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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21879/2023

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guente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 20/12/2021 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Procuratore generale in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante della destrezza; inammissibile il ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi c) ( furto pluriaggravato, così riqualificata la originaria imputazione di ricettazione) e d) ( art. 55 D. Lgs. 231/2007), per essersi impossessato, a fine di profitto, di una carta bancomat e del relativo codice PIN, provento di furto ai danni degli anziani coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima allettata, e per averla utilizzata indebitamente effettuando un prelievo di euro 600, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., con giudizio di prevalenza sulle aggravanti del furto e sulla recidiva contestata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Merlino, svolgendo due motivi.

2.1. Con il primo, si duole dell'omessa motivazione sulla deduzione con la quale l'appellante aveva invocato la assoluzione del Merlino, sul rilievo che l'unica prova della colpevolezza era costituita dal verbale di SIT acquisito ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. che, tuttavia, sarebbe stato inutilizzabile, in quanto il dichiarante si era rifiutato di sottoscriverlo.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione dell'art. 625 n. 4 cod. pen. sostenendo che la condotta con la quale è avvenuto l'impossessamento ai danni delle persone offese è consistito nell'approfittamento dell'assenza del Foti e della condizione della Sinagra, costretta a letto, cosicchè non è riscontabile alcuna destrezza.

3. Ha depositato due memorie il difensore del ricorrente, insistendo sulla fondatezza del primo motivo di ricorso, giacchè il rifiuto di sottoscrizione di una verbale dichiarativo equivale e disconoscimento del suo contenuto.

Inoltre, chiede dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato il motivo con il quale, relativamente al reato di cui al capo C), come riqualificato già dal Tribunale, si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 625 n. 4 cod. pen., dovendo escludersi che il furto ai danni degli anziani coniugi assistiti dalla coimputata, non ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], sia stato commesso con destrezza. 1.1.Conseguentemente, poiché, eliminando la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., l'azione penale relativa al reato di cui ai capi a) e c) (riqualificato quest'ultimo come furto) non poteva essere esercitata per mancanza di querela ( art. 624 co. 3 cod. pen. ), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per difetto della condizione di procedibilità, limitatamente al reato sub C), e, per l'effetto estensivo di cui all'art. 587 cod. pen., anche nei confronti della coimputata non ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato sub A), eliminando la relativa pena di mesi uno di reclusione e euro 100 di multa.

Nel resto il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Il primo motivo non è fondato.

Al di là della genericità della censura, che non si confronta con la sentenza di primo grado - con la quale quella impugnata si salda, in presenza di due decisioni conformi - che ha dato atto delle ragioni della mancata sottoscrizione del verbale di pg., riconducibile alla volontà degli anziani coniugi di "evitare, in ragione dell'età e delle condizioni di salute, ulteriori strascichi in quanto "ulteriori pressioni potrebbero farci ancor più male", si osserva che, contrariamente alle asserzioni difensive circa il difetto di motivazione sul motivo di appello, la Corte territoriale ha, invero, ha affermato che, indipendentemente dalla controfirma del verbale, la verbalizzazione operata dagli ufficiali di p.g. procedenti rappresenta un fatto storico del tutto indubitabile, per cui i contenuti del verbale, una volta attestata la presenza del dichiarante, ben possono essere utilizzati nel contesto motivazionale della sentenza.

Dunque, i Giudici di merito, di entrambi i gradi, hanno ricondotto alla volontà di evitare complicazioni la scelta di non sottoscrivere il verbale, invece sottoscritto dai verbalizzanti, e hanno considerato i plurimi elementi di riscontro estrinseci , rispetto alle dichiarazioni del FOTI, ricavabili dal compendio probatorio in atti ( pg. 4).

D'altronde, questa Corte non esclude la possibilità di acquisire, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., le dichiarazioni non sottoscritte in caso di sopravvenuta impossibilità di rendere le dichiarazioni in dibattimento, evenienza pacifica in questa sede (v.

Sez. 1, n. 25295 del 27/02/2014, Rv. 259780, in cui si è ritenuto che le dichiarazioni raccolte in un atto formalmente intestato come "verbale di denuncia orale" sottoscritto dal solo verbalizzante e recante indicazione espressa dalle ragioni della mancata sottoscrizione del dichiarante, fossero acquisibili ex art. 512 cod. proc. pen.).

3. Come premesso, è fondato il motivo sulla destrezza, che, nel caso in scrutinio, è stata configurata con riguardo alla circostanza che il furto sia stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] approfittando dell'assenza del Foti, più vigile e reattivo della Sinagra, invece allettata.

3.1. Secondo la linea interpretativa proveniente dalla giurisprudenza di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso, non essendo sufficiente che l'agente si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa ( Sez.

U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; conf. sez. 4 n. 139 del 18/12/2019 (dep. 2020) Rv. 277952).

L'elemento specializzante dell' aggravante in parola è, dunque, la condizione di minorata difesa in cui il possessore viene a trovarsi di fronte alla particolare abilità dell'agente nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo sulla cosa (Sez. 2 n. 9374 del 1802/2015, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263235) o, comunque, nel neutralizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell'uomo medio (Sez. 4 n. 13491 del 13/11/1998, Gatto, Rv. 212361; Sez. 4 n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207; Sez. 3 I 4 , n. 139 del 18/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 277952), o nell'approfittare di una momentanea disattenzione abilmente provocata (Sez. 5 n. 640 del 30/10/2013, Rainart, Rv. 257948).

3.2. Di tutto ciò non c'è traccia nella fattispecie in esame, in cui, come premesso, risulta pacificamente, dalle sentenze di merito, che la Pellegrino approfittò del momentaneo, quanto spontaneo, allontanamento da casa del Foti, e delle condizioni di minorata difesa della Sinagra, allettata, senza aver posto in essere alcun artifizio o abilità idonea a creare artatamente una disattenzione della vittima.

Al richiamato canone ermeneutico, dunque, non si è attenuta la Corte di appello che, nel caso di specie, ha giustificato l'applicazione dell'aggravante in parola senza conformarsi all'interpretazione data, al dato normativo, dal diritto vivente, non consentendo di cogliere la particolare abilità o astuzia posta in essere dall'agente.

3.3. Una volta esclusa la predetta circostanza aggravante ( art. 625 co. 1 n. 4 cod. pen. ), secondo la espressa previsione ratione temporis vigente, il reato, come contestato, ovvero con le ulteriori aggravanti di cui all'art. 61 nn. 2,5,11 cod. pen., risulta procedibile a querela della persona offesa che, invece manca, mai essendo intervenuta.

Ai sensi dell'art. 624 co. 3 cod. pen, infatti, "Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli artt. 61 n. 7 e 625." Per quanto emerge dalla lettura della sentenza di primo grado, il delitto di cui al capo C), contestato a Merlino, è stato riqualificato da ricettazione a furto "con le identiche aggravanti contestate alla Pellegrino, con il quale il Merlino ha, in definitiva, concorso" ( pg. 4).

Dunque, ai sensi degli artt. 624 - 625 co.1 n. 4 e 612 nn. 2,5,11 cod. pen.

Una volta esclusa la circostanza aggravante della destrezza, come detto, per tale delitto non avrebbe potuto procedersi in mancanza della querela.

Per esso si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la eliminazione del relativo trattamento sanzionatorio, pari a mesi uno di reclusione e euro 100 di multa.

3.4. Sul punto va fatta una ulteriore precisazione.

Invero, come è noto, con l'entrata in vigore dell'art. 2 d.lgs. 150/2022 («Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis»), il furto commesso in danno di una persona incapace, per età o per infermità, è procedibile d'ufficio.

Nel caso di specie, effettivamente, nell'imputazione sub A), da cui è mutuata quella sub C), è contestata tale condizione della Sinagra, laddove viene descritta come "impossibilitata a deambulare autonomamente".

Tuttavia, nella giurisprudenza di questa Corte si è già chiarito, in ragione della natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità, che il regime di procedibilità d' ufficio successivamente introdotto in relazione a fattispecie in precedenza procedibili a querela, non si applica, ostandovi l'art. 2 cod. pen., ai fatti anteriormente commessi, che continuano a essere punibili, in conformità alla disciplina all'epoca vigente, soltanto a querela della persona offesa. (Sez. 2 n. 21700 del 17/04/2019, Rv. 27665 intervenuta a seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., nonché Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015 Ud. (dep. 03/11/2015 ) Rv. 265999).

Conformemente, sez. 5 n. 3019 del 09/10/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278656, ha affermato, in tema di atti persecutori, che il regime di irrevocabilità della querela previsto dall'art. 612-bis, comma quarto, ult. parte, introdotto dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con mod. dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, non si applica ai fatti preesistenti, la cui perseguibilità e punibilità erano rimesse alla volontà della persona offesa dal reato.

Allo stesso modo si è pronunciata Sez. 2 - n. 4800 del 01/02/2022 Ud. (dep. 10/02/2022 ) Rv. 282624 in una fattispecie in tema di truffa commessa nel 2015, ritenuta procedibile a querela, ancorché aggravata dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale).

4. L'annullamento della sentenza sul punto della destrezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] produce l'effetto estensivo anche nei confronti della coimputata [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen, e del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 24 marzo 1995, n. 9, C.C., (dep. 23/06/1995 ), Cacciapuoti (Rv. 201305), secondo cui il "fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione (in processo plurisoggettivo per lo stesso reato, o in procedimento cumulativo) in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia dichiarata inammissibile), di cui all'articolo 587 del codice di procedura penale, si risolve nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'impugnante diligente), al verificarsi del quale, operando di diritto come rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante, rende questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato".

5. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente, e per l'effetto estensivo di legge, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della circostanza aggravante della destrezza, perché, in assenza della querela, l'azione penale relativa al reato di cui ai capi a) e c) (riqualificato quest'ultimo come furto) non poteva essere esercitata, con eliminazione della relativa pena di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa.

Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, nei confronti del ricorrente e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p., perché l'azione penale relativa al reato di cui ai capi a) e c) (riqualificato quest'ultimo come furto) non poteva essere esercitata per mancanza di querela.

Elimina la relativa pena di mes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 20/12/2021 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Procuratore generale in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante della destrezza; inammissibile il ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi c) ( furto pluriaggravato, così riqualificata la originaria imputazione di ricettazione) e d) ( art. 55 D. Lgs. 231/2007), per essersi impossessato, a fine di profitto, di una carta bancomat e del relativo codice PIN, provento di furto ai danni degli anziani coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima allettata, e per averla utilizzata indebitamente effettuando un prelievo di euro 600, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., con giudizio di prevalenza sulle aggravanti del furto e sulla recidiva contestata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Merlino, svolgendo due motivi. 2.1. Con il primo, si duole dell'omessa motivazione sulla deduzione con la quale l'appellante aveva invocato la assoluzione del Merlino, sul rilievo che l'unica prova della colpevolezza era costituita dal verbale di SIT acquisito ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. che, tuttavia, sarebbe stato inutilizzabile, in quanto il dichiarante si era rifiutato di sottoscriverlo. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione dell'art. 625 n. 4 cod. pen. sostenendo che la condotta con la quale è avvenuto l'impossessamento ai danni delle persone offese è consistito nell'approfittamento dell'assenza del Foti e della condizione della Sinagra, costretta a letto, cosicchè non è riscontabile alcuna destrezza. 3. Ha depositato due memorie il difensore del ricorrente, insistendo sulla fondatezza del primo motivo di ricorso, giacchè il rifiuto di sottoscrizione di una verbale dichiarativo equivale e disconoscimento del suo contenuto. Inoltre, chiede dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato il motivo con il quale, relativamente al reato di cui al capo C), come riqualificato già dal Tribunale, si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 625 n. 4 cod. pen., dovendo escludersi che il furto ai danni degli anziani coniugi assistiti dalla coimputata, non ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], sia stato commesso con destrezza. 1.1.Conseguentemente, poiché, eliminando la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., l'azione penale relativa al reato di cui ai capi a) e c) (riqualificato quest'ultimo come furto) non poteva essere esercitata per mancanza di querela ( art. 624 co. 3 cod. pen. ), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per difetto della condizione di procedibilità, limitatamente al reato sub C), e, per l'effetto estensivo di cui all'art. 587 cod. pen., anche nei confronti della coimputata non ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato sub A), eliminando la relativa pena di mesi uno di reclusione e euro 100 di multa. Nel resto il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Il primo motivo non è fondato. Al di là della genericità della censura, che non si confronta con la sentenza di primo grado - con la quale quella impugnata si salda, in presenza di due decisioni conformi - che ha dato atto delle ragioni della mancata sottoscrizione del verbale di pg., riconducibile alla volontà degli anziani coniugi di "evitare, in ragione dell'età e delle condizioni di salute, ulteriori strascichi in quanto "ulteriori pressioni potrebbero farci ancor più male", si osserva che, contrariamente alle asserzioni difensive circa il difetto di motivazione sul motivo di appello, la Corte territoriale ha, invero, ha affermato che, indipendentemente dalla controfirma del verbale, la verbalizzazione operata dagli ufficiali di p.g. procedenti rappresenta un fatto storico del tutto indubitabile, per cui i contenuti del verbale, una volta attestata la presenza del dichiarante, ben possono essere utilizzati nel contesto motivazionale della sentenza. Dunque, i Giudici di merito, di entrambi i gradi, hanno ricondotto alla volontà di evitare complicazioni la scelta di non sottoscrivere il verbale, invece sottoscritto dai verbalizzanti, e hanno considerato i plurimi elementi di riscontro estrinseci , rispetto alle dichiarazioni del FOTI, ricavabili dal compendio probatorio in atti ( pg. 4). D'altronde, questa Corte non esclude la possibilità di acquisire, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., le dichiarazioni non sottoscritte in caso di sopravvenuta impossibilità di rendere le dichiarazioni in dibattimento, evenienza pacifica in questa sede (v. Sez. 1, n. 25295 del 27/02/2014, Rv. 259780, in cui si è ritenuto che le dichiarazioni raccolte in un atto formalmente intestato come "verbale di denuncia orale" sottoscritto dal solo verbalizzante e recante indicazione espressa dalle ragioni della mancata sottoscrizione del dichiarante, fossero acquisibili ex art. 512 cod. proc. pen.). 3. Come premesso, è fondato il motivo sulla destrezza, che, nel caso in scrutinio, è stata configurata con riguardo alla circostanza che il furto sia stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] approfittando dell'assenza del Foti, più vigile e reattivo della Sinagra, invece allettata. 3.1. Secondo la linea interpretativa proveniente dalla giurisprudenza di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso, non essendo sufficiente che l'agente si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa ( Sez. U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; conf. sez. 4 n. 139 del 18/12/2019 (dep. 2020) Rv. 277952). L'elemento specializzante dell' aggravante in parola è, dunque, la condizione di minorata difesa in cui il possessore viene a trovarsi di fronte alla particolare abilità dell'agente nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo sulla cosa (Sez. 2 n. 9374 del 1802/2015, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263235) o, comunque, nel neutralizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell'uomo medio (Sez. 4 n. 13491 del 13/11/1998, Gatto, Rv. 212361; Sez. 4 n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207; Sez. 3 I 4 , n. 139 del 18/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 277952), o nell'approfittare di una momentanea disattenzione abilmente provocata (Sez. 5 n. 640 del 30/10/2013, Rainart, Rv. 257948). 3.2. Di tutto ciò non c'è traccia nella fattispecie in esame, in cui, come premesso, risulta pacificamente, dalle sentenze di merito, che la Pellegrino approfittò del momentaneo, quanto spontaneo, allontanamento da casa del Foti, e delle condizioni di minorata difesa della Sinagra, allettata, senza aver posto in essere alcun artifizio o abilità idonea a creare artatamente una disattenzione della vittima. Al richiamato canone ermeneutico, dunque, non si è attenuta la Corte di appello che, nel caso di specie, ha giustificato l'applicazione dell'aggravante in parola senza conformarsi all'interpretazione data, al dato normativo, dal diritto vivente, non consentendo di cogliere la particolare abilità o astuzia posta in essere dall'agente. 3.3. Una volta esclusa la predetta circostanza aggravante ( art. 625 co. 1 n. 4 cod. pen. ), secondo la espressa previsione ratione temporis vigente, il reato, come contestato, ovvero con le ulteriori aggravanti di cui all'art. 61 nn. 2,5,11 cod. pen., risulta procedibile a querela della persona offesa che, invece manca, mai essendo intervenuta. Ai sensi dell'art. 624 co. 3 cod. pen, infatti, "Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli artt. 61 n. 7 e 625." Per quanto emerge dalla lettura della sentenza di primo grado, il delitto di cui al capo C), contestato a Merlino, è stato riqualificato da ricettazione a furto "con le identiche aggravanti contestate alla Pellegrino, con il quale il Merlino ha, in definitiva, concorso" ( pg. 4). Dunque, ai sensi degli artt. 624 - 625 co.1 n. 4 e 612 nn. 2,5,11 cod. pen. Una volta esclusa la circostanza aggravante della destrezza, come detto, per tale delitto non avrebbe potuto procedersi in mancanza della querela. Per esso si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la eliminazione del relativo trattamento sanzionatorio, pari a mesi uno di reclusione e euro 100 di multa. 3.4. Sul punto va fatta una ulteriore precisazione. Invero, come è noto, con l'entrata in vigore dell'art. 2 d.lgs. 150/2022 («Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis»), il furto commesso in danno di una persona incapace, per età o per infermità, è procedibile d'ufficio. Nel caso di specie, effettivamente, nell'imputazione sub A), da cui è mutuata quella sub C), è contestata tale condizione della Sinagra, laddove viene descritta come "impossibilitata a deambulare autonomamente". Tuttavia, nella giurisprudenza di questa Corte si è già chiarito, in ragione della natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità, che il regime di procedibilità d' ufficio successivamente introdotto in relazione a fattispecie in precedenza procedibili a querela, non si applica, ostandovi l'art. 2 cod. pen., ai fatti anteriormente commessi, che continuano a essere punibili, in conformità alla disciplina all'epoca vigente, soltanto a querela della persona offesa. (Sez. 2 n. 21700 del 17/04/2019, Rv. 27665 intervenuta a seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., nonché Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015 Ud. (dep. 03/11/2015 ) Rv. 265999). Conformemente, sez. 5 n. 3019 del 09/10/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278656, ha affermato, in tema di atti persecutori, che il regime di irrevocabilità della querela previsto dall'art. 612-bis, comma quarto, ult. parte, introdotto dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con mod. dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, non si applica ai fatti preesistenti, la cui perseguibilità e punibilità erano rimesse alla volontà della persona offesa dal reato. Allo stesso modo si è pronunciata Sez. 2 - n. 4800 del 01/02/2022 Ud. (dep. 10/02/2022 ) Rv. 282624 in una fattispecie in tema di truffa commessa nel 2015, ritenuta procedibile a querela, ancorché aggravata dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale). 4. L'annullamento della sentenza sul punto della destrezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] produce l'effetto estensivo anche nei confronti della coimputata [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen, e del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 24 marzo 1995, n. 9, C.C., (dep. 23/06/1995 ), Cacciapuoti (Rv. 201305), secondo cui il "fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione (in processo plurisoggettivo per lo stesso reato, o in procedimento cumulativo) in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia dichiarata inammissibile), di cui all'articolo 587 del codice di procedura penale, si risolve nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'impugnante diligente), al verificarsi del quale, operando di diritto come rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante, rende questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato". 5. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente, e per l'effetto estensivo di legge, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della circostanza aggravante della destrezza, perché, in assenza della querela, l'azione penale relativa al reato di cui ai capi a) e c) (riqualificato quest'ultimo come furto) non poteva essere esercitata, con eliminazione della relativa pena di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, nei confronti del ricorrente e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p., perché l'azione penale relativa al reato di cui ai capi a) e c) (riqualificato quest'ultimo come furto) non poteva essere esercitata per mancanza di querela. Elimina la relativa pena di mes
Sentenza Cassazione n. 21879/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris