Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 30146/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27062/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore; [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro-tempore; [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutte domiciliate ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 657/2019 pubblicata il 09/07/2019, R.G.N. 73/2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], visto l’art. 23 comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 657 pubblicata il 9.7.2019 la Corte d'appello di Torino, in sede di reclamo ex art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012, ha dichiarato, in riforma della pronuncia di primo grado, l’insussistenza diun centro unico di imputazione del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle cooperative [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cooperative consorziate al Consorzio MIP, con conseguente esclusione, nei confronti di dette cooperative, degli effetti della declaratoria di illegittimità del licenziamento (pronuncia adottata dal giudice dell’opposizione e passata in giudicato per mancata impugnazione) intimato (per giustificato motivo oggettivo) alla lavoratrice da suoi datori di lavoro, la cooperativa Terre di Mezzo e il Consorzio MIP.

2. La Corte distrettuale, sottolineato che tra le suddette cooperative e il Consorzio MIP era stato costituito, ex art. 2602 c.c., un’organizzazione comune per la gestione dei servizi amministrativi, di segreteria generale e di promozione commerciale, ha rilevato che le stesse dichiarazioni della Tavilla (rese in sede di interrogatorio formale) e i riscontri documentali dimostravano che il Consorzio non era un mero schermo formale ma, effettivamente, si occupava – anche tramite l’attività della lavoratrice - delle attività amministrative e commerciali delle cooperative consociate, le quali, poi, svolgevano attività economiche diverse e autonome (servizi di lavanderia o di pulizia o di stireria), senza alcuna commistione; ha aggiunto che era stato, altresì, accertato che i legali rappresentanti del Consorzio e delle cooperative erano risultati diversi soggetti, più volte cambiati nel tempo (e non solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai quali alcune deposizioni testimoniali risultavano generiche) e che non era risultato che la Tavilla avesse fornito contemporaneamente la propria prestazione a tutte le società (ma, anzi, risultava provato che la stessa si era occupata solamente di mansioniamministrative e di segreteria, attività che svolgeva a favore del Consorzio MIP e che costituiva il servizio fornito dal Consorzio alle cooperative consociate).

3. La lavoratrice ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Le società cooperative [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituite con un unico controricorso.

4. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità, e in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2103, 2107, 2108, 2602 c.c. nonché “violazione e falsa applicazione CCNL per lavoratrici e lavoratori delle Cooperative” (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, effettuato un errato procedimento di sussunzione dovuto all’assenza di un corretto esame critico del corredo documentale e istruttorio risultante dagli atti, avendo – la Tavilla – iniziato il rapporto di lavoro nell’aprile 2014, quando la cooperativa Terre di Mezzo SCS era già consorziata in [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce omesso esame circa fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato – ai fini della esatta individuazione dei datori di lavoro della Tavilla - che nei diversi documenti depositati tempestivamente la cooperativa Terre di Mezzo SCS risultava consorziata delegante di funzioni amministrative e di segreteria, si avvaleva dell’attività della ricorrente, faceva parte della “grande famiglia” del Consorzio e di tutte le Cooperative (da configurarsi, dunque, quale unico centro di imputazione di rapporti giuridici), condivideva con le altre cooperative l’oggetto sociale e la connessione funzionale.

3. Entrambi i motivi, che possono trattarsi congiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili.

4. Va osservato che, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nel primo motivo di ricorso, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.

5. Invero, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (riguardante, nella specie, la sussistenza, ad avviso dell’interessata, di un unico centro di imputazione di rapporti giuridici tra Consorzio e cooperative consorziate) è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito; per i giudizi, come il presente, ai quali si applica ratione temporisl’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. nel testo successivo alla modifica dicui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – che ha molto limitato l’ambito di applicabilità del controllo di legittimità sulla motivazione – la censura dell’indicata valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la relativa motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili, oppure in cui si riscontri l'omesso esame di un fatto storico decisivo, con la conseguente riduzione al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (vedi per tutte: Cass.

SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. un. 22 aprile 2014, n. 19881; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928).

6. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori, avendo la Corte distrettuale ampiamente esaminato i fatti controversi e ritenuto, sulla base del quadro probatorio acquisito, che i rapporti tra il Consorzio e le cooperative consorziate si strutturasse nel corretto rispetto della previsione dettata dall’art. 2602 c.c., che prevede la costituzione, tra più imprenditori, di una “organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.

7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello -ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della parte controricorrente, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27062/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore; [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro-tempore; [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutte domiciliate ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 657/2019 pubblicata il 09/07/2019, R.G.N. 73/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], visto l’art. 23 comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 657 pubblicata il 9.7.2019 la Corte d'appello di Torino, in sede di reclamo ex art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012, ha dichiarato, in riforma della pronuncia di primo grado, l’insussistenza diun centro unico di imputazione del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle cooperative [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cooperative consorziate al Consorzio MIP, con conseguente esclusione, nei confronti di dette cooperative, degli effetti della declaratoria di illegittimità del licenziamento (pronuncia adottata dal giudice dell’opposizione e passata in giudicato per mancata impugnazione) intimato (per giustificato motivo oggettivo) alla lavoratrice da suoi datori di lavoro, la cooperativa Terre di Mezzo e il Consorzio MIP. 2. La Corte distrettuale, sottolineato che tra le suddette cooperative e il Consorzio MIP era stato costituito, ex art. 2602 c.c., un’organizzazione comune per la gestione dei servizi amministrativi, di segreteria generale e di promozione commerciale, ha rilevato che le stesse dichiarazioni della Tavilla (rese in sede di interrogatorio formale) e i riscontri documentali dimostravano che il Consorzio non era un mero schermo formale ma, effettivamente, si occupava – anche tramite l’attività della lavoratrice - delle attività amministrative e commerciali delle cooperative consociate, le quali, poi, svolgevano attività economiche diverse e autonome (servizi di lavanderia o di pulizia o di stireria), senza alcuna commistione; ha aggiunto che era stato, altresì, accertato che i legali rappresentanti del Consorzio e delle cooperative erano risultati diversi soggetti, più volte cambiati nel tempo (e non solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai quali alcune deposizioni testimoniali risultavano generiche) e che non era risultato che la Tavilla avesse fornito contemporaneamente la propria prestazione a tutte le società (ma, anzi, risultava provato che la stessa si era occupata solamente di mansioniamministrative e di segreteria, attività che svolgeva a favore del Consorzio MIP e che costituiva il servizio fornito dal Consorzio alle cooperative consociate). 3. La lavoratrice ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a due motivi. Le società cooperative [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituite con un unico controricorso. 4. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità, e in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2103, 2107, 2108, 2602 c.c. nonché “violazione e falsa applicazione CCNL per lavoratrici e lavoratori delle Cooperative” (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, effettuato un errato procedimento di sussunzione dovuto all’assenza di un corretto esame critico del corredo documentale e istruttorio risultante dagli atti, avendo – la Tavilla – iniziato il rapporto di lavoro nell’aprile 2014, quando la cooperativa Terre di Mezzo SCS era già consorziata in [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce omesso esame circa fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato – ai fini della esatta individuazione dei datori di lavoro della Tavilla - che nei diversi documenti depositati tempestivamente la cooperativa Terre di Mezzo SCS risultava consorziata delegante di funzioni amministrative e di segreteria, si avvaleva dell’attività della ricorrente, faceva parte della “grande famiglia” del Consorzio e di tutte le Cooperative (da configurarsi, dunque, quale unico centro di imputazione di rapporti giuridici), condivideva con le altre cooperative l’oggetto sociale e la connessione funzionale. 3. Entrambi i motivi, che possono trattarsi congiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili. 4. Va osservato che, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nel primo motivo di ricorso, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti. 5. Invero, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (riguardante, nella specie, la sussistenza, ad avviso dell’interessata, di un unico centro di imputazione di rapporti giuridici tra Consorzio e cooperative consorziate) è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito; per i giudizi, come il presente, ai quali si applica ratione temporisl’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. nel testo successivo alla modifica dicui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – che ha molto limitato l’ambito di applicabilità del controllo di legittimità sulla motivazione – la censura dell’indicata valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la relativa motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili, oppure in cui si riscontri l'omesso esame di un fatto storico decisivo, con la conseguente riduzione al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (vedi per tutte: Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. un. 22 aprile 2014, n. 19881; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928). 6. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori, avendo la Corte distrettuale ampiamente esaminato i fatti controversi e ritenuto, sulla base del quadro probatorio acquisito, che i rapporti tra il Consorzio e le cooperative consorziate si strutturasse nel corretto rispetto della previsione dettata dall’art. 2602 c.c., che prevede la costituzione, tra più imprenditori, di una “organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. 7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello -ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della parte controricorrente, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 o
Sentenza Cassazione n. 30146/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris