CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso". ° [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona con ordinanza del 22 giugno 2021 dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del giudice [OSCURATO:PERSONA] (nel procedimento penale n. 27/2028 RG Dib. del Tribunale di Pesaro) e condannava inoltre il ricorrente al pagamento in favore della Cassa per le ammende della somma di euro 500,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Inosservanza dell'art. 38 del codice di rito. Per la Corte di appello l'istanza risulterebbe tardiva (dopo i tre giorni della conoscenza della causa di ricusazione). Per la Corte di appello il giudice [OSCURATO:PERSONA] era nel collegio del Tribunale di Pesaro dall'inizio del processo, quale componente del collegio, e solo successivamente aveva assunto la presidenza del collegio, e il ricorrente era già a conoscenza della causa di ricusazione da quando il magistrato era solo membro del collegio giudicante. Invece, come documentato, la ricusazione trae origine dal rinvenimento della ricevuta n. 167 del 16 aprile 2014 emessa dalla società britannica [OSCURATO:PERSONA] LTD (attraverso la quale svolgeva la propria attività professionale il ricorrente) e rimasta parzialmente insoluta, per prestazioni professionali nei confronti della convivente del giudice ricusato ([OSCURATO:PERSONA]). Antecedentemente alla ricerca del documento contabile (ricevuta del 16 aprile 2014) il ricorrente non era a conoscenza del debito. In considerazione del tipo di visita (medica) i pazienti tendono a tutelare la loro riservatezza al massimo. Solo con gli accertamenti contabili successivi all'assunzione del ruolo di presidente del giudice ricusato il ricorrente era venuto a conoscenza del debito della sua convivente. 2. 2. Violazione di legge (art. 36, cod. proc. pen.); irragionevole preclusione della ricusazione per i conviventi del giudice. Per la Corte di appello la norma esclude la ricusazione per la convivente del giudice, dovendo ritenersi la disposizione riferibile solo al coniuge. La donna ha anche escluso qualsiasi tipo di rapporto professionale con il ricorrente, ma emerge che anche il prof. [OSCURATO:PERSONA] aveva visitato [OSCURATO:PERSONA]. Risulta irragionevole escludere per la ricusazione la convivente del giudice, in quanto la lettura della norma deve aprirsi al nuovo e più ampio concetto giuridico di famiglia che comprende anche le famiglie di fatto (vedi S.U. n. 10381/2021). In via subordinata si eccepisce l'incostituzionalità della disposizione se si ritenesse di escludere la convivente, per la violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui agli art. 2 e 3 della Costituzione. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 3. La Procura Generale, Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera C, cod. proc. pen.: "Il giudice ha l'obbligo di astenersi ... se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli". Per l'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. il giudice può essere ricusato nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g). La norma evidenzia due presupposti: 1- l'esistenza di un debito/credito tra il giudice e le parti private del processo o un difensore; 2- l'esistenza di un debito/credito tra le parti del processo o un difensore e i figli o il coniuge del giudice. Come evidenziato nello stesso ricorso in cassazione il debito/credito era, casomai, esistente tra la società britannica [OSCURATO:PERSONA] LTD (attraverso la quale svolgeva l'attività professionale il ricorrente) e la convivente del giudice. Il credito, quindi, era della società e non del ricorrente; società che risulta un soggetto distinto giuridicamente dalla persona fisica del ricorrente. Viene a mancare, quindi, il presupposto necessario per la ricusazione e, prima, per l'astensione del giudice. Del resto, le norme che regolano la ricusazione hanno carattere eccezionale, in quanto, comportando la possibilità di mutamento del giudice precostituito, incidono sul principio di immutabilità del giudice naturale ([OSCURATO:PERSONA]. 1, Sentenza n. 5293 del 15/10/1996 Cc., dep. 06/11/1996, Rv. 205839 - 01). Tutte le altre questioni risultano logicamente assorbite dalla insussistenza di un debito/credito riferibile al ricorrente persona fisica. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle