Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 43501/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 4/11/2019 della Corte di appello di Brescia, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 14/2/2019 del Tribunale di Brescia riducendo la pena inflittagli per il reato di estorsione aggravata dalle più persone riunite, con riconoscimento della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

Deduce:

1.1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della prova orale e in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

A tal proposito il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha respinto con 0•- motivazione apparente le doglianze esposte con il gravame in relazione alla credibilità della persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]-) e all'attendibilità delle sue dichiarazioni.

A sostegno dell'assunto vengono illustrati i contenuti delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] al fine di evidenziarne la contraddittorietà, denunciando altresì il vizio di omessa e illogica motivazione sulle specifiche censure mosse a tal riguardo.

Da tali vizi si fa discendere anche l'illogicità e la carenza della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto l'illegittimità delle pretese economiche di Melia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni contenute nel gravame, affrontate dalla Corte di appello che ha risolo i temi della credibilità e della attendibilità della persona offesa, delle natura della pretesa economica -avanzata da Melia con minaccia e in assenza di un credito tutelabile- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente qualificazione giuridica del fatto come estorsione, della dimostrazione della effettività della dazione di denaro e di tutte le altre doglianze contenute nel gravame e ribadite con l'odierno ricorso.

1.1. A fronte di una motivazione che non può definirsi omessa né apparente e che fa venire in rilievo la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

1.2. Va altresì rilevato come il ricorso sia parimenti inammissibile quando denuncia la mancata valutazione da parte della Corte di appello di singoli, isolati e specifici elementi indicati nel gravame.

A tale riguardo, va ribadito che il giudice di merito non ha - l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/9/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] pero Mess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 4/11/2019 della Corte di appello di Brescia, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 14/2/2019 del Tribunale di Brescia riducendo la pena inflittagli per il reato di estorsione aggravata dalle più persone riunite, con riconoscimento della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Deduce: 1.1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della prova orale e in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. A tal proposito il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha respinto con 0•- motivazione apparente le doglianze esposte con il gravame in relazione alla credibilità della persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]-) e all'attendibilità delle sue dichiarazioni. A sostegno dell'assunto vengono illustrati i contenuti delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] al fine di evidenziarne la contraddittorietà, denunciando altresì il vizio di omessa e illogica motivazione sulle specifiche censure mosse a tal riguardo. Da tali vizi si fa discendere anche l'illogicità e la carenza della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto l'illegittimità delle pretese economiche di Melia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni contenute nel gravame, affrontate dalla Corte di appello che ha risolo i temi della credibilità e della attendibilità della persona offesa, delle natura della pretesa economica -avanzata da Melia con minaccia e in assenza di un credito tutelabile- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente qualificazione giuridica del fatto come estorsione, della dimostrazione della effettività della dazione di denaro e di tutte le altre doglianze contenute nel gravame e ribadite con l'odierno ricorso. 1.1. A fronte di una motivazione che non può definirsi omessa né apparente e che fa venire in rilievo la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 1.2. Va altresì rilevato come il ricorso sia parimenti inammissibile quando denuncia la mancata valutazione da parte della Corte di appello di singoli, isolati e specifici elementi indicati nel gravame. A tale riguardo, va ribadito che il giudice di merito non ha - l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] pero Mess
Sentenza Cassazione n. 43501/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris