CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17771/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che con requisitoriascritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Milano che il 13/3/2023 ha confermato il giudizio di condannaespresso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano in ordine alla ricettazione di una biciclettaprovento di furto.A sostegno del ricorso ha dedotto:1.1. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente,essendo stata rinvenuta la bicicletta oggetto del reato in una cantina utilizzata comedeposito, nella quale potevano accedere altri, come emerso dalla testimonianza della mogliedel ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].1.2. Vizio di motivazione in ordine in ordine al mancato riconoscimentodell’attenuante di cui all’art. 648 co. 4 cod. pen. pur in presenza di un bene ricettato di “lieveconsistenza economica”, che si assume di 1.100 euro, mentre ad avviso del ricorrente sisarebbero dovuti considerare anche la modesta gravità del danno arrecato alla personaoffesa, trattandosi di un bene non di prima necessità bensì utilizzato per diletto, dellacondotta collaborativa del ricorrente e delle sue condizioni di vita.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametridell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché generico e privo dicritiche specifiche al percorso argomentativo della sentenza impugnata, in quanto riproponele doglianze già proposte con il ricorso in appello e disattese dalla sentenza impugnata conargomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta, riproponendo "rilettura" deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte dicassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito(Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944)1. Deve ritenersi, in particolare, aspecifico ed attinente esclusivamente al merito delladecisione impugnata il primo motivo di impugnazione, volto a contestare l’interpretazione ela valutazione delle prove testimoniali, avendo invece dato adeguatamente conto lasentenza impugnata del rinvenimento della bicicletta sottratta alla persona offesa in unacantina di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], grazie alle indicazioni del sistema GPS di cui il veicolo eradotato. Emerge altresì dalla sentenza impugnata che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva impeditobruscamente alla persona offesa, che seguiva il segnale GPS, di avvicinarsi alla cantina,tanto che erano intervenuti i carabinieri, intercettati dalla stessa persona offesa, che in unprimo momento non riuscivano ad accedere nel locale, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] riferiva di nonrinvenire le chiavi necessarie per aprirla, sicché soltanto in un secondo momentoconsegnava queste alla P.G. così consentendo l’accesso nel locale ed il rinvenimento delbene oggetto di furto.L’assunto difensivo volto a valorizzare, come già in sede di appello, la testimonianzadella moglie del ricorrente secondo cui nella cantina potevano accedere anche terzi risultaadeguatamente contrastato dalle sentenze di merito con il rilievo che la cantina è stataaperta alla presenza dei carabinieri solo quando il [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato le chiavi in suopossesso. Anche con riferimento all’elemento soggettivo del reato la Corte territoriale, senzaincorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha valorizzato la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], dopo averprima allontanato la persona offesa e poi dichiarato alla P.G. di non rinvenire le chiavi dellacantina, non ha giustificato in alcun modo il possesso della refurtiva. In tal modo la sentenzaimpugnata si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n.29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità delreato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sullabase dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, laquale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, alla luce delledichiarazioni della persona offesa, che aveva riferito di aver acquistato la biciletta rubatagli alprezzo di 1.100 euro, la sentenza impugnata ha non illogicamente ritenuto assorbente lavalutazione secondo cui il valore commerciale del bene non potesse considerarsi esiguo. Sitratta di valutazione di merito, non sindacabile in questa sede, e coerente con la consolidatagiurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di ricettazione, secondo cui il valore delbene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazionedell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non èesiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenzaeconomica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri diapprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivodel fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente(Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283340 – 01; conf. Sez. 2, n. 51818 del06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 - 01). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili dicolpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]