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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 33012/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p.; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso, che si duole della manifesta illogicità della motivazione, è assolutamente generico e risulta privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e i correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p.; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso, che si duole della manifesta illogicità della motivazione, è assolutamente generico e risulta privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e i correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33012/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris