CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 29/09/2021 che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Udine emessa in data 12/04/2019 con cui la ricorrente è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 640 cod. pen. Al riguardo, la ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione di legge in riferimento all'art. 640 cod. pen. ed il vizio di motivazione con riguardo all'errato riconoscimento dell'induzione in errore tramite artifici e raggiri. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione risulta smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da coerente e lineare logicità in punto di colpevolezza della prevenuta per il delitto ascrittogli, sicché le censure aventi riguardo alla presunta violazione della legge penale sostanziale si traducono in enunciati relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta idoneamente svolta dai giudici di merito e non rivisitabile in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo della fattispecie di truffa sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, del marito della stessa imputata e del cameriere presente ai momento del fatto, dimostrative non solo degli artifici e raggiri posti in essere dall'imputata, consistenti nella consapevole offerta di un assegno scoperto in pagamento dell'obbligazione contratta con la persona offesa, ma anche nelle rassicurazioni circa la bontà del titolo e nell'insistenza finalizzata a superare le riserve della persona offesa in ordine alla sua accettazione. Inoltre, l'eventuale dubbio o sospetto serbato dalla persona offesa circa la solvibilità dell'imputata o la bontà del titolo di pagamento non valgono ad escludere la rilevanza penale della condotta della prevenuta come accertata dai giudici di merito alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui nel delitto di truffa, una volta accertato il nesso di causalità tra l'artificio e il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto, né vale ad escludere il delitto l'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa (Sez. 1, n. 55180 del 25/09/2018, Rv. 274299). Peraltro, le censure mosse dalla ricorrente non si confrontano con la parte motiva della pronuncia oggetto di gravame e si traducono nella riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm