CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 49426/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG , che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 20 giugno 2022, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione formulata, ai sensi dell'art. 630 cod.proc.pen., da [OSCURATO:PERSONA] (quale germano di [OSCURATO:PERSONA], oggi deceduto) avverso la sentenza emessa dal Pretore circondariale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, in data 13 novembre 1997 (irrevocabile 1'8 aprile 1999), con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile di illecito edilizio in zona sismica e vincolata, nonché di violazione dei sigilli. Giova precisare che la Corte di merito é intervenuta in sede di rinvio, a seguito di annullamento disposto dalla Terza Sezione penale di questa Corte di altra precedente ordinanza, dichiarativa di inammissibilità dell'istanza di revisione. Con quest'ultima, il [OSCURATO:PERSONA] aveva addotto prove nuove, assumendole come idonee a sovvertire il giudizio di condanna, consistenti nelle dichiarazioni rese da tale [OSCURATO:PERSONA] e relative allo stato dei luoghi, nonché nella consulenza tecnica della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto i rilievi aerofotogrammetrici del 7 aprile e del 30 agosto 1994; la Corte di legittimità, con la sentenza rescindente, aveva in particolare censurato il fatto che la Corte romana aveva omesso di considerare quest'ultima prova, sulla quale il deducente aveva sollecitato l'attenzione. La decisione della Corte capitolina, nell'esaminare la consulenza tecnica, si é fondata sul rilievo che, sebbene in essa si asserisca che al manufatto non sarebbe stata apportata alcuna variazione di sagoma, nondimeno dalla relazione del geom. Volpe del Comune di Pozzuoli si evince che i lavori erano continuati, con la relativa violazione dei sigilli, anche dopo il sequestro del 28 maggio 1994, con la copertura parziale del solaio con lamiere grecate e putrelle in ferro, posa in opera di infissi interni ed esterni, pavimentazione e intonacatura interna, con conseguente protrazione del reato almeno fino al settembre 1994. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte romana, articolando tre motivi di lagnanza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza della legge processuale, deducendo in particolare che la Corte di Appello ha provveduto in difetto della competenza prevista dalla legge, atteso che il giudizio rescissorio, in base all'art. 634, comma 2, cod, proc. pen., doveva svolgersi avanti altra Corte d'appello da individuarsi ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., e non avanti altra Sezione della stessa Corte di merito che aveva emesso l'ordinanza annullata. Inoltre, avendo instaurato il giudizio rescissorio, la stessa Corte capitolina doveva provvedere nelle forme di cui all'art. 525 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen., ossia con immediata deliberazione e non riservandosi la decisione, come invece accaduto. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme processuali e mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte di merito omesso di acquisire il fascicolo del dibattimento, che pure aveva di fatto ritenuto indispensabile (come dimostrato dal rinvio di più udienze) e che però, all'udienza del 9 marzo 2022, ha ritenuto non più necessario, sebbene attraverso quel fascicolo fosse possibile accertare quanto rilevato dalla Polizia municipale il 3 maggio 1994 in merito alla consistenza del manufatto e allo stato dei luoghi. 2.3. Con il terzo e ultimo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione (con travisamento della prova) dell'ordinanza impugnata, nonché per omessa valutazione di una delle prove indicate nella richiesta di revisione: la consulenza tecnica della Avioriprese non é stata infatti correttamente esaminata, sebbene da essa risultasse che già ad aprile 1994 era visibile un edificio completo di solaio di copertura; la relazione del geom. Volpe era stata presentata a dimostrazione che i verbali non avevano mai riportato misure corrette ma potevano essere rilevate solo dai rilievi aerofotogrammetrici, mentre in base ai verbali del 28 maggio 1994 e del 26 febbraio 1995 (su cui si era basata la condanna) non risultavano aumenti di volumetria. Non é stata poi esaminata dalla Corte dì merito la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva escluso vi fossero stati aumenti di volume dell'immobile nella ristrutturazione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. Dal canto suo il ricorrente ha depositato motivi nuovi, consistenti in realtà in una memoria con numerosi allegati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Sebbene sia indubbiamente errato quanto disposto nella sentenza rescindente in ordine all'individuazione del giudice del rinvio in altra Sezione della Corte d'appello di Roma - ostandovi quanto disposto dal capoverso dell'art. 634 cod. proc. pen., in base al quale, in caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 cod. proc. pen. -, nondimeno l'unica possibilità di far valere il predetto vizio era costituita dall'art. 130 cod. proc. pen., ossia attivando il procedimento di correzione di errore materiale (principio consolidato:vds. Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014. dep. 2015, F., Rv. 262551; in senso conforme Sez. 1, Sentenza n. 26490 del 09/06/2009, Aiello, Rv. 244038; Sez. 5, Ordinanza n. 44607 del 24/10/2005, Anello, Rv. 232799). Non essendosi provveduto in tal senso, la Corte di merito cui é stato assegnato il ricorso in ottemperanza al dictum della sentenza rescindente (ossia la Prima Sezione penale della Corte d'appello di Roma) non ha potuto far altro che provvedere instaurando il giudizio rescissorio, in ottemperanza al principio dell'irretrattabilità del foro commissorio, atteso che, in mancanza di attivazione della procedura di correzione dell'errore materiale, vige il principio per il quale il giudice del rinvio non può in ogni caso declinare la competenza attribuita con la sentenza di annullamento (principio affermato da Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014. dep. 2015, F., cit.). Quanto, invece, all'emissione del provvedimento con ordinanza (anziché in forma di sentenza, nelle forme di cui agli articoli 636 e ss. cod. proc. pen.), é appena il caso di osservare che il giudizio conseguente ad annullamento con rinvio ben può concludersi a sua volta con declaratoria di inammissibilità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441) e che il fatto che il provvedimento emesso nella specie sia stato invece adottato in forma di ordinanza anziché di sentenza non ha comportato alcun pregiudizio concreto per la parte (per un'ipotesi analoga vds. Sez. 1, Sentenza n. 4348 del 19/11/1991, dep. 1992, Coletto, Rv. 188822). 2. Il secondo motivo é inammissibile. Vedendosi infatti nella fase preliminare del giudizio di revisione, e dovendosi in particolare valutare in tale fase la novità delle prove indicate dall'instante, deve considerarsi che il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt.529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, Sentenza n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563; in senso analogo Sez. 3, Sentenza n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810). E' quindi evidente che, nella specie, doveva ancora definirsi la valutazione in astratto dell'idoneità delle "prove nuove" (e, in specie, della consulenza tecnica della Avioriprese) a scardinare il giudicato di condanna; mentre solo nel successivo giudizio rescissorio, in caso di valutazione positiva della predetta idoneità, sarebbe stato necessario procedere a una valutazione del novum probatorio unitamente agli ulteriori elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio originario. Pertanto alcun rilievo poteva rivestire, nella fase in esame, l'acquisizione o meno di elementi istruttori già valutati. 3. Il terzo motivo é, del pari, inammissibile per analoghe ragioni. Poiché infatti la relazione di perizia tecnica della Avioriprese si limita a individuare genericamente un "edificio completo di solaio di copertura", senza ulteriori specificazioni in ordine alla consistenza volumetrica del fabbricato e alla realizzazione di opere di completamento, non sarebbe comunque dato constatare in tale mezzo di prova - nella fase di delibazione preliminare al giudizio di revisione - l'astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile ictu ocull, da parte del novum dedotto (così Sez. 3, Sentenza n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], cit.). Quanto poi alla mancata valutazione della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], é appena il caso di osservare che la sentenza rescindente della Terza Sezione penale di questa Corte si é incentrata essenzialmente sull'altra prova asseritamente "nuova" (la relazione tecnica della Avioriprese), mentre, quanto alle dichiarazioni del Rusciano, la Corte di legittimità qualifica espressamente come "non illogiche" le considerazioni espresse al riguardo nell'ordinanza a suo tempo impugnata; e, del resto, la stessa lettura delle dichiarazioni rese dal teste, riportate nel ricorso, ne evidenzia l'assoluta genericità e ipoteticità ("Non mi é parso che dalla ristrutturazione fatta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ci furono aumenti di volumetria del rudere") e, conseguentemente, l'inidoneità a ribaltare il giudizio di condanna. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e