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 8 novembre 2017, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso BPER [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., quale mandataria in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il motivo di ricorso proposto denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1219 e 2943 cod. civ. e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la Corte distrettuale ha attribuito all'azione revocatoria effetto interruttivo della prescrizione del credito vantato dalla banca malgrado la stessa, avendo un petitum e una causa petendi diretti a ottenere una declaratoria di inefficacia di un atto di donazione e non rappresentando invece la volontà della banca di far valere il proprio diritto, non fosse idonea a determinare alcuna interruzione del decorso del termine di prescrizione di un credito per interessi ancora attuale e azionabile. La Corte di merito, del pari, ha omesso l'esame di un fatto decisivo, costituito dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio, ritenendolo erroneamente interruttivo della prescrizione, incorrendo così in un vizio logico della motivazione tale da rendere apparente il supporto argomentativo della decisione. 5. Il motivo è inammissibile. La ricorrente assume che la Corte d'appello abbia erroneamente attribuito valore interruttivo all'atto introduttivo del presente giudizio, malgrado lo stesso fosse finalizzato a sentir dichiarare l'inefficacia della donazione fatta dalla Pisano in favore della figlia e non a richiedere l'adempimento della prestazione dovuta.La sentenza impugnata, tuttavia, non fa il minimo cenno a una simile questione, che dalla lettura decisione non risulta fosse stata posta dall'appellante; né dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento del motivo, risulta che la Pisano, nel corso del giudizio di merito, abbia mai allegato l'inidoneità dell'atto introduttivo del giudizio a provocare l'interruzione della prescrizione, essendosi la stessa limitata a sostenere, con il proprio atto di appello, che la decorrenza del termine di prescrizione decennale andava computata dalla data di emissione dell'ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione. Sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto (quale è l'accertamento dell'esistenza di un atto che espliciti una pretesa di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato; cfr. Cass. 15140/2021, Cass. 2481/2007) di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 6089/2018, Cass. 8206/2016, Cass.23675/2013, Cass. 25546/2006). Un simile rilievo rende superfluo osservare che la proposizione dell'azione revocatoria, al fine di garantire la soddisfazione di un diritto di credito, produce, ai sensi degli art. 2943 e 2945 cod. civ., l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione di tale diritto, trattandosi di un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto medesimo, benché mediante l'attivazione di un altro giudizio ad esso teleologicamente connesso in via esclusiva (Cass. 1084/2011; nello stesso senso Cass. 16293/2016). 6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 6.200, di cui C 200, per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello