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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08254/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 04/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice competente.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili ricorrenti concludeva per l'accoglimento del ricorso e depositava conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che lo stesso non avesse concorso nel delitto di estorsione consumato dal fratello (deceduto) nei confronti delle parti civili, ma avesse invece tenuto una condotta inquadrabile come connivenza non punibile.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore delle parti civili che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza sarebbe illogica in quanto il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] presso il bar Ghighos indicherebbe il suo concreto apporto causale all'estorsione, che risulterebbe confermato anche dai contenuti delle intercettazioni (nel corso delle quali l'Ottavio avrebbe manifestato il suo interessamento alla vicenda estorsiva) e dalle dichiarazioni della persona offesa.

2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello confermava la sentenza assolutoria con motivazione accurata, persuasiva, aderente alle emergenze processuali e priva di fratture logiche.

Segnatamente: la Corte di appello rilevava che sia l'episodio del "[OSCURATO:PERSONA]" che le altre due occasioni nelle quali aveva avuto contatti con la vittima erano sicuramente indicative della "consapevolezza" da parte dell'imputato delle condotte delittuose poste in essere dai fratello, ma tuttavia non esprimevano alcun contributo causale alla consumazione del reato (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Si tratta di una valutazione coerente con la consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità secondo cui si ha concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. e non semplice connivenza, ogni volta che l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e quindi anche quando con la propria presenza agevola o rafforza il proposito criminoso altrui, giacché tale situazione è ben diversa, sotto il profilo ontologico e giuridico dell'adesione interna ad una altrui realizzazione criminosa, che nessun contributo arreca alla connessione del delitto (Sez. 1, n. 1172 del 27/11/1991 - dep.1992, Terranova, Rv. 189075; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200; Sez. 4, Sentenza n. 34754 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280244).

La sentenza impugnata confermava la valutazione del Tribunale che aveva ritenuto assente ogni contributo materiale dell'imputato all'attuazione del progetto estorsivo sulla base di una analitica e persuasiva valutazione delle prove raccolte.

Il ricorrente di fronte ad una c.d.

"doppia conforme" assolutoria, che esprime un approdo interpretativo condiviso dai giudici di entrambi i gradi di merito, si limita a proporre una valutazione alternativa delle prove, senza indicare alcuna illogicità manifesta, né alcuna discrasia decisiva tra prova raccolta e valutata, chiedendo alla Cassazione di svolgere una attività - quella di valutazione della capacità dimostrativa delle prove - che è esclusa dal perimetro che circoscrive la sua competenza. 3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 04/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice competente. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili ricorrenti concludeva per l'accoglimento del ricorso e depositava conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che lo stesso non avesse concorso nel delitto di estorsione consumato dal fratello (deceduto) nei confronti delle parti civili, ma avesse invece tenuto una condotta inquadrabile come connivenza non punibile. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore delle parti civili che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza sarebbe illogica in quanto il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] presso il bar Ghighos indicherebbe il suo concreto apporto causale all'estorsione, che risulterebbe confermato anche dai contenuti delle intercettazioni (nel corso delle quali l'Ottavio avrebbe manifestato il suo interessamento alla vicenda estorsiva) e dalle dichiarazioni della persona offesa. 2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello confermava la sentenza assolutoria con motivazione accurata, persuasiva, aderente alle emergenze processuali e priva di fratture logiche. Segnatamente: la Corte di appello rilevava che sia l'episodio del "[OSCURATO:PERSONA]" che le altre due occasioni nelle quali aveva avuto contatti con la vittima erano sicuramente indicative della "consapevolezza" da parte dell'imputato delle condotte delittuose poste in essere dai fratello, ma tuttavia non esprimevano alcun contributo causale alla consumazione del reato (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Si tratta di una valutazione coerente con la consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità secondo cui si ha concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. e non semplice connivenza, ogni volta che l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e quindi anche quando con la propria presenza agevola o rafforza il proposito criminoso altrui, giacché tale situazione è ben diversa, sotto il profilo ontologico e giuridico dell'adesione interna ad una altrui realizzazione criminosa, che nessun contributo arreca alla connessione del delitto (Sez. 1, n. 1172 del 27/11/1991 - dep.1992, Terranova, Rv. 189075; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200; Sez. 4, Sentenza n. 34754 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280244). La sentenza impugnata confermava la valutazione del Tribunale che aveva ritenuto assente ogni contributo materiale dell'imputato all'attuazione del progetto estorsivo sulla base di una analitica e persuasiva valutazione delle prove raccolte. Il ricorrente di fronte ad una c.d. "doppia conforme" assolutoria, che esprime un approdo interpretativo condiviso dai giudici di entrambi i gradi di merito, si limita a proporre una valutazione alternativa delle prove, senza indicare alcuna illogicità manifesta, né alcuna discrasia decisiva tra prova raccolta e valutata, chiedendo alla Cassazione di svolgere una attività - quella di valutazione della capacità dimostrativa delle prove - che è esclusa dal perimetro che circoscrive la sua competenza. 3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Cos
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