CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 21452/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso19658/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e BeatriceBertini [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Marasco e [OSCURATO:PERSONA] RG 19658/20Pierini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli - controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1074/2019 depositatoil 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 24/05/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di socio ed amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., e la [OSCURATO:SOCIETA]. stessa – già convenuti in arbitrato, insieme ad altro socio della medesima società [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] anch'egli socio della Hinta – ricorrono a questa Corte al fine di sentire cassare l'impugnato decreto con cui il Presidente della Corte d'Appello di Milano, attinto dagli odierni ricorrenti per la riforma dell'analogo provvedimento adottato dal RG 19658/20Pierini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] Presidente del Tribunale di Milano su istanza di [OSCURATO:PERSONA], ne ha respinto i reclami ed ha confermato il pregresso decreto di nomina di un curatore speciale per la rappresentanza processuale della società nell'incardinato giudizio arbitrale, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che fosse annullata la deliberazione sociale adottata con il voto favorevole di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] viziata per abuso di potere della maggioranza; che fosse accertata la responsabilità dei predetti nella gestione della società caratterizzata da un'attività in contrasto con gli scopi di lucro e che fosse disposta la revoca dell'amministratore unico per gravi irregolarità nella gestione. 1.2. Motivando il pronunciato diniego, il giudice del gravame si è dato cura di confutare le ragioni di reclamo osservando, quanto al fatto che il provvedimento impugnato mancasse di una «valutazione autonoma», che, essendo quello in esame motivato per relationem, non poteva dubitarsi della sua regolarità, tanto più trattandosi di un decreto; quanto alla mancata audizione delle parti interessate, che l'art. 80, comma 2, cod. proc. civ., non prevede l'obbligatorietà dell'adempimento; quanto al preteso difetto di motivazione per non aver preso posizione sulle domande dell'istante, che l'opposto argomento tribunalizio era ineccepibile, atteso che la nomina del curatore obbedisce ad una valutazione probabilistica, non vincolata ad un esame di merito, e si impone ogni qualvolta sia dedotta in giudizio una situazione foriera di un possibile conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato. In ogni caso, ha conclusivamente considerato il decidente, la sussistenza di un conflitto di interessi tra la società ed ilproprio amministratore, tale da giustificare la nomina di un curatore speciale della società, appariva nella specie evidente alla luce delle domande proposte nel giudizio arbitrale, e ciò , segnatamente con riguardo all'impugnativa della deliberazione RG 19658/20Pierini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli sociale motivata sul presupposto dell'abuso di potere commesso dalla maggioranza nell'approvarla. 1.3. Per la cassazione di detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] si vale di quattro mezzi e la Hinta di tre mezzi; ad entrambi i ricorsi si è associato [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso e ricorso incidentale nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed Hinta a sua volta si è costituita con controricorso e ricorso incidentale nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.In ragione della data in cui ne avvenuta la notificazione il ricorso della Pierini ha veste di ricorso principale, mentre quello della Hinta va inteso quale ricorso incidentale. 3. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione degli artt. 78, comma 2, 80 comma 2, e 737 cod. proc. civ. circa la mancanza di una valutazione autonoma da parte del Presidente della Corte d'Appello in ordine all'insussistenza dei presupposti per la nomina di un curatore speciale nel procedimento arbitrale promosso da [OSCURATO:PERSONA] in danno della società Hinta. In particolare, il provvedimento impugnato, incorrendo nel vizio denunciato, per giustificare nella specie la nomina del curatore, si sarebbe limitato a richiamare, facendole acriticamente proprie, le osservazioni del primo giudice che, a sua volta, si era rifatto alle argomentazioni sviluppate nella stessa direzione dal collegio arbitrale. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione degli artt. 80, comma 2 e 101 cod. proc. civ., nonché dell'art. 24 Cost. circa la mancata audizione da parte del Presidente della Corte d'Appello nel corso del giudizio di reclamo delle parti interessate. In particolare, il provvedimento impugnato, incorrendo nel vizio denunciato, in contrasto con il dato normativo di cui alla prima delle RG 19658/20Pierini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli norme indicate, avrebbe ingiustificatamente pretermesso di dare seguito all'istanza della ricorrente intesa ad essere personalmente sentita prima che il procedimento fosse definito. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione dell'art. 78, comma 2, cod. proc. civ. circa l'insussistenza del conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore nel contenzioso instaurato da [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento della deliberazione sociale del 19.6.2019. In particolare, il provvedimento impugnato, incorrendo nel vizio denunciato, non avrebbe considerato che nel contesto in disamina rappresentante e rappresentato hanno interessi convergenti, in quanto entrambi interessati allo stesso esito della lite ovvero al rigetto della proposta impugnativa. Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta la violazione dell'art. 78, comma 2, cod. proc. civ. sempre in relazione all'insussistenza del conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore nel contenzioso instaurato da [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento della deliberazione sociale del 19.6.2019. In particolare, il provvedime nto impugna to, incorrendo nel vi zi o denunciato, avrebbe errato nel ritenere sussistenti le condizioni per far luogo alla chiesta nomina di un curatore speciale per la società anche se il conflitto di interessi pretesamente rappresentato si configuri soltanto in via potenziale, senza che occorra indicare la ricorrenza di sintomi in tal senso dimostrativi della situazione di conflitto. 4. Parimenti con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta la violazione dell'art. 78, comma 2, cod. proc. civ. per avere il decidente erroneamente ritenuto che la nomina del curatore speciale possa essere effettuata anche senza un'analisi in merito all'esistenza o meno in concreto del conflitto di interessi denunciato da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, poiché il conflitto deve essere accertato, il RG 19658/20Pierini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli provvedimento impugnato non spiega come a tale accertamento si possa pervenire senza entrare seppur sommariamente nel merito delle domande del Pierini. Con il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale si lamenta la violazione dell'art. 80, comma 2, cod. proc. civ. per avere il decidente erroneamente ritenuto non necessario procedere alla audizione delle parti interessate. In particolare, il provvedimento impugnato, incorrendo nella violazione denunciata, aveva omesso di procedere all'incombente sebbene l'avverbio possibilmente figurante nel testo della norma renda l'incombente obbligatorio quando tale possibilità sussista. Con il terzo motivo ancora del ricorso incidentale si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, nonché la violazione di norme di diritto, per non avere il decidente rilevato l'insussistenza del denunciato conflitto di interessi in ordine alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'annullamento della deliberazione sociale assunte il 19.6.2019. In particolare, il provvedim ento impugnato, incorrendo nel vizio denunciato, aveva omesso di valutare se il conflitto di interessi azionato dal Pierini fosse ravvisabile in relazione a tutte le domande proposte dal medesimo, quantunque riguardo alla detta domanda di annullamento il conflitto fosse insussistente, atteso che riguardo ad essa società ed amministratori erano portatori del medesimo interesse al suo mantenimento e al rigetto perciò della proposta impugnativa. 5. I sopradetti ricorsi si prestano ad un preliminare e preclusivo rilievo di inammissibilità. E' infatti convinzione saldamente invalsa nella giurisprudenza di questa Corte che il decreto di nomina del curatore speciale, non avendo contenuto decisorio e non avendo attitudine ad acquisire carattere definitivo non è riconducibile alla sfera dei provvedimenti RG 19658/20Pierini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli ricorribili per cassazione a mente dell'art. 111 Cost. E' infatti inammissibile, come si afferma con giudizio a cui si intende dare anche qui continuità, «il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. contro il decreto di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c., perché tale provvedimento non attribuisce o nega un bene della vita, ma assicura la rappresentanza processuale all'incapace che ne sia privo o al rappresentato che sia in conflitto d'interessi con il rappresentante, ha una funzione strumentale al singolo processo, destinata ad esaurirsi nell'ambito del processo medesimo, ed è sempre revocabile o modificabile ad opera del giudice che l'ha pronunciato, anche d'ufficio in primo grado e, successivamente, su gravame di parte, ad opera dei giudici di merito e di legittimità» (Cass., Sez. I, 4/11/2015, n. 22566). Ne discende, perc iò, che nessuno dei proposti ricorsi si rende scrutinabile in quanto la materia de qua si sottrae ad ogni vaglio di legittimità. 6. I predetti ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili con il favore delle spese –che graveranno anche sul controricorrente [OSCURATO:PERSONA], stante il carattere adesivo del controricorso proposto dallo stesso (Cass., Sez. III, 23/02/2007 , n. 4213 ) – per la parte vittoriosa. E' dovuto, ove ne sussistano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. Dichiara iricorsi inammissibili e condanna le parti ricorre nti nonché il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in solido delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 20.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. RG 19658/20Pierini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno24.05.2023. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]