Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17281/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis non e consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivazione contenuta nella sentenza impugnata.

Osservato che il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati dal momento che la recidiva è stata esclusa e le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute.

Rilevato che anche il quarto motivo è manifestamente infondato, posto che il reato è stato commesso il 8/08/2017 e si prescriverà il 8/02/2025.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ennaio 2022 fl [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis non e consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivazione contenuta nella sentenza impugnata. Osservato che il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati dal momento che la recidiva è stata esclusa e le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute. Rilevato che anche il quarto motivo è manifestamente infondato, posto che il reato è stato commesso il 8/08/2017 e si prescriverà il 8/02/2025. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ennaio 2022 fl [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 17281/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris