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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 12935/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

23/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze hadichiarato inammissibile – per esser stato proposto senza la tempestiva indicazione deimotivi – il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanzadel Magistrato di sorveglianza di Firenze del 17/07/2025, che aveva disatteso la richiesta diliberazione anticipata dinerente al semestre 18/12/2024-18/06/2025.2.

Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo l’archiviazione del fatto – accaduto durante tale semestre - per il quale ilricorrente stesso era stato denunciato e l’aver questi sempre tenuto una regolare condottacarceraria.3.

Il reclamo è stato dichiarato inammissibile – e tale deve essere ritenuto l’odiernoricorso – in quanto privo dell’esposizione dei motivi atti a sorreggerlo.

È infatti noto che -perché un motivo d'impugnazione possa considerarsi specifico, a pena d'inammissibilità - ènecessario che esso si concreti nella precisa esposizione della critica che si intendemuovere ad una specifica parte del provvedimento impugnato, nonché e soprattutto delleragioni su cui la critica stessa si fonda.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze hadichiarato inammissibile – per esser stato proposto senza la tempestiva indicazione deimotivi – il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanzadel Magistrato di sorveglianza di Firenze del 17/07/2025, che aveva disatteso la richiesta diliberazione anticipata dinerente al semestre 18/12/2024-18/06/2025.2. Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo l’archiviazione del fatto – accaduto durante tale semestre - per il quale ilricorrente stesso era stato denunciato e l’aver questi sempre tenuto una regolare condottacarceraria.3. Il reclamo è stato dichiarato inammissibile – e tale deve essere ritenuto l’odiernoricorso – in quanto privo dell’esposizione dei motivi atti a sorreggerlo. È infatti noto che -perché un motivo d'impugnazione possa considerarsi specifico, a pena d'inammissibilità - ènecessario che esso si concreti nella precisa esposizione della critica che si intendemuovere ad una specifica parte del provvedimento impugnato, nonché e soprattutto delleragioni su cui la critica stessa si fonda.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12935/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris