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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2026

Cassazione n. 25854/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella SICILIA, sez. distaccata di CALTANISSETTA n. 7899/2023 depositatail 02/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1513/2024Numero sezionale 5645/2026Numero di raccolta generale 25854/2026Data pubblicazione 26/09/2026Il Consorzio ricorrente, quale mandatario senza rappresentanza delConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], notificò alla controricorrenteun avviso di pagamento chiedendo il versamento del contributo opereirrigue per gli anni 2015-2017 (€ 2.003,07).

La consorziata proposericorso, evocando in giudizio entrambi i Consorzi, lamentando l’illegittimitàdell’avviso e l’infondatezza della pretesa.[OSCURATO:PERSONA] di Enna, con sentenza n 519/2020,respinse il ricorso compensando le spese.Su appello della consorziata e mediante la sentenza indicata in epigrafe, laCorte di Giustizia di II grado della Sicilia, sez. dist. di Caltanissetta, haaccolto il gravame.Secondo il giudice d’appello e contrariamente a quanto ritenuto dallaCommissione Provinciale, il Consorzio di bonifica 6 Enna emittente l’avvisonon poteva ritenersi più esistente al momento di tale emissione in quantoaccorpato con altri nel Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell’art. 13 della legge reg.

Sicilia n. 5/2014.

Lo stesso mandato senzarappresentanza conferito da quest’ultimo a favore dell’emittente l’avvisodovrebbe ritenersi nullo in quanto conferito a soggetto giuridico non piùesistente, con conseguente assorbimento d’ogni ulteriore censura.La Corte di merito ha in particolare ritenuto, contrariamente al primogiudice, che la delibera n. 8/17 punto 13 del [OSCURATO:PERSONA] di bonifica della [OSCURATO:PERSONA], dove si legittimava in viatransitoria il Consorzio incorporato della gestione interinale formalizzandol’affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del mandato senzarappresentanza a tal fine, doveva ritenersi illegittima e pertanto dadisapplicare in quanto contraria all’art. 13 della citata legge reg.

Sicilia n.5/2014.Numero registro generale 1513/2024Numero sezionale 5645/2026Numero di raccolta generale 25854/2026Data pubblicazione 26/09/2026Ricorre per cassazione il Consorzio sulla base di quattro motivi, integratida successiva memoria, tra l’altro recante rinuncia ai primi due motivi diricorso.Resiste la contribuente con controricorso, anch’esso integrato dasuccessiva memoria, proponendo l’eccezione di giudicato esterno inrelazione alla pretesa impositiva azionata nel presente giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va rilevato preliminarmente che con la memoria ex art.380-bis c.p.c. laparte controricorrente ha dedotto che, successivamente all’avviso dipagamento impugnato nel presente giudizio, è stata emessa, notificata il27/3/2022 ed impugnata, anche la relativa cartella di pagamento, rispettoalla quale il contribuente assume un intervenuto giudicato esterno(sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa n. 1169/2022 cheha annullato la cartella) da far valere nel presente giudizio;2. ritenuto che, come già valutato in analogo procedimento riguardante ilmedesimo Consorzio (vv. ordinanza interlocutoria di questa Sezione n.23835 del 9-22/7/2026), in tema di contributi riscossi dai consorzi dibonifica, l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio relativoall'impugnazione dall’avviso di pagamento, quale atto atipico, viene meno,così come ribadito di recente da questa Corte (cfr. Cass.n.11303/2025),con la successiva instaurazione del giudizio relativo all’atto tipico,costituito dalla cartella (o ingiunzione) di pagamento, nel quale siconcentra (e si trasferisce) l'esame di ogni questione inerente alladebenza del contributo consortile, con conseguente dichiarazione dicessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, anche in caso riunione dei procedimenti per connessione (intermini: Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. Trib., 17gennaio 2023, n. 1213; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, nn. 16095,16111, 16118 e 16122);Numero registro generale 1513/2024Numero sezionale 5645/2026Numero di raccolta generale 25854/2026Data pubblicazione 26/09/20262.1. ritenuto che su tale questione, essendo rilevata d’ufficio dalla Corte(vedi Cass. n. 24459/2025), occorra, a mente dell’art. 384 terzo commac.p.c., provocare il contraddittorio, in quanto potenzialmente idonea adeterminare, di per sé, la definizione della presente controversia,assegnando al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore aventi e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione della presenteordinanza per il deposito di osservazioni sulla medesima questione, ancheriguardo all’eventuale coincidenza del tributo oggetto dell’avviso dipagamento impugnato nel presente giudizio con quello oggetto dellasuccessiva cartella di pagamento, con riserva di decisione della Corte allospirare del termine assegnato.

P.Q.Mvisto l’art.384 terzo comma c.p.c., assegna alle parti e al pubblicoministero il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presenteordinanza per il deposito telematico di osservazioni sulla questione di cuiin motivazione, rilevata d’ufficio dal Collegio, riservandosi all’esito ladecisione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella SICILIA, sez. distaccata di CALTANISSETTA n. 7899/2023 depositatail 02/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1513/2024Numero sezionale 5645/2026Numero di raccolta generale 25854/2026Data pubblicazione 26/09/2026Il Consorzio ricorrente, quale mandatario senza rappresentanza delConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], notificò alla controricorrenteun avviso di pagamento chiedendo il versamento del contributo opereirrigue per gli anni 2015-2017 (€ 2.003,07). La consorziata proposericorso, evocando in giudizio entrambi i Consorzi, lamentando l’illegittimitàdell’avviso e l’infondatezza della pretesa.[OSCURATO:PERSONA] di Enna, con sentenza n 519/2020,respinse il ricorso compensando le spese.Su appello della consorziata e mediante la sentenza indicata in epigrafe, laCorte di Giustizia di II grado della Sicilia, sez. dist. di Caltanissetta, haaccolto il gravame.Secondo il giudice d’appello e contrariamente a quanto ritenuto dallaCommissione Provinciale, il Consorzio di bonifica 6 Enna emittente l’avvisonon poteva ritenersi più esistente al momento di tale emissione in quantoaccorpato con altri nel Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014. Lo stesso mandato senzarappresentanza conferito da quest’ultimo a favore dell’emittente l’avvisodovrebbe ritenersi nullo in quanto conferito a soggetto giuridico non piùesistente, con conseguente assorbimento d’ogni ulteriore censura.La Corte di merito ha in particolare ritenuto, contrariamente al primogiudice, che la delibera n. 8/17 punto 13 del [OSCURATO:PERSONA] di bonifica della [OSCURATO:PERSONA], dove si legittimava in viatransitoria il Consorzio incorporato della gestione interinale formalizzandol’affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del mandato senzarappresentanza a tal fine, doveva ritenersi illegittima e pertanto dadisapplicare in quanto contraria all’art. 13 della citata legge reg. Sicilia n.5/2014.Numero registro generale 1513/2024Numero sezionale 5645/2026Numero di raccolta generale 25854/2026Data pubblicazione 26/09/2026Ricorre per cassazione il Consorzio sulla base di quattro motivi, integratida successiva memoria, tra l’altro recante rinuncia ai primi due motivi diricorso.Resiste la contribuente con controricorso, anch’esso integrato dasuccessiva memoria, proponendo l’eccezione di giudicato esterno inrelazione alla pretesa impositiva azionata nel presente giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va rilevato preliminarmente che con la memoria ex art.380-bis c.p.c. laparte controricorrente ha dedotto che, successivamente all’avviso dipagamento impugnato nel presente giudizio, è stata emessa, notificata il27/3/2022 ed impugnata, anche la relativa cartella di pagamento, rispettoalla quale il contribuente assume un intervenuto giudicato esterno(sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa n. 1169/2022 cheha annullato la cartella) da far valere nel presente giudizio;2. ritenuto che, come già valutato in analogo procedimento riguardante ilmedesimo Consorzio (vv. ordinanza interlocutoria di questa Sezione n.23835 del 9-22/7/2026), in tema di contributi riscossi dai consorzi dibonifica, l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio relativoall'impugnazione dall’avviso di pagamento, quale atto atipico, viene meno,così come ribadito di recente da questa Corte (cfr. Cass.n.11303/2025),con la successiva instaurazione del giudizio relativo all’atto tipico,costituito dalla cartella (o ingiunzione) di pagamento, nel quale siconcentra (e si trasferisce) l'esame di ogni questione inerente alladebenza del contributo consortile, con conseguente dichiarazione dicessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, anche in caso riunione dei procedimenti per connessione (intermini: Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. Trib., 17gennaio 2023, n. 1213; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, nn. 16095,16111, 16118 e 16122);Numero registro generale 1513/2024Numero sezionale 5645/2026Numero di raccolta generale 25854/2026Data pubblicazione 26/09/20262.1. ritenuto che su tale questione, essendo rilevata d’ufficio dalla Corte(vedi Cass. n. 24459/2025), occorra, a mente dell’art. 384 terzo commac.p.c., provocare il contraddittorio, in quanto potenzialmente idonea adeterminare, di per sé, la definizione della presente controversia,assegnando al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore aventi e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione della presenteordinanza per il deposito di osservazioni sulla medesima questione, ancheriguardo all’eventuale coincidenza del tributo oggetto dell’avviso dipagamento impugnato nel presente giudizio con quello oggetto dellasuccessiva cartella di pagamento, con riserva di decisione della Corte allospirare del termine assegnato. P.Q.Mvisto l’art.384 terzo comma c.p.c., assegna alle parti e al pubblicoministero il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presenteordinanza per il deposito telematico di osservazioni sulla questione di cuiin motivazione, rilevata d’ufficio dal Collegio, riservandosi all’esito ladecisione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]