CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 27408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17660-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 398/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 17660 sez. ML - ud. 26-05-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 29 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Enna, accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS avverso l'avviso di addebito recante, per effetto dell'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995 disposta dall'INPS per l'anno 2008, il credito contributivo in relazione al reddito derivante dalla propria attività libero-professionale di ingegnere non assoggettato alla contribuzione obbligatoria in favore della Cassa professionale; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto legittima l'iscrizione del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] e sussistente l'obbligo di contribuzione ma tuttavia prescritto il relativo credito, dovendosi escludere l'effetto sospensivo dell'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non potendosi, nella specie, ricondurre la predetta condotta all'ipotesi dell'occultamento doloso del debito stante la buona fede del [OSCURATO:PERSONA] il quale, in considerazione dell'incertezza normativa circa l'obbligo di iscrizione e contribuzione all'epoca palese, ben poteva non essere consapevole della propria posizione debitoria; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.p.c. in relazione all'art. 2, comma 26 e ss., I. n. 335/1995 e 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. nella I. n. 111/2011, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, dovendosi qualificare la condotta del [OSCURATO:PERSONA] quale occultamento doloso del debito e conseguentemente ritenere sospeso il decorso della prescrizione; - che il motivo si rivela infondato stante il contrasto della posizione qui espressa dall'Istituto ricorrente, volta ad affermare la sussistenza di una "presunzione di occultamento" derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, con l'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 37529/2021) secondo cui non è ravvisabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del credito contributivo, in base al quale la valutazione circa la ricorrenza o meno del dolo è rimessa al giudice del merito, che nella specie lo ha escluso sul presupposto della buona fede del debitore correlata all'incertezza normativa all'epoca palese circa l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] e, così, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, qui neppure fatta oggetto di specifiche censure; - che, pertanto, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se